COMUNICATO STAMPA

Per tutti coloro che fino ad oggi hanno subìto nei propri terreni la presenza dei cacciatori è arrivato il momento della riscossa, precisamente della riscossione di quanto gli è dovuto per legge.

Dal Veneto la notizia della vittoria delle associazioni ambientaliste ed ora anche la Regione Marche dovrà pagare. I proprietari terrieri e i conduttori di terreni agricoli che hanno sottoscritto un regolare contratto di affitto possono avvalersi dell’articolo 15, comma 1, della Legge 157 dell’11 febbraio 1992; malgrado per tutti questi anni le associazioni venatorie, le associazioni di categoria e per giunta gli uffici caccia provinciali abbiano negato l’evidenza, ora ci sono finalmente i primi pronunciamenti della giurisprudenza e così il rimborso-contributo è dovuto. Un rimborso spettante per legge per gli ultimi 10 anni più gli interessi, equivalente a 682,00 euro ad ettaro di incolti, mareschi, pascoli, boschi cedui e fustaie, 1.023,00 euro ad ettaro di terreni seminativi o colture specializzate, 1.363,00 euro ad ettaro di terreni di vivai, coltivazioni di ortaggi e colture floricole.

Il mondo della caccia è riuscito fino ad ora ad oscurare questo aspetto, soprattutto con l’appoggio di quei politici che la praticano e la difendono sempre e comunque. Ma la legge parla chiaro e in Veneto, dopo 3 anni, ci sono stati i primi pagamenti. Non sarà tra l’altro un esborso di soldi pubblici ma i rimborsi deriveranno dalle tasse di concessione regionale che pagano gli stessi cacciatori. Ecco il testo inconfutabile: per l’utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione, alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente”.

La legge è molto chiara: hanno diritto ad avere il contributo i proprietari e, nel caso di terreni in affitto, i conduttori di terreni utilizzabili a fini venatori.Non è affatto necessario che siano stati intrapresi o si vogliano intraprendere interventi di miglioramento ambientale o faunistico, in quanto il contributo è dovuto a prescindere da tali interventi.Tuttalpiù la legge stabilisce che sia eventualmente dovuto un contributo/indennizzo maggiore nel caso in cui siano effettuati interventi di miglioramento ambientale. E’ perciò sufficiente che il terreno sia incluso nella TASP (territorio agro silvo pastorale) e perciò nel piano faunistico venatorio (regionale o provinciale) come terreno utilizzabile a fini venatori, che non vi siano divieti di caccia (oasi di protezione o parco naturale o riserva naturale o fondo chiuso). Nel caso in cui il terreno sia incluso in azienda faunistico venatoria, è dovuto, invece, un contributo/indennizzo direttamente da parte del titolare dell’azienda. In questo caso, ancorché sul fondo sia possibile esercitare la caccia, l’indennizzo andrà richiesto al titolare dell’azienda.

E’ evidente anche la colpevole negligenza delle Regioni che in tutti questi anni, dal 1992, hanno incassato le tasse dei cacciatori e non hanno affatto dato applicazione all’articolo 15 della legge 157, e neanche l’hanno fatto le Province che con le successive leggi regionali erano state delegate ad erogare tale contributo. Alla fine il risultato è che tutti i proprietari di terra ed i conduttori agricoli italiani sono costretti da oltre 20 anni a mettere obbligatoriamente i terreni a disposizione dei cacciatori senza ottenere in cambio il pagamento del contributo previsto dalla legge dello Stato.

Gli indennizzi, annuali, per ettaro, aggiornati con indice ISTAT (quindi oggi più elevati di quelli stabiliti dalla legge regionale del 2007) sono per la precisione seguenti: € 51,65/ha per incolti, mareschi, pascolo, bosco ceduo o fustaie;€ 77,47/ha per terreni seminativi, asciutti o irrigui, o colture specializzate;€ 103,29/ha per vivai, coltivazioni di ortaggi, colture floricole.

Considerati i tempi di ristrettezze finanziarie degli enti pubblici e locali ottenere il pagamento richiederà un po’ di pazienza, ma la Regione non potrà sottrarsi a quest’obbligo. Decorso il termine entro il quale la Regione (o la Provincia) dovrebbe pagare il contributo, si potrà agire in giudizio affinché il Tribunale determini l’entità del contributo/indennizzo dovuto e condanni l’Ente al pagamento del capitale (contributi dovuti), oltre agli interessi legali maturati. Una volta raggiunto un certo numero di persone che hanno chiesto il pagamento del contributo, saranno avviate da parte della LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia) cause collettive, allo scopo di dare più forza all’iniziativa.

Per maggiori info su www.faunalibera.it troverete un file del contributo per la servitù venatoria in formato pdf  da scaricare contenente il modulo da compilare e spedire alla Regione Marche con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata A.R. si deve spedire alla Regione Marche a questo indirizzo: REGIONE MARCHE – Politiche Sociali e Sport – P.F. CACCIA – Dirigente Uriano Meconi – Via Gentile da Fabriano 9 – 60125 ANCONA / AN. Ricordatevi di conservare tutte le copie, sia del modulo firmato che dei riferimenti della raccomandata, e anche la cartolina di ritorno, e una copia di tutto si deve inviare per e-mail alla L.A.C, LegaAbolizione Caccia – Sezione Marche , direttamente a questi indirizzi di posta elettronica :danilobaldini@alice.it; baldinid12@gmail.com.

Per ulteriori informazioni e quesiti ci si potrà rivolgere a: LAC, Milano, Via Andrea Solari 40, 20144 Milano, Via Hoepli 3, tel 02.72.000.557 avvlinzola@studiolinzola.191.it

Invitiamo tutti gli interessati a compiere queste procedure da soli o con l’aiuto della LAC, senza doversi affidare a commercialisti o geometri (perchè potrebbe avere un costo del 20-30% rispetto alle cifre da avere la Regione) e ancor meno alle associazioni di categoria o ai sindacati per il rischio, già provato, che queste tendano a minimizzare e a negare l’efficacia della legge.