{"id":428,"date":"2009-12-04T09:46:31","date_gmt":"2009-12-04T08:46:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lalupusinfabula.it\/?p=428"},"modified":"2009-12-04T09:46:31","modified_gmt":"2009-12-04T08:46:31","slug":"la-scandalosa-riperimetrazione-di-sic-e-zps-della-regione-marche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/?p=428","title":{"rendered":"La scandalosa riperimetrazione di SIC e ZPS della Regione Marche"},"content":{"rendered":"<p>Lettera-diffida alla Regione Marche<\/p>\n<p>Al Presidente della Regione Marche<br \/>\nOn. Gian Mario Spacca<\/p>\n<p>All\u2019Assessore all\u2019Ambiente della Regione Marche<br \/>\nOn. Marco Amagliani<\/p>\n<p>Ai membri della Giunta Regionale delle Marche<br \/>\nVia Gentile da Fabriano n. 9 \u2013 60125 \u2013 Ancona<\/p>\n<p>p.c.\u00a0\u00a0 \u00a0Al Ministro dell\u2019Ambiente<br \/>\nOn. Stefania Prestigiacomo<\/p>\n<p>Oggetto \u2013 Riperimetrazione dei SIC e delle ZPS della Provincia di Pesaro e Urbino:\u00a0\u00a0 deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 16.11.2009.<\/p>\n<p>Si premette che in attuazione della Direttiva \u201cHabitat\u201d 92\/43\/CEE \u00e8 stato emanato il relativo Regolamento con D.P.R. n. 357 dell\u20198.9.1997, poi modificato dal D.P.R. 120 del 12.3.2003.<br \/>\nAi sensi della lettera m-bis) del D.P.R. n. 357\/1997 (cos\u00ec come aggiunta dal D.P.R. n. 120\/2003) si definisce &lt;&lt;proposto sito di importanza comunitaria: un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell\u2019ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea&gt;&gt;.<br \/>\nCon deliberazione n. 1709 del 30 giugno 1997 la Giunta Regionale delle Marche ha approvato un elenco di 80 aree da proporre come Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), che secondo i dati del Ministero dell\u2019Ambiente aggiornati a dicembre del 2008 interessa una superficie di complessivi 102.608 (pari al 10,6% dell\u2019intero territorio regionale): la delibera \u00e8 stata poi trasmessa al Ministero dell\u2019Ambiente, che ha formulato alla Commissione Europea l\u2019elenco del pSIC per la costituzione della rete ecologica europea denominata \u201cNatura 2000\u201d.<br \/>\nAi sensi della lettera m) del D.P.R. n. 357\/1997 (cos\u00ec come modificata dal D.P.R. n. 120\/2003) si definisce &lt;&lt;sito di importanza comunitaria: un sito che \u00e8 stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea&gt;&gt;.<br \/>\nCon decisione n. C(2008)8039 del 12 dicembre 2008 il \u201cComitato Habitat\u201d presso la Commissione europea ha approvato il 2\u00b0 definitivo elenco dei SIC della regione biogeografia continentale, poi pubblicato con D.M. del 30 marzo 2009: nella lista sono inseriti gli 80 pSIC, che sono stati quindi selezionati come veri e propri Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e che sono ora in attesa di essere definitivamente designati come &lt;&lt;Zone Speciali di Conservazione&gt;&gt; (ZSC).<br \/>\nNella sola Provincia di Pesaro e Urbino ricadono 22 degli 80 SIC inseriti nella lista approvata dal\u00a0 \u201cComitato Habitat\u201d presso la Commissione europea.<br \/>\nAi sensi della lettera n) del D.P.R. n. 357\/1997 si definisce &lt;&lt;zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all\u2019articolo 3, comma 2, in cui sono applicare le misure di conservazione necessarie&gt;&gt;: il 2\u00b0 comma dell\u2019art. 3 del D.P.R. n. 357\/1997 dispone che Ministro dell\u2019Ambiente designa i SIC quali \u201cZone Speciali di Conservazione\u201d (ZSC) con proprio decreto, adottato con ciascuna Regione interessata.<br \/>\nSi mette in evidenza che a tutt\u2019oggi nessuno degli 80 SIC della Regione Marche \u00e8 stato designato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).<br \/>\nDella rete Natura 2000, ai sensi dell\u2019art. 6 del D.P.R. n. 357\/1997, fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate in ottemperanza alla Direttiva \u201cUccelli\u201d 79\/409\/CEE adottando una procedura differente rispetto a quella prevista per i SIC.<br \/>\nAi fini della individuazione delle ZPS infatti la Commissione Europea negli anni \u201880 ha commissionato una analisi della distribuzione dei siti, che nel 1989 ha approvato come I\u00b0 \u201cInventario I.B.A. (Important Bird Areas)\u201d, poi ampliato ed aggiornato e pubblicato nel 2000 come II\u00b0 \u201cInventario I.B.A.\u201d, sulla base del quale la LIPU ha identificato in Italia 172 IBA: per esse, anche se non designate come ZPS, si devono comunque applicare le misure di tutela previste dalla direttiva \u201cUccelli\u201d, ai sensi dell\u2019articolo 4.4 della Direttiva 79\/409\/CEE.<br \/>\nOgni Stato \u00e8 tenuto a comunicare la lista delle ZPS designate alla Commissione Europea che le valuta in rapporto proprio all\u2019Inventario IBA.<br \/>\nCon deliberazione n. 1701 del 1 agosto 2000 la Giunta Regionale ha approvato un elenco di 29 ZPS che secondo i dati del Ministero dell\u2019Ambiente aggiornati a dicembre del 2008 interessa una superficie di complessivi 131.013 ettari (pari al 13,5% dell\u2019intero territorio regionale): delle 29 ZPS individuate nella delibera la Regione ha richiesto la designazione al Ministero dell\u2019Ambiente, che ha trasmesso i formulari e le cartografie alla Commissione Europea.<br \/>\nDal momento della trasmissione alla Commissione Europea, le 29 ZPS si intendono formalmente istituite.<br \/>\nCon Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000 \u00e8 stato pubblicato un 1\u00b0 elenco delle ZPS (allegato A) d\u2019Italia, poi rettificato ed integrato dapprima con D.M. del 25 marzo 2005 e successivamente con D.M. del 5 luglio 2007 che ricomprende anche le nuove classificazioni operate dalle Regioni per ottemperare alla condanna inflitta all\u2019Italia il 20 marzo 2003 per inadempimento della Direttiva 79\/409\/CEE &lt;&lt;non avendo classificato in misura sufficiente Zone di protezione speciale i territori pi\u00f9 idonei, per numero e per superficie&gt;&gt;: nell\u2019elenco vengono confermate le 29 ZPS della Regione Marche, che non ha quindi provveduto a formulare nessuna nuova designazione.<br \/>\nNella sola Provincia di Pesaro e Urbino ricadono 13 delle 29 ZPS istituite.<br \/>\nLa superficie complessivamente occupata dai 109 siti della Rete Natura 2000 nelle Marche, tenuto conto delle superfici condivise da SIC e da ZPS \u00e8 di 146.213 ettari (pari al 15,1%) secondo i dati del Ministero dell\u2019Ambiente aggiornati a dicembre del 2008.<br \/>\nSia per gli 80 SIC che per le 29 ZPS la Regione Marche ha dettato delle \u201cmisure di conservazione\u201d che non sono state uniformi, perch\u00e9 sono variate nel tempo.<br \/>\nA seguito dell\u2019entrata in vigore del D.M. del 17 ottobre 2007, con deliberazione n. 1471 del 27 ottobre 2008 la Giunta Regionale ha approvato le misure di conservazione gi\u00e0 contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 865 del 1 agosto 2007.<br \/>\nA seguito delle modifiche ed integrazioni che con D.M. del 29 gennaio 2009 il Ministro dell\u2019Ambiente On. Prestigiacomo ha apportato al D.M. del 17 ottobre 2007, di cui il TAR del Lazio ha annullato la quasi totalit\u00e0 delle disposizioni con sentenza n. 5239 del 25 maggio 2009, con deliberazione n. 1036 del 22 giugno 2009 la Giunta Regionale ha approvato delle modifiche ed integrazioni alle misure di conservazione impartire con la delibera n. 1471\/2008, adeguandole alle modifiche ed integrazioni del D.M. del 29 gennaio 2009 che non sono state annullare dal TAR del Lazio.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 9 della Direttiva 92\/43\/CEE la Commissione Europea effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi: &lt;&lt;in tale contesto, pu\u00f2 essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l\u2019evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall\u2019articolo 11 lo giustifichi&gt;&gt;.<br \/>\nIl comma 4-bis dell\u2019art. 3 del D.P.R. n. 357\/1997 (relativo alle \u201czone speciali di conservazione\u201d) dispone che &lt;&lt;le regioni \u2026 , sulla base delle azioni di monitoraggio \u2026 , effettuano una valutazione periodica dell\u2019idoneit\u00e0 dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell\u2019ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell\u2019elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa&gt;&gt; e precisa che &lt;&lt;il Ministero \u2026 trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all\u2019articolo 9 della citata direttiva&gt;&gt;.<br \/>\nSia la Direttiva Habitat che il suo Regolamento di attuazione obbligano dunque anche la Regione Marche ad effettuare il monitoraggio delle aree: tale operazione, da condurre annualmente e con turno quinquennale (in modo da ritornare sullo stesso sito ogni cinque anni), va gestita da ogni Regione sulla base di indicatori in via di definizione, sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali, in modo comunque tale da giustificare una \u201criperimetrazione\u201d tanto dei SIC che delle ZPS sia in termini riduttivi che estensivi dei confini comunicati a suo tempo alla Commissione Europea e riconosciuti tutt\u2019oggi come tali.<br \/>\nAi fini di una corretta \u201criperimetrazione\u201d il Ministero dell&#8217;Ambiente aveva gi\u00e0 trasmesso la nota n. 18772\/2005, per far sapere che &lt;&lt;sono accettabili piccole modifiche per correggere errori tecnici o meglio adattare i confini ad elementi tipici del paesaggio&gt;&gt;, per cui &lt;&lt;la riduzione del perimetro pu\u00f2\u00a0 essere consentita solo se giustificata da dimostrabili e genuini errori scientifici fatti al momento dell&#8217;identificazione del sito&gt;&gt;: con successiva nota prot. n. 17823 del 21 luglio 2008 il Ministero dell&#8217;Ambiente ha fatto sapere che non trasmetter\u00e0 alla Commissione Europea nuove modifiche dei perimetri in mancanza di una adeguata istruttoria ed ha ribadito che &lt;&lt;i confini dei siti Natura 2000 si possono modificare, ma tali modifiche devono essere dettagliatamente motivate indicando chiaramente per ognuna di essa\u00a0 delle parti di territorio da escludere che esse non sono o non erano all&#8217;epoca dell&#8217;individuazione del sito interessate dalla presenza di habitat o di specie di interesse comunitario&gt;&gt;.<br \/>\nRiguardo alla \u201criperimetrazione\u201d dei siti della Rete Natura 2000, nel frattempo la Regione Marche ha approvato la legge regionale n. n. 6 del 12 giugno 2007 che alla lettera b) del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 23 prevede che la Regione aggiorni e trasmetta periodicamente al Ministero dell\u2019Ambiente i dati relativi ai siti della Rete Natura 2000, secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell\u2019art. 3 del D.P.R. n. 357\/1997.<br \/>\nIl successivo art. 24 dispone che come enti gestori dei siti Natura 2000 debbano essere le Province per le parti non ricadenti all\u2019interno del territorio di parchi e riserve o di Comunit\u00e0 Montane: alle\u00a0 Province spetta fra l\u2019altro l\u2019esecuzione di monitoraggi periodici e la trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi.<br \/>\nIl 1\u00b0 comma dell\u2019art. 25 della legge regionale n. 6\/2007 dispone che la Giunta Regionale effettui il monitoraggio di cui all\u2019art. 7 del D.P.R. n. 357\/1997 sulla base delle linee guida statali, previa acquisizione dei dati raccolti dagli enti gestori (Enti Parco, Comunit\u00e0 Montane e Province) o direttamente tramite proprie indagini effettuate sul territorio.<br \/>\nCon delibera n. 1475 del 7 dicembre 2007 la Giunta Regionale ha stipulato un accordo di programma con &lt;&lt;l\u2019Universit\u00e0 Politecnica delle Marche per la costituzione di un partenariato finalizzato alla verifica ed all\u2019aggiornamento dati ad alla redazione di \u201cLinee guida per la attuazione della LR 6\/2007 relativa ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000\u201d&gt;&gt;: si mette in evidenza che l\u2019Universit\u00e0 Politecnica delle Marche \u00e8 stata coinvolta fin dalle prime fasi del percorso per la costruzione della rete marchigiana facente parte di \u201cNatura 2000\u201d, secondo un iter avviato nel 1995 con il censimento degli 80 pSIC e continuato poi nel 2000 con l\u2019individuazione delle 29 ZPS.<br \/>\nOltre all\u2019incarico di lavoro dato all\u2019Universit\u00e0 Politecnica delle Marche, per effettuare direttamente proprie indagini per il suo tramite, in applicazione sempre dello stesso disposto dell\u2019art. 25 della legge regionale n. 6\/2007, in data 16 aprile 2008 la Regione Marche &lt;&lt;ha richiesto alle Province le rispettive proposte di revisione del perimetro dei siti Natura 2000&gt;&gt;, che sono comunque cosa ben diversa dalle \u201cazioni di monitoraggio\u201d prescritte non solo dalla Direttiva 92\/43\/CEE e dal comma 4-bis dell&#8217;art. 3 del D.P.R. n. 357\/1997, ma anche dall\u2019art. 24 della legge regionale n. 6\/2007: ci\u00f2 nonostante, nessuna Provincia ha dato seguito alla richiesta.<br \/>\nMa in seguito, la sola Provincia di Pesaro e Urbino, con 3 distinte note (del 17 luglio e del 21 e 25 agosto 2008) &lt;&lt;ha trasmesso le osservazioni pervenute da parte di privati cittadini, associazioni ed enti locali&gt;&gt;.<br \/>\nIl 14 maggio 2009 si \u00e9 tenuto un 1\u00b0 incontro tra Regione e Provincia di Pesaro e Urbino, i cui tecnici hanno consegnato quel giorno una sintesi delle proposte di \u201criperimetrazione\u201d, che sono state poi approvate dalla Giunta Provinciale nella seduta del 4 luglio 2009 e che hanno (come poi testualmente scritto nel testo della motivazione del documento istruttorio allegato alle delibera 1825\/2009) &lt;&lt;i caratteri di una profonda rettifica dell&#8217;identit\u00e0 geografica dei siti\u00a0 Natura 2000 ricadenti nella provincia stessa&gt;&gt;, perch\u00e9 &lt;&lt;si va dalla individuazione di nuovi siti (coincidenti con Foreste Demaniali od Oasi di protezione faunistica\u00a0 &#8230;.), al marcato ridimensionamento di altri (es. ZPS 13,15, 4, 7 e 5), alla profonda correzione dei perimetri di alcuni (ZPS 14, 10, 9 e 6), alla cancellazione di qualche altro (ZPS 3, 1 8 e alcuni SIC)&gt;&gt;.<br \/>\nSenza avere ancora operato un minimo studio n\u00e9 eseguito l\u2019azione di monitoraggio prescritta dall\u2019art. 24 della legge regionale n. 6\/2007, da cui far scaturire una motivazione tecnico-scientifica che potesse legittimare nei confronti della commissione europea la \u201criperimetrazione\u201d delle complessive 13 ZPS della Provincia di Pesaro e Urbino, la Giunta Provinciale opera lo stravolgimento di ben 12 ZPS, proponendo di cancellarne del tutto 3 (tra cui la ZPS IT5310028 \u201cTavernelle sul Metauro\u201d), di modificare profondamente i perimetri di 4 e di ridimensionarne 5.<br \/>\nNel frattempo l&#8217;Universit\u00e0 Politecnica delle Marche ha consegnato il lavoro di\u00a0 cui era stata incaricata, che ha ricompresso anche la ridelimitazione del perimetro dei siti esistenti per le Marche: il lavoro prodotto per la Provincia di Pesaro e Urbino risulta essere stato svolto in modo pi\u00f9 che corretto e rispettoso della normativa vigente al riguardo, al punto che ha aumentato la superficie sia degli 80 SIC (da 42.157 ettari a 43.761 ettari) che delle 29 ZPS (da 57.958 ettari a 58.071 ettari), portando la ZPS IT5310028 \u201cTavernelle sul Metauro\u201d da 1.619,2 ettari a 1.624,1 ettari e l\u2019omonimo SIC IT5310015 che vi ricade dentro da 740,8 ettari ad 837,6 ettari.<br \/>\nAnche in considerazione delle 2 suddette note del Ministero, il 14 ottobre 2009 si \u00e9 tenuto un incontro tra le direzioni tecniche e politiche della Regione e della Provincia di Pesaro e Urbino: l\u2019incontro ha portato a trovarsi d&#8217;accordo nel condividere la proposta regionale di riperimetrazione cos\u00ec come definita dall&#8217;Universit\u00e0 Politecnica delle Marche e nell&#8217;aprire contestualmente &lt;&lt;una seconda fase di concertazione e di verifica della &#8220;Proposta di sostanziale modificazione dei perimetri attuali&#8221;, prodotta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, che prevede un inevitabile approfondimento tecnico-scientifico&gt;&gt;.<br \/>\nLa condivisione di quel percorso ha portato alla approvazione all&#8217;unanimit\u00e0 della deliberazione n. 1825 del 9 novembre 2009, con allegata l&#8217;esaustiva motivazione del documento istruttorio sottoscritto dalla dott.ssa Silvia Catalino e dall&#8217;arch. Antonio Minetti.<br \/>\nMa a distanza esatta di una settimana, la stessa Giunta Regionale con deliberazione n. 1868 del 16 novembre 2009 ha revocato la delibera n. 1825\/2009 ed ha approvato i perimetri dei SIC e delle ZPS &lt;&lt;secondo la rappresentazione cartografica trasmessa dalla Provincia di Pesaro e Urbino&gt;&gt;, dandole formalmente il mandato di fornirne a posteriori quella motivazione che per legge dovrebbe essere invece obbligatoriamente preventiva: \u00e8 stato infatti richiesto alla Provincia di aggiornare i relativi formulari standard e di trasmetterli alla Regione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.<br \/>\nIn modo fortemente contraddittorio e gravemente omissivo, oltre che in totale difformit\u00e0 da quanto prescritto dal Ministero dell&#8217;Ambiente, il documento istruttorio allegato alla delibera 1869\/2009 non riporta pi\u00f9 non solo un minimo di motivazione, ma nemmeno il testo della nota del Ministero dell&#8217;Ambiente n. 18772\/2005, che risulta essere l\u2019unica solo citata, mentre l&#8217;altra (la n. 17823 del 21\/7\/2008) \u00e9 stata &#8220;dimenticata&#8221; del tutto dalla stessa Dott.ssa Catalino e dallo stesso Arch. Minetti, che pure 7 giorni prima avevano dato parere favorevole ad un atto di contenuto esattamente opposto, rilevandovi per di pi\u00f9 nella proposta della Provincia (a cui danno ora parere favorevole) &lt;&lt;i caratteri di una profonda rettifica dell&#8217;identit\u00e0 geografica dei siti\u00a0 Natura 2000 ricadenti nella provincia stessa&gt;&gt;.<br \/>\nL&#8217;unico a votare contro la delibera di revoca \u00e9 stato proprio l&#8217;Assessore all&#8217;Ambiente Marco Amagliani, che il giorno seguente ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione: &lt;&lt;La delibera adottata ieri dalla giunta regionale su proposta del Presidente Spacca con la quale viene abrogata la mia precedente proposta del 9 novembre sulla riperimetrazione dei siti SIC e ZPS di Rete Natura 2000 in Provincia di Pesaro-Urbino, stabilisce nuove indicazioni, secondo me non conformi alla normativa vigente in materia, e per questo ha registrato il mio voto contrario&gt;&gt;<\/p>\n<p>In considerazione di tutto quanto precedentemente esposto, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 16.11.2009 si ravvisano i seguenti gravi vizi di legittimit\u00e0, che risultano peraltro in contrasto con il 2\u00b0 comma dell\u2019art. 5 dello Statuto, laddove dispone che &lt;&lt;la Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell\u2019ambiente, del paesaggio e della natura&gt;&gt;.<\/p>\n<p>1 \u2013 Violazione dell\u2019art. 9 della Direttiva 92\/43\/CEE per avere approvato la proposta della Provincia di Pesaro ed Urbino senza che da parte sua sia stata fatta la prescritta valutazione periodica per giustificare il \u201cdeclassamento\u201d di una ZSC: a tal riguardo si mette inoltre in evidenza che nella Provincia di Pesaro ed Urbino non c\u2019\u00e8 nessuna Zona Speciale di Conservazione, ma solo SIC che non sono ancora stati designati come tali.<\/p>\n<p>2 &#8211;\u00a0 Violazione del comma 4-bis dell\u2019art. 3 del D.P.R. n. 357\/1997 (relativo peraltro alle \u201czone speciali di conservazione\u201d e non ai \u201csiti di interesse comunitario\u201d) per avere approvato la proposta della Provincia di Pesaro ed Urbino senza che da parte sua siano state fatte le prescritte azioni di monitoraggio, sulla base delle quali effettuare una valutazione periodica dell\u2019idoneit\u00e0 dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva, solo in seguito alla quale proporre al Ministero dell\u2019Ambiente un aggiornamento dell\u2019elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.<\/p>\n<p>3 \u2013 Violazione della nota del Ministero dell\u2019Ambiente n. 18772\/2005, che indica come &lt;&lt;accettabili piccole modifiche per correggere errori tecnici o meglio adattare i confini ad elementi tipici del paesaggio&gt;&gt; e soprattutto stabilisce che &lt;&lt;la riduzione del perimetro pu\u00f2\u00a0 essere consentita solo se giustificata da dimostrabili e genuini errori scientifici fatti al momento dell&#8217;identificazione del sito&gt;&gt;.<\/p>\n<p>4 \u2013 Violazione dell\u2019art. 24 della legge regionale n. 6\/2007 laddove dispone che alla Provincia di Pesaro e Urbino spetta fra l\u2019altro l\u2019esecuzione di monitoraggi periodici e la trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi, che non risultano a tutt\u2019oggi effettuati e che ad ogni modo non figurano allegati alla delibera n. 1868\/2009.<\/p>\n<p>5 &#8211; Violazione del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 25 della legge regionale n. 6\/2007 laddove dispone che anche la Giunta Regionale deve effettuare il monitoraggio di cui all\u2019art. 7 del D.P.R. n. 357\/1997 sulla base delle linee guida statali, previa acquisizione dei dati raccolti dalla Provincia di Pesaro ed Urbino, di cui \u00e8 stata approvata una proposta che non \u00e8 invece accompagnata da nessuno di questi \u201cdati\u201d.<\/p>\n<p>6 &#8211; Violazione del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 25 della legge regionale n. 6\/2007 laddove dispone che la Giunta Regionale deve effettuare il monitoraggio di cui all\u2019art. 7 del D.P.R. n. 357\/1997 anche\u00a0 direttamente tramite proprie indagini effettuate sul territorio, di cui ha effettivamente incaricato l\u2019Universit\u00e0 Politecnica delle Marche, revocandone per\u00f2 i risultati dopo che la Giunta Regionale li aveva approvati all\u2019unanimit\u00e0 una settimana prima con la deliberazione n. 1825\/2009.<\/p>\n<p>7 &#8211; Violazione della nota del Ministero dell\u2019Ambiente n. 17823 del 21 luglio 2008, con cui ha fatto sapere che non trasmetter\u00e0 alla Commissione Europea nuove modifiche dei perimetri in mancanza di una adeguata istruttoria ed ha ribadito che &lt;&lt;i confini dei siti Natura 2000 si possono modificare, ma tali modifiche devono essere dettagliatamente motivate indicando chiaramente per ognuna di essa\u00a0 delle parti di territorio da escludere che esse non sono o non erano all&#8217;epoca dell&#8217;individuazione del sito interessate dalla presenza di habitat o di specie di interesse comunitario&gt;&gt;.<\/p>\n<p>8 \u2013 Violazione del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 45 dello Statuto della Regione Marche laddove dispone che &lt;&lt;l\u2019attivit\u00e0 amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed \u00e8 svolta secondo principi di legalit\u00e0, buon andamento, imparzialit\u00e0 e trasparenza&gt;&gt;. Nelle forme e nei modi con cui la Giunta Regionale \u00e8 arrivata ad approvare la delibera n. 1868\/2009 non \u00e8 stato rispettato nessuno dei suddetti 4 principi.<br \/>\nIl principio di legalit\u00e0 \u00e8 stato violato per tutti i vizi di legittimit\u00e0 precedentemente evidenziati.<br \/>\nIl principio di buon andamento \u00e8 stato violato per le forme ed i modi dell\u2019iter che ha portato ad approvare la delibera n. 1868\/2009, sconfessando il lavoro prodotto dall\u2019Universit\u00e0 Politecnica delle Marche dapprima approvato all\u2019unanimit\u00e0, con sperpero quindi anche del denaro pubblico, in danno dell\u2019ambiente, del paesaggio e della natura e quindi in contrasto al tempo stesso con il dettato dell\u2019art. 5 dello Statuto della Regione.<br \/>\nIl principio di imparzialit\u00e0 \u00e8 stato violato quanto meno per avere provveduto alla riperimetrazione soltanto dei siti della Provincia di Pesaro ed Urbino e non anche a quelli della altre Province.<br \/>\nIl principio di trasparenza \u00e8 stato violato per avere revocato senza alcuna motivazione la delibera n. 1825\/2009 che era stata approvata all\u2019unanimit\u00e0 una settimana prima in modo pi\u00f9 che corretto e motivato in modo esaustivo.<\/p>\n<p>L\u2019art. 45 dello Statuto della Regione Marche ha recepito l\u2019art. 97 della Costituzione per quanto concerne il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 a cui dovrebbe essere sempre ispirata ogni pubblica Amministrazione, tenuta a rispettare anche e soprattutto il principio di legalit\u00e0.<br \/>\nDal principio di legalit\u00e0 scaturisce il principio di autotutela, in applicazione del quale deriva anche e soprattutto l\u2019esercizio da parte di una amministrazione pubblica del\u00a0 potere di annullamento di un proprio atto di cui siano stati accertati oggettivamente i vizi di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Nel rispetto dell\u2019art. 45 dello Statuto si chiede al Presidente della Regione Marche ed ai membri della Giunta Regionale:<br \/>\n1 \u2013 di esercitare il potere di autotutela con l\u2019annullamento immediato della deliberazione della Giunta Regionale n. 1868 del 16 novembre 2009, motivandolo con i riconosciuti vizi di legittimit\u00e0 sopra evidenziati;<br \/>\n2 \u2013 di riapprovare contestualmente la deliberazione n. 1825 del 9 novembre 2009;<br \/>\n3 \u2013 di rispettare in modo completo il dettato del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 25 della legge regionale n. 6\/2007, approvando la \u201criperimetrazione\u201d anche di tutti i siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle altre Province, cos\u00ec come individuata dall\u2019Universit\u00e0 Politecnica delle Marche, giustificando cos\u00ec anche la bont\u00e0 delle spese sostenute;<br \/>\n4 \u2013 di\u00a0 applicare alle I.B.A. (Important Bird Areas) ricadenti nella Regione Marche, anche se non designate come ZPS, le misure di tutela previste dalla direttiva \u201cUccelli\u201d, ai sensi dell\u2019articolo 4.4 della Direttiva 79\/409\/CEE<\/p>\n<p>La presente lettera a firma congiunta vale come invito e diffida, con riserva di ricorrere alla Magistratura in caso di mancato\u00a0 rispetto presso tutte le sedi sia civili che penali.<\/p>\n<p>Si fa presente che la lettera a firma congiunta viene trasmessa anche ai sensi dell\u2019art. 9 della legge n. 241\/1990 secondo cui &lt;&lt;qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonch\u00e9 i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolt\u00e0 di intervenire nel procedimento&gt;&gt;, presentando \u2013 ai sensi del successivo art. 10 &#8211; &lt;&lt;memorie scritte e documenti che l\u2019amministrazione ha l\u2019obbligo di valutare ove siano pertinenti all\u2019oggetto del\u00a0 procedimento&gt;&gt;: ai sensi del 1\u00b0 comma dell\u2019art. 2 della legge n. 241\/1990, la \u201cvalutazione\u201d deve essere conseguente alla presente istanza e deve comunque concludersi mediante un provvedimento espresso (anche di diniego), ma che nel rispettivo del successivo art. 3 deve essere a sua volta motivato, indicando &lt;&lt;i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell\u2019amministrazione, in relazione alle risultanze dell\u2019istruttoria&gt;&gt;.<\/p>\n<p>Si resta pertanto in attesa di un riscontro scritto che si richiede ai sensi degli art. 2, 3 e 9 sopra citati della legge n. 241\/1990.<\/p>\n<p>Distinti saluti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera-diffida alla Regione Marche Al Presidente della Regione Marche On. 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