E.N.P.A. – Ente Zoofilo Ecologista – GR.I.G. – Italia Nostra – L.A.C. – La Lupus in Fabula – L.A.V. – L.I.P.U. – Pro Natura – WWF Marche

Richieste delle associazioni per il Calendario venatorio delle Marche 2021/2022

1) Individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna ai sensidell’Art 21 comma 3 della Legge 157/92.
La Legge 157/92 vieta la caccia in un raggio di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna. La Regione Marche non ha mai individuato tali rotte e i conseguenti divieti di caccia. Il nuovo PFVR non prende neanche in considerazione l’argomento e il dettato normativo, omettendo qualsiasi riferimento al tema. L’unico accenno è a pagina 175 – Punto 8.2 quando, parlando della dimensione delle Oasi si dice che “Per quanto riguarda la dimensione delle Oasi, essa va rapportata
alle esigenze ecologiche delle specie target e in questo senso l’estensione in quanto tale non deve costituire una pregiudiziale: se infatti generalmente la fauna stanziale richiede superfici di gestione anche ampie, questo non è necessariamente vero per l’avifauna migratoria o quella acquatica, per le quali anche zone di ridotte dimensioni possono essere fondamentali per la sosta, l’alimentazione e la riproduzione, soprattutto quando localizzate lungo le rotte di migrazione, i valichi montani e le zone umide” confermando quindi la presenza delle rotte di migrazione e dei valichi montani interessati dalle medesime
rotte migratorie.

Già nel 1993 l’allora INFS (ora ISPRA) trasmetteva alle Regioni dati scientifici e metodologie per l’individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie. (Circ INFS 1598/T-A50 del 16.03.1993)
Uno dei criteri che l’INFS ritiene sia da analizzare, è, a solo titolo di esempio, la presenza di appostamenti di caccia nei valichi interessati dalle migrazioni, cosa facilmente riscontrabile e che si chiede di valutare, documentando nel PFVR la presenza puntuale di tali appostamenti nei valichi già individuati dalle scriventi Associazioni e sotto riportate in tabella.
Nel 2008, grazie ad un positivo rapporto di collaborazione tra ISPRA (Centro Nazionale di Inanellamento Italiano) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Protezione della Natura) è stato possibile realizzare l’Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia, raggiungibile econsultabile al link:

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-di-pregio/atlante-della-migrazione-degliuccelli-in-italia.

In tale pubblicazione, che riporta i dati più aggiornati sulle rotte migratorie dell’avifauna, si possono sicuramente già individuare i valichi montani marchigiani in cui deve essere vietata la caccia.
Inoltre la confinante Regione Umbria ha già da tempo analizzato le rotte migratorie dei Turdidi (quaderno Avifauna Migratoria – I turdidi in Umbria) , individuando nel proprio PFVR i valichi su cui è vietata la caccia come ad esempio i valichi montani umbro-marchigiani di Bocca Trabaria, Fossato di Vico, Passo Carosina e Colfiorito. E’ di tutta evidenza che essendo tali valichi posti a confine tra le due Regioni, debbano inevitabilmente essere individuati come tali anche nel PFVR della Regione Marche. E’ ragione per noi incomprensibile come la questione dei valichi non sia stata neanche affrontata nel PFVR.

La stessa BirdLife International ha individuato due IBA (IBA IT094 Colfiorito e IBA IT212 Monte Catria, Monte Acuto e Monte delle Streghe) tra quelli di importanza internazionale per i flussi migratori e di cui il presente PFVR non ha tenuto assolutamente conto.
In tutti i valichi interessati dalle rotte migratorie di cui alla tabella sotto, è stata verificata un’intensa attività venatoria e la presenza di numerosi appostamenti fissi di caccia alle specie migratorie, indice di una significativa importanza sulle rotte migratorie che attraversano la nostra Regione.

DENOMINAZIONE VALICO PROVINCE ALTITUDINE COORDINATE GPS
Passo dello Spugna AR – PU 757 m. 43°40’41” N – 12°17’02” E
Passo delle Vacche – Poggio de I Tre Termini AR – PG – PU 1.167 m. 43°36’40” N – 12°12’48” E
Valico di Bocca Trabaria PG – PU 1.051 m. 43°35’44” N – 12°14’07” E
Valico di Bocca della Valle – Monte Catria PG – PU 1.163 m. 43°28’16” N – 12°39’59” E
Valico di Fossato di Vico PG – AN 740 m. 43°17’56” N – 12°48’05” E
Valico di Valmare – Passaiole di Montemaggio PG – AN 987 m. 43°16’57” N – 12°48’22” E
Passo del Merennino MC 972 m. 43°12’48” N – 12°53’41” E
Valico di Elcito MC 837 m. 43°18’56” N – 13°06’31” E
Valico dei Prati di Gagliole MC 907 m. 43°15’43” N – 13°05’31” E
Passo di Capriglia MC 610 m. 43°13’55” N – 12°57’04” E
Passo Cornello PG – MC 812 m. 43°07’32” N – 12°51’31” E
Valico di Montelago MC 962 m. 43°07’16” N – 12°59’12” E
Forca di Bara MC 1.156 m. 43°06’19” N – 12°54’02” E
Passo Carosina PG – MC 845 m. 43°07’20” N – 12°50’37” E
Valico di Colfiorito PG – MC 895 m. 43°02’43” N – 12°53’38” E
Colle Staffolo MC 1.191 m. 43°58’12” N – 12°57’04” E
Forca di Monte Cavallo MC 1.195 m. 42°57’41” N – 12°59’56” E
Passo del Ferrà AP 830 m. 42°54’50” N – 13°21’05” E
Passo Galluccio AP 1.167 m. 42°48’47” N – 13°18’43” E
Capanno di Passo Galluccio AP 1.213 m. 42°47’59” N – 13°19’42” E

Si chiede quindi di individuare i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna ai sensi dell’Art 21 comma 3 della Legge 157/92 e individuati dalle scriventi Associazioni nella tabella sopra riportata e di perimetrare cartograficamente i relativi divieti.
Tar Liguria Sez. seconda Sentenza n.1629 del 6 dicembre 2003. “Per questa sola ragione il piano risulta viziato, non risultando congrua la motivazione fondata su di un rilevamento lacunoso e limitato nel tempo (27 giorni di rilevamento) a fronte della chiara identificazione dei valichi come principali rotte migratorie e quindi per legge da
escludere dalle zone di caccia.”

2) Censimento ed individuazione cartografica e georeferenziale di tutti gli appostamenti fissi di caccia delle Marche – Si chiede di individuare cartograficamente tutti gli appostamenti fissi della Regione Marche e di fornire le coordinate georeferenziate di ogni singolo appostamento. Ad esclusione degli ATC della Provincia di PU (anche se in maniera incompleta), non sono stati individuati cartograficamente, in quanto non disponibili le coordinate, gli appostamenti fissi di caccia di tutte le altre provincie – Pag. 69/70 del PFVR. Ciò comporta la sostanziale impossibilità di verificare la veridicità delle informazioni contenute nel PFVR, che non hanno nessun riscontro e non possono essere quindi individuati. L’art 10 comma 8 lettera h della Legge 157/92 prevede che nei
PFVR siano identificate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

3) Introduzione dei criteri generali per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per la realizzazione di appostamenti fissi di caccia. – In tutto il Piano Faunistico Venatorio Regionale non sono indicati i criteri generali per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per la realizzazione di appostamenti fissi di caccia. Ciò contrasta con una approfondita e attuale gestione della caccia di cui invece laredazione del nuovo PFVR dovrebbe farsi carico.

4) Censimenti faunistici: Si richiede che i censimenti faunistici siano affidati ESCLUSIVAMENTE ad Istituti scientifici riconosciuti ed autorevoli e NON delegati agli ATC ed alle associazioni venatorie.

5) Ruolo dell’ISPRA – Si richiede che i Pareri scientifici rilasciati dall’ISPRA siano sempre VINCOLANTI e tenuti nella massima considerazione per la stesura dei calendari venatori.

6) Cancellazione delle preaperture – Si richiede di eliminare dal calendario venatorio 2020/2021 le cosiddette “preaperture” e di riportare l’apertura generale della stagione venatoria alla terza domenica di settembre, così come previsto dalla Legge nazionale n. 157/92. Infatti, non si comprendono le motivazioni scientifiche di anticipare la stagione venatoria ai primi giorni di settembre, se non nell’ottica di una caccia persecutoria nei confronti della specie Tortora, di cui peraltro si richiede l’esclusione dalle specie cacciabili. Inoltre, si fa presente che ad inizio di settembre ci sono ancora molte specie in fase di riproduzione o di allevamento della prole, a causa dei cambiamenti climatici che hanno spostato la stagione riproduttiva almeno un mese in avanti.

7) Modifica degli orari di caccia – Si richiede il posticipo di 1 ora degli orari di inizio di caccia e l’anticipo di 1/2 ora per quelli di fine caccia, per tutto il mese di Settembre, in quanto sia alle ore 5.30 che alle 19.30 del mese di settembre è buio pesto e quindi le scarse condizioni di visibilità non consentono al cacciatore di distinguere alcun tipo di selvaggina, né tantomeno di vedere la presenza di altri cacciatori o di altre persone, che rischierebbero quindi di essere colpiti.

8) Munizioni atossiche – Si richiede che sia fatto obbligo di utilizzo delle munizioni atossiche senza piombo per tutte le specie cacciabili.

9) Esclusione dal Calendario Venatorio Marche delle specie in forte declino a livello europeo – Si richiede l’esclusione, dall’elenco delle specie cacciabili, in base alla Legge Comunitaria in materia di tutela delle specie nidificanti e migratrici in forte declino a livello europeo, delle seguenti specie:
Tortora selvatica, Allodola, Starna, Coturnice, Alzavola, Moriglione, Pavoncella, Combattente, Porciglione, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Moretta, Frullino, Beccaccino, ai sensi della direttiva 2009/147/CE e alla Guida interpretativa della Direttiva Uccelli che stabilisce che la caccia alle specie SPEC (Specie Europea di Interesse Conservazionistico) può essere autorizzata solo se per la specie interessata venga previsto un adeguato piano conservazionistico di gestione (§ 2.4.24). La Tortora selvatica è specie classificata SPEC1, ovvero minacciata a livello globale, dal recente rapporto, European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities, noto come Birds in Europe redatto e pubblicato recentemente (2017) da BirdLife international. E’ per questa ragione che la Commissione europea ha scritto ai vari Stati membri interessati dalla
problematica, informando sulla necessità di una moratoria della caccia alla tortora selvatica, in attesa che venga elaborato e sia operativo uno specifico piano di gestione della specie.

10) Beccaccia – Richiesta di anticipare al 31 dicembre la chiusura della caccia alla Beccaccia, a causa della vulnerabilità della specie, soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse (neve), che possono determinare fenomeni di concentramento della specie in aree ristrette. La Legge n. 157/92 vieta la caccia in terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, quindi consentire la caccia in condizioni ambientali di questo tipo rappresenta una chiara violazione della legge.

11) Cinghiale – Uniformare l’apertura della caccia al Cinghiale al 1 novembre per tutte le Province delle Marche, sia perché non vi sono ragioni scientifiche, geografiche o climatiche che possano giustificare l’apertura anticipata a metà ottobre nelle province meridionali, sia perché nel mese di ottobre i boschi sono ancora completamente ed uniformemente ricoperti di fogliame, rappresentando quindi un ostacolo alla visuale e di conseguenza aumentando il rischio di incidenti di caccia, sia tra i partecipanti alle battute, sia per coloro che dovessero trovarsi nel bosco per altri motivi (raccoglitori di funghi, di castagne, escursionisti ecc…).

12) Braccata – Come fortemente raccomandato dall’ISPRA, si richiede di vietare il prelievo del cinghiale nella forma della “braccata”, in quanto si tratta della forma di caccia meno selettiva e più gravemente impattante nei confronti di specie non target e per questo condannata duramente dalla comunità scientifica. I branchi dei cinghiali, infatti, sono dominati dalle femmine “matriarche”, le quali sono le uniche che si riproducono, grazie all’emissione dei feromoni, che inibiscono la fertilità delle femmine di rango inferiore. Durante le braccate al cinghiale, vengono abbattute preferibilmente le femmine matriarche, creando quindi una disgregazione dei branchi, ed innescando una reazione “liberatoria” nelle altre femmine di rango inferiore, che andando in estro, si riproducono più volte nello stesso anno, formando a loro volta altri branchi. Le braccate quindi,
invece di contenere il numero dei cinghiali, ne provocano di fatto un aumento, ed una conseguente maggiore dispersione sul territorio, determinando quindi maggiori danni alle coltivazioni agricole, ed un significativo aumento degli incidenti stradali.

13) Controllo del cinghiale e delle altre specie ritenute “nocive”- Come prevede l’Art. 19 della Legge n. 157/92, relativo alla gestione faunistica, fermo restando l’obbligatorietà dell’utilizzo dei metodi ecologici nella prevenzione dei danni, si richiede che “eccezionalmente”, nella funzione di “controllo” del cinghiale e delle altre specie ritenute “nocive”, NON vengano utilizzati i cacciatori, senza alcuna specializzazione, ma personale abilitato allo scopo e che abbia frequentato dei corsi ed esami seri (Albo nazionale per i selecontrollori). Si richiede per questo che l’organizzazione dei corsi per l’abilitazione al selecontrollo non possa essere affidata agli ATC, ma al personale preposto della Regione/Provincia e che sia reso incompatibile anche il ruolo delle Forze dell’Ordine
con la figura del “selecontrollore”. Si richiedono anche maggiori e più stringenti controlli psico-fisici nei confronti dei cacciatori, al momento del rinnovo del patentino di caccia (Alcool test).

14) Rischio sanitario nella filiera della macellazione e commercializzazione della carne di cinghiale – Visto l’elevato rischio sanitario, legato ad infezioni come la Trichinellosi, Brucellosi, Peste suina africana, si richiedono maggiori controlli e dati sull’intero processo della macellazione e sulla filiera della commercializzazione dei cinghiali abbattuti nel corso delle battute di caccia. (Si veda in proposito la richiesta di accesso ai dati già inviata da parte della LAC Marche).

15) Controllo della Volpe – Si richiede di escludere la Volpe dalle specie oggetto di controllo, ai sensi, dell’Art. 19 della Legge n. 157/92, in quanto non esistono al riguardo studi scientifici che ne giustifichino una necessità di contenimento faunistico. Sulla base di improbabili accuse di nocività, inesistenti danni agli argini fluviali, in assenza di richieste di danni attribuiti alle volpi e con censimenti lacunosi e vecchi fatti dai cacciatori stessi, si vuole consentire ai cacciatori l’abbattimento delle Volpi fuori dai mesi di caccia consentita. Il vero scopo degli abbattimenti è, infatti, la “tutela” delle specie di interesse venatorio: fagiani, starne, lepri d’allevamento, “pronto-caccia”, inadatte a vivere in natura, comprate e rilasciate a migliaia prima dell’apertura della caccia dagli A.T.C., allo scopo di impallinarli pochi giorni dopo e che devono quindi arrivare vive all’apertura della stagione venatoria. La volpe, peraltro, come dimostrato da numerosissimi studi scientifici, è invece utilissima per l’agricoltura, cibandosi di ratti, topi, nutrie e piccoli di cinghiali e quindi svolge il fondamentale ruolo di “spazzino”. Anche la modalità di uccisione permessa, come la caccia in tana, è estremamente barbara e sanguinaria! La caccia in tana si caratterizza infatti per la sua particolare violenza e crudeltà. Si attua con cani appositamente
addestrati che si infilano nella tana dove scoveranno la madre in compagnia dei piccoli. Ne deriva immancabilmente uno scontro violentissimo tra i cani, addestrati per fare scappare le volpi verso le uscite dove li attendono i fucili dei cacciatori e la volpe che, come qualsiasi madre, combatterà fino alla morte nel disperato tentativo di difendere sé e i propri piccoli. I cuccioli che dovessero riuscire sfuggire ai cani e ai fucili, resteranno poi soli e destinati ad una lenta morte per inedia. Il risultato è quindi una vera e propria carneficina, incivile per una società del XXI secolo!

16) Progetto LIFE Strade e collaborazione con il CRAS Marche – Applicazione del Progetto LIFE Strade a tutte le Marche, con l’installazione di dispositivi ottici, acustici, olfattivi, recinzioni, sottopassi, sovrappassi ecc…, lungo i tratti stradali che registrano una maggiore frequenza di incidenti con la fauna selvatica, in collaborazione con il CRAS Marche, utilizzando anche i fondi della Comunità Europea destinati allo scopo. Obbligo di installazione ed utilizzo di questi dispostivi per coloro che hanno usufruito dei risarcimenti per i danni subiti alle loro colture. Si chiede anche di verificare il corretto utilizzo di questi sistemi di protezione e di prevenzione di possibili danni, arrecati dallafauna selvatica, che sono finanziati con fondi regionali e/o forniti gratuitamente.

17) Incentivi per siepi e coltivazioni a perdere – Si richiedono maggiori controlli e verifiche su chi usufruisce degli incentivi per la piantumazioni di siepi e per le coltivazioni a perdere, onde evitare truffe e/o improprio utilizzo del denaro pubblico.

18) Mancanza di dati relativi agli abbattimenti.
Ad eccezione delle specie Coturnice, Starna, Pernice rossa, Fagiano, Cinghiale, Lepre, Capriolo, Daino e Volpe non sono stati pubblicati i dati relativi agli abbattimenti, desumibili dall’analisi dei tesserini venatori riconsegnati. Questo non consente di avere una chiara immagine dell’entità del prelievo venatorio e quindi di poter programmare tale prelievo nel presente PFVR, rendendolo di fatto inutile.
Si richiede quindi di pubblicare i dati degli abbattimenti di tutte le specie cacciabili delle ultime tre stagioni venatorie.

19) Individuazione delle aree di arrampicata soggette a divieto per la tutela dei siti di nidificazione del’Aquila reale, del Falco pellegrino e del Gufo reale.
Nel PFVR non sono state individuate le pareti rocciose utilizzate come zone di arrampicata soggette a divieto per tutelare i nidi attivi delle specie Aquila reale, Falco pellegrino e Gufo reale. Il noto problema dovuto alle arrampicate su roccia nei pressi dei nidi dei rapaci non è stato quindi risolto.
Si chiede di individuare le pareti rocciose utilizzate come zone di arrampicata soggette a divieto per tutelare i nidi attivi delle specie Aquila reale, Falco pellegrino e Gufo reale.
20) Inserimento nel calendario venatorio Marche della VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale) per le aree della Rete Natura 2000
Con Intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), ai sensi ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).
A pag. 6 il documento recita:
“….alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, la procedura di Valutazione di Incidenza si applica a tutti i piani, programmi progetti, interventi ed attività (di seguito nel testo P/P/P/I/A), compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non direttamente connessi alla gestione del sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito/i medesimo.”
“D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 – Articolo 5 “Valutazione di Incidenza”………(omissis) …. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”
Poiché l’esercizio della caccia nelle Marche ha un impatto sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale per l’Avifauna, che insieme occupano circa il 27,6 % del TASP (Territorio Agro Silvo Pastorale) regionale, istituite ai sensi delle Direttive 2009/147/CE, 92/43/CE, DPR 357/97 e succ. mod. Considerando la sovrapposizione di più aree ZSC e ZPS sullo stesso sito, la percentuale di
territorio effettivamente occupato dalle aree della rete Natura 2000 nelle Marche ammonta a circa il 17% del TASP. Ne consegue che anche il presente calendario venatorio regionale (non preso in considerazione nell’elaborazione di piani sovraordinati, quale anche il piano faunistico venatorio regionale) avrebbe dovuto preliminarmente essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza.
La valutazione di incidenza rappresenta uno strumento tecnico di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico; qualificandosi, pertanto, come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell’intera rete ecologica.
Non è possibile ipotizzare che un’attività come quella venatoria, che oltre ad incidere sulle consistenze numeriche faunistiche, comporta la presenza dell’uomo, l’emissione di rumori e l’immissione di piombo quale materiale di munizionamento, non possa avere effetti incisivi significativi in ecosistemi caratterizzati da un’estrema delicatezza quali quelli considerati.
Mediante questa ricostruzione logico-giuridica dei fatti, si è voluto semplicemente focalizzare l’attenzione sulla scarsa considerazione di cui ha goduto l’aspetto della tutela dell’ambiente nell’intera vicenda, nonostante, la Regione Marche sia caratterizzata da un’indiscutibile presenza di siti di un così elevato valore naturalistico.
E’ incontestabile che l’approvazione del calendario venatorio regionale abbia sicuramente un forte impatto negativo sui siti della Rete Natura 2000 e, di conseguenza, arrechi incontestabilmente un irrimediabile pregiudizio a tali hot spots di biodiversità di rilievo comunitario.

Ancona, li 10 Marzo 2021

ENPA – Ente Zoofilo Ecologista – GRIG – Italia Nostra – LAC – La Lupus in Fabula – LAV – LIPU – Pro Natura – WWF Marche