Lettera-diffida alla Regione Marche

Al Presidente della Regione Marche
On. Gian Mario Spacca

All’Assessore all’Ambiente della Regione Marche
On. Marco Amagliani

Ai membri della Giunta Regionale delle Marche
Via Gentile da Fabriano n. 9 – 60125 – Ancona

p.c.    Al Ministro dell’Ambiente
On. Stefania Prestigiacomo

Oggetto – Riperimetrazione dei SIC e delle ZPS della Provincia di Pesaro e Urbino:   deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 16.11.2009.

Si premette che in attuazione della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE è stato emanato il relativo Regolamento con D.P.R. n. 357 dell’8.9.1997, poi modificato dal D.P.R. 120 del 12.3.2003.
Ai sensi della lettera m-bis) del D.P.R. n. 357/1997 (così come aggiunta dal D.P.R. n. 120/2003) si definisce <<proposto sito di importanza comunitaria: un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea>>.
Con deliberazione n. 1709 del 30 giugno 1997 la Giunta Regionale delle Marche ha approvato un elenco di 80 aree da proporre come Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), che secondo i dati del Ministero dell’Ambiente aggiornati a dicembre del 2008 interessa una superficie di complessivi 102.608 (pari al 10,6% dell’intero territorio regionale): la delibera è stata poi trasmessa al Ministero dell’Ambiente, che ha formulato alla Commissione Europea l’elenco del pSIC per la costituzione della rete ecologica europea denominata “Natura 2000”.
Ai sensi della lettera m) del D.P.R. n. 357/1997 (così come modificata dal D.P.R. n. 120/2003) si definisce <<sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea>>.
Con decisione n. C(2008)8039 del 12 dicembre 2008 il “Comitato Habitat” presso la Commissione europea ha approvato il 2° definitivo elenco dei SIC della regione biogeografia continentale, poi pubblicato con D.M. del 30 marzo 2009: nella lista sono inseriti gli 80 pSIC, che sono stati quindi selezionati come veri e propri Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e che sono ora in attesa di essere definitivamente designati come <<Zone Speciali di Conservazione>> (ZSC).
Nella sola Provincia di Pesaro e Urbino ricadono 22 degli 80 SIC inseriti nella lista approvata dal  “Comitato Habitat” presso la Commissione europea.
Ai sensi della lettera n) del D.P.R. n. 357/1997 si definisce <<zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all’articolo 3, comma 2, in cui sono applicare le misure di conservazione necessarie>>: il 2° comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997 dispone che Ministro dell’Ambiente designa i SIC quali “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) con proprio decreto, adottato con ciascuna Regione interessata.
Si mette in evidenza che a tutt’oggi nessuno degli 80 SIC della Regione Marche è stato designato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).
Della rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 357/1997, fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate in ottemperanza alla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE adottando una procedura differente rispetto a quella prevista per i SIC.
Ai fini della individuazione delle ZPS infatti la Commissione Europea negli anni ‘80 ha commissionato una analisi della distribuzione dei siti, che nel 1989 ha approvato come I° “Inventario I.B.A. (Important Bird Areas)”, poi ampliato ed aggiornato e pubblicato nel 2000 come II° “Inventario I.B.A.”, sulla base del quale la LIPU ha identificato in Italia 172 IBA: per esse, anche se non designate come ZPS, si devono comunque applicare le misure di tutela previste dalla direttiva “Uccelli”, ai sensi dell’articolo 4.4 della Direttiva 79/409/CEE.
Ogni Stato è tenuto a comunicare la lista delle ZPS designate alla Commissione Europea che le valuta in rapporto proprio all’Inventario IBA.
Con deliberazione n. 1701 del 1 agosto 2000 la Giunta Regionale ha approvato un elenco di 29 ZPS che secondo i dati del Ministero dell’Ambiente aggiornati a dicembre del 2008 interessa una superficie di complessivi 131.013 ettari (pari al 13,5% dell’intero territorio regionale): delle 29 ZPS individuate nella delibera la Regione ha richiesto la designazione al Ministero dell’Ambiente, che ha trasmesso i formulari e le cartografie alla Commissione Europea.
Dal momento della trasmissione alla Commissione Europea, le 29 ZPS si intendono formalmente istituite.
Con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000 è stato pubblicato un 1° elenco delle ZPS (allegato A) d’Italia, poi rettificato ed integrato dapprima con D.M. del 25 marzo 2005 e successivamente con D.M. del 5 luglio 2007 che ricomprende anche le nuove classificazioni operate dalle Regioni per ottemperare alla condanna inflitta all’Italia il 20 marzo 2003 per inadempimento della Direttiva 79/409/CEE <<non avendo classificato in misura sufficiente Zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie>>: nell’elenco vengono confermate le 29 ZPS della Regione Marche, che non ha quindi provveduto a formulare nessuna nuova designazione.
Nella sola Provincia di Pesaro e Urbino ricadono 13 delle 29 ZPS istituite.
La superficie complessivamente occupata dai 109 siti della Rete Natura 2000 nelle Marche, tenuto conto delle superfici condivise da SIC e da ZPS è di 146.213 ettari (pari al 15,1%) secondo i dati del Ministero dell’Ambiente aggiornati a dicembre del 2008.
Sia per gli 80 SIC che per le 29 ZPS la Regione Marche ha dettato delle “misure di conservazione” che non sono state uniformi, perché sono variate nel tempo.
A seguito dell’entrata in vigore del D.M. del 17 ottobre 2007, con deliberazione n. 1471 del 27 ottobre 2008 la Giunta Regionale ha approvato le misure di conservazione già contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 865 del 1 agosto 2007.
A seguito delle modifiche ed integrazioni che con D.M. del 29 gennaio 2009 il Ministro dell’Ambiente On. Prestigiacomo ha apportato al D.M. del 17 ottobre 2007, di cui il TAR del Lazio ha annullato la quasi totalità delle disposizioni con sentenza n. 5239 del 25 maggio 2009, con deliberazione n. 1036 del 22 giugno 2009 la Giunta Regionale ha approvato delle modifiche ed integrazioni alle misure di conservazione impartire con la delibera n. 1471/2008, adeguandole alle modifiche ed integrazioni del D.M. del 29 gennaio 2009 che non sono state annullare dal TAR del Lazio.

Ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 92/43/CEE la Commissione Europea effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi: <<in tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l’evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall’articolo 11 lo giustifichi>>.
Il comma 4-bis dell’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997 (relativo alle “zone speciali di conservazione”) dispone che <<le regioni … , sulla base delle azioni di monitoraggio … , effettuano una valutazione periodica dell’idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell’elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa>> e precisa che <<il Ministero … trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all’articolo 9 della citata direttiva>>.
Sia la Direttiva Habitat che il suo Regolamento di attuazione obbligano dunque anche la Regione Marche ad effettuare il monitoraggio delle aree: tale operazione, da condurre annualmente e con turno quinquennale (in modo da ritornare sullo stesso sito ogni cinque anni), va gestita da ogni Regione sulla base di indicatori in via di definizione, sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali, in modo comunque tale da giustificare una “riperimetrazione” tanto dei SIC che delle ZPS sia in termini riduttivi che estensivi dei confini comunicati a suo tempo alla Commissione Europea e riconosciuti tutt’oggi come tali.
Ai fini di una corretta “riperimetrazione” il Ministero dell’Ambiente aveva già trasmesso la nota n. 18772/2005, per far sapere che <<sono accettabili piccole modifiche per correggere errori tecnici o meglio adattare i confini ad elementi tipici del paesaggio>>, per cui <<la riduzione del perimetro può  essere consentita solo se giustificata da dimostrabili e genuini errori scientifici fatti al momento dell’identificazione del sito>>: con successiva nota prot. n. 17823 del 21 luglio 2008 il Ministero dell’Ambiente ha fatto sapere che non trasmetterà alla Commissione Europea nuove modifiche dei perimetri in mancanza di una adeguata istruttoria ed ha ribadito che <<i confini dei siti Natura 2000 si possono modificare, ma tali modifiche devono essere dettagliatamente motivate indicando chiaramente per ognuna di essa  delle parti di territorio da escludere che esse non sono o non erano all’epoca dell’individuazione del sito interessate dalla presenza di habitat o di specie di interesse comunitario>>.
Riguardo alla “riperimetrazione” dei siti della Rete Natura 2000, nel frattempo la Regione Marche ha approvato la legge regionale n. n. 6 del 12 giugno 2007 che alla lettera b) del 1° comma dell’art. 23 prevede che la Regione aggiorni e trasmetta periodicamente al Ministero dell’Ambiente i dati relativi ai siti della Rete Natura 2000, secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997.
Il successivo art. 24 dispone che come enti gestori dei siti Natura 2000 debbano essere le Province per le parti non ricadenti all’interno del territorio di parchi e riserve o di Comunità Montane: alle  Province spetta fra l’altro l’esecuzione di monitoraggi periodici e la trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi.
Il 1° comma dell’art. 25 della legge regionale n. 6/2007 dispone che la Giunta Regionale effettui il monitoraggio di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 357/1997 sulla base delle linee guida statali, previa acquisizione dei dati raccolti dagli enti gestori (Enti Parco, Comunità Montane e Province) o direttamente tramite proprie indagini effettuate sul territorio.
Con delibera n. 1475 del 7 dicembre 2007 la Giunta Regionale ha stipulato un accordo di programma con <<l’Università Politecnica delle Marche per la costituzione di un partenariato finalizzato alla verifica ed all’aggiornamento dati ad alla redazione di “Linee guida per la attuazione della LR 6/2007 relativa ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000”>>: si mette in evidenza che l’Università Politecnica delle Marche è stata coinvolta fin dalle prime fasi del percorso per la costruzione della rete marchigiana facente parte di “Natura 2000”, secondo un iter avviato nel 1995 con il censimento degli 80 pSIC e continuato poi nel 2000 con l’individuazione delle 29 ZPS.
Oltre all’incarico di lavoro dato all’Università Politecnica delle Marche, per effettuare direttamente proprie indagini per il suo tramite, in applicazione sempre dello stesso disposto dell’art. 25 della legge regionale n. 6/2007, in data 16 aprile 2008 la Regione Marche <<ha richiesto alle Province le rispettive proposte di revisione del perimetro dei siti Natura 2000>>, che sono comunque cosa ben diversa dalle “azioni di monitoraggio” prescritte non solo dalla Direttiva 92/43/CEE e dal comma 4-bis dell’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997, ma anche dall’art. 24 della legge regionale n. 6/2007: ciò nonostante, nessuna Provincia ha dato seguito alla richiesta.
Ma in seguito, la sola Provincia di Pesaro e Urbino, con 3 distinte note (del 17 luglio e del 21 e 25 agosto 2008) <<ha trasmesso le osservazioni pervenute da parte di privati cittadini, associazioni ed enti locali>>.
Il 14 maggio 2009 si é tenuto un 1° incontro tra Regione e Provincia di Pesaro e Urbino, i cui tecnici hanno consegnato quel giorno una sintesi delle proposte di “riperimetrazione”, che sono state poi approvate dalla Giunta Provinciale nella seduta del 4 luglio 2009 e che hanno (come poi testualmente scritto nel testo della motivazione del documento istruttorio allegato alle delibera 1825/2009) <<i caratteri di una profonda rettifica dell’identità geografica dei siti  Natura 2000 ricadenti nella provincia stessa>>, perché <<si va dalla individuazione di nuovi siti (coincidenti con Foreste Demaniali od Oasi di protezione faunistica  ….), al marcato ridimensionamento di altri (es. ZPS 13,15, 4, 7 e 5), alla profonda correzione dei perimetri di alcuni (ZPS 14, 10, 9 e 6), alla cancellazione di qualche altro (ZPS 3, 1 8 e alcuni SIC)>>.
Senza avere ancora operato un minimo studio né eseguito l’azione di monitoraggio prescritta dall’art. 24 della legge regionale n. 6/2007, da cui far scaturire una motivazione tecnico-scientifica che potesse legittimare nei confronti della commissione europea la “riperimetrazione” delle complessive 13 ZPS della Provincia di Pesaro e Urbino, la Giunta Provinciale opera lo stravolgimento di ben 12 ZPS, proponendo di cancellarne del tutto 3 (tra cui la ZPS IT5310028 “Tavernelle sul Metauro”), di modificare profondamente i perimetri di 4 e di ridimensionarne 5.
Nel frattempo l’Università Politecnica delle Marche ha consegnato il lavoro di  cui era stata incaricata, che ha ricompresso anche la ridelimitazione del perimetro dei siti esistenti per le Marche: il lavoro prodotto per la Provincia di Pesaro e Urbino risulta essere stato svolto in modo più che corretto e rispettoso della normativa vigente al riguardo, al punto che ha aumentato la superficie sia degli 80 SIC (da 42.157 ettari a 43.761 ettari) che delle 29 ZPS (da 57.958 ettari a 58.071 ettari), portando la ZPS IT5310028 “Tavernelle sul Metauro” da 1.619,2 ettari a 1.624,1 ettari e l’omonimo SIC IT5310015 che vi ricade dentro da 740,8 ettari ad 837,6 ettari.
Anche in considerazione delle 2 suddette note del Ministero, il 14 ottobre 2009 si é tenuto un incontro tra le direzioni tecniche e politiche della Regione e della Provincia di Pesaro e Urbino: l’incontro ha portato a trovarsi d’accordo nel condividere la proposta regionale di riperimetrazione così come definita dall’Università Politecnica delle Marche e nell’aprire contestualmente <<una seconda fase di concertazione e di verifica della “Proposta di sostanziale modificazione dei perimetri attuali”, prodotta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, che prevede un inevitabile approfondimento tecnico-scientifico>>.
La condivisione di quel percorso ha portato alla approvazione all’unanimità della deliberazione n. 1825 del 9 novembre 2009, con allegata l’esaustiva motivazione del documento istruttorio sottoscritto dalla dott.ssa Silvia Catalino e dall’arch. Antonio Minetti.
Ma a distanza esatta di una settimana, la stessa Giunta Regionale con deliberazione n. 1868 del 16 novembre 2009 ha revocato la delibera n. 1825/2009 ed ha approvato i perimetri dei SIC e delle ZPS <<secondo la rappresentazione cartografica trasmessa dalla Provincia di Pesaro e Urbino>>, dandole formalmente il mandato di fornirne a posteriori quella motivazione che per legge dovrebbe essere invece obbligatoriamente preventiva: è stato infatti richiesto alla Provincia di aggiornare i relativi formulari standard e di trasmetterli alla Regione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
In modo fortemente contraddittorio e gravemente omissivo, oltre che in totale difformità da quanto prescritto dal Ministero dell’Ambiente, il documento istruttorio allegato alla delibera 1869/2009 non riporta più non solo un minimo di motivazione, ma nemmeno il testo della nota del Ministero dell’Ambiente n. 18772/2005, che risulta essere l’unica solo citata, mentre l’altra (la n. 17823 del 21/7/2008) é stata “dimenticata” del tutto dalla stessa Dott.ssa Catalino e dallo stesso Arch. Minetti, che pure 7 giorni prima avevano dato parere favorevole ad un atto di contenuto esattamente opposto, rilevandovi per di più nella proposta della Provincia (a cui danno ora parere favorevole) <<i caratteri di una profonda rettifica dell’identità geografica dei siti  Natura 2000 ricadenti nella provincia stessa>>.
L’unico a votare contro la delibera di revoca é stato proprio l’Assessore all’Ambiente Marco Amagliani, che il giorno seguente ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione: <<La delibera adottata ieri dalla giunta regionale su proposta del Presidente Spacca con la quale viene abrogata la mia precedente proposta del 9 novembre sulla riperimetrazione dei siti SIC e ZPS di Rete Natura 2000 in Provincia di Pesaro-Urbino, stabilisce nuove indicazioni, secondo me non conformi alla normativa vigente in materia, e per questo ha registrato il mio voto contrario>>

In considerazione di tutto quanto precedentemente esposto, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 16.11.2009 si ravvisano i seguenti gravi vizi di legittimità, che risultano peraltro in contrasto con il 2° comma dell’art. 5 dello Statuto, laddove dispone che <<la Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell’ambiente, del paesaggio e della natura>>.

1 – Violazione dell’art. 9 della Direttiva 92/43/CEE per avere approvato la proposta della Provincia di Pesaro ed Urbino senza che da parte sua sia stata fatta la prescritta valutazione periodica per giustificare il “declassamento” di una ZSC: a tal riguardo si mette inoltre in evidenza che nella Provincia di Pesaro ed Urbino non c’è nessuna Zona Speciale di Conservazione, ma solo SIC che non sono ancora stati designati come tali.

2 –  Violazione del comma 4-bis dell’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997 (relativo peraltro alle “zone speciali di conservazione” e non ai “siti di interesse comunitario”) per avere approvato la proposta della Provincia di Pesaro ed Urbino senza che da parte sua siano state fatte le prescritte azioni di monitoraggio, sulla base delle quali effettuare una valutazione periodica dell’idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva, solo in seguito alla quale proporre al Ministero dell’Ambiente un aggiornamento dell’elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.

3 – Violazione della nota del Ministero dell’Ambiente n. 18772/2005, che indica come <<accettabili piccole modifiche per correggere errori tecnici o meglio adattare i confini ad elementi tipici del paesaggio>> e soprattutto stabilisce che <<la riduzione del perimetro può  essere consentita solo se giustificata da dimostrabili e genuini errori scientifici fatti al momento dell’identificazione del sito>>.

4 – Violazione dell’art. 24 della legge regionale n. 6/2007 laddove dispone che alla Provincia di Pesaro e Urbino spetta fra l’altro l’esecuzione di monitoraggi periodici e la trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi, che non risultano a tutt’oggi effettuati e che ad ogni modo non figurano allegati alla delibera n. 1868/2009.

5 – Violazione del 1° comma dell’art. 25 della legge regionale n. 6/2007 laddove dispone che anche la Giunta Regionale deve effettuare il monitoraggio di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 357/1997 sulla base delle linee guida statali, previa acquisizione dei dati raccolti dalla Provincia di Pesaro ed Urbino, di cui è stata approvata una proposta che non è invece accompagnata da nessuno di questi “dati”.

6 – Violazione del 1° comma dell’art. 25 della legge regionale n. 6/2007 laddove dispone che la Giunta Regionale deve effettuare il monitoraggio di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 357/1997 anche  direttamente tramite proprie indagini effettuate sul territorio, di cui ha effettivamente incaricato l’Università Politecnica delle Marche, revocandone però i risultati dopo che la Giunta Regionale li aveva approvati all’unanimità una settimana prima con la deliberazione n. 1825/2009.

7 – Violazione della nota del Ministero dell’Ambiente n. 17823 del 21 luglio 2008, con cui ha fatto sapere che non trasmetterà alla Commissione Europea nuove modifiche dei perimetri in mancanza di una adeguata istruttoria ed ha ribadito che <<i confini dei siti Natura 2000 si possono modificare, ma tali modifiche devono essere dettagliatamente motivate indicando chiaramente per ognuna di essa  delle parti di territorio da escludere che esse non sono o non erano all’epoca dell’individuazione del sito interessate dalla presenza di habitat o di specie di interesse comunitario>>.

8 – Violazione del 1° comma dell’art. 45 dello Statuto della Regione Marche laddove dispone che <<l’attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è svolta secondo principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza>>. Nelle forme e nei modi con cui la Giunta Regionale è arrivata ad approvare la delibera n. 1868/2009 non è stato rispettato nessuno dei suddetti 4 principi.
Il principio di legalità è stato violato per tutti i vizi di legittimità precedentemente evidenziati.
Il principio di buon andamento è stato violato per le forme ed i modi dell’iter che ha portato ad approvare la delibera n. 1868/2009, sconfessando il lavoro prodotto dall’Università Politecnica delle Marche dapprima approvato all’unanimità, con sperpero quindi anche del denaro pubblico, in danno dell’ambiente, del paesaggio e della natura e quindi in contrasto al tempo stesso con il dettato dell’art. 5 dello Statuto della Regione.
Il principio di imparzialità è stato violato quanto meno per avere provveduto alla riperimetrazione soltanto dei siti della Provincia di Pesaro ed Urbino e non anche a quelli della altre Province.
Il principio di trasparenza è stato violato per avere revocato senza alcuna motivazione la delibera n. 1825/2009 che era stata approvata all’unanimità una settimana prima in modo più che corretto e motivato in modo esaustivo.

L’art. 45 dello Statuto della Regione Marche ha recepito l’art. 97 della Costituzione per quanto concerne il buon andamento e l’imparzialità a cui dovrebbe essere sempre ispirata ogni pubblica Amministrazione, tenuta a rispettare anche e soprattutto il principio di legalità.
Dal principio di legalità scaturisce il principio di autotutela, in applicazione del quale deriva anche e soprattutto l’esercizio da parte di una amministrazione pubblica del  potere di annullamento di un proprio atto di cui siano stati accertati oggettivamente i vizi di legittimità.

Nel rispetto dell’art. 45 dello Statuto si chiede al Presidente della Regione Marche ed ai membri della Giunta Regionale:
1 – di esercitare il potere di autotutela con l’annullamento immediato della deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 16 novembre 2009, motivandolo con i riconosciuti vizi di legittimità sopra evidenziati;
2 – di riapprovare contestualmente la deliberazione n. 1825 del 9 novembre 2009;
3 – di rispettare in modo completo il dettato del 1° comma dell’art. 25 della legge regionale n. 6/2007, approvando la “riperimetrazione” anche di tutti i siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle altre Province, così come individuata dall’Università Politecnica delle Marche, giustificando così anche la bontà delle spese sostenute;
4 – di  applicare alle I.B.A. (Important Bird Areas) ricadenti nella Regione Marche, anche se non designate come ZPS, le misure di tutela previste dalla direttiva “Uccelli”, ai sensi dell’articolo 4.4 della Direttiva 79/409/CEE

La presente lettera a firma congiunta vale come invito e diffida, con riserva di ricorrere alla Magistratura in caso di mancato  rispetto presso tutte le sedi sia civili che penali.

Si fa presente che la lettera a firma congiunta viene trasmessa anche ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 secondo cui <<qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento>>, presentando – ai sensi del successivo art. 10 – <<memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del  procedimento>>: ai sensi del 1° comma dell’art. 2 della legge n. 241/1990, la “valutazione” deve essere conseguente alla presente istanza e deve comunque concludersi mediante un provvedimento espresso (anche di diniego), ma che nel rispettivo del successivo art. 3 deve essere a sua volta motivato, indicando <<i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria>>.

Si resta pertanto in attesa di un riscontro scritto che si richiede ai sensi degli art. 2, 3 e 9 sopra citati della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.