{"id":2362,"date":"2012-07-23T20:26:44","date_gmt":"2012-07-23T19:26:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lalupusinfabula.it\/?p=2362"},"modified":"2012-07-23T20:26:53","modified_gmt":"2012-07-23T19:26:53","slug":"osservazioni-lupus-al-p-p-delle-zone-residenziali-b5-comune-di-fano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/?p=2362","title":{"rendered":"Osservazioni Lupus al P.P. delle zone residenziali B5-Comune di Fano"},"content":{"rendered":"<p align=\"right\">Spett.le<\/p>\n<p align=\"right\">Provincia di Pesaro ed Urbino<\/p>\n<p align=\"right\">Servizio 4.1<\/p>\n<p align=\"right\">Viale Gramsci \u2013 Pesaro<\/p>\n<p align=\"right\">P.e.c.: <a href=\"mailto:provincia.pesarourbino@emarche.it\">provincia.pesarourbino@emarche.it<\/a><\/p>\n<p align=\"right\">E p.c. Spett.le<\/p>\n<p align=\"right\">Soprintendenza per i Beni Architettonici<\/p>\n<p align=\"right\">e Paesaggistici delle Marche \u2013 Ancona<\/p>\n<p align=\"right\">Piazza del Senato, 15<\/p>\n<p align=\"right\">60121 Ancona<\/p>\n<p align=\"right\">P.e.c. <a href=\"mailto:mbac-sbap-mar@mailcert.beniculturali.it\">mbac-sbap-mar@mailcert.beniculturali.it<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Oggetto: \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comune di Fano &#8211; Piano particolareggiato delle zone residenziali di completamento \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dei nuclei extraurbani B5- Delibera di C.C. del 22\/05\/2012 n. 17.<\/p>\n<p>Con la presente vogliamo sottoporre alla vostra attenzione una sintesi delle osservazioni presentate alla variante in oggetto. A nostro parere, per le motivazioni sotto esposte, <strong>la variante andrebbe respinta o fortemente ridimensionata, <\/strong>perch\u00e9 in contrasto con una serie di norme e indirizzi, ma soprattutto perch\u00e9 <strong>non \u00e8 finalizzata all\u2019interesse pubblico, ma al soddisfacimento di interessi particolare e circoscritti, fra l\u2019altro non sufficientemente motivati.<\/strong><\/p>\n<p>Secondo lo studio \u201c<em>Atlante del consumo di suolo nelle aree urbanizzate funzionali delle Marche<\/em>\u201d condotto dalla Regione e pubblicato nel 2009, a Fano si \u00e8\u00a0 passati da una superficie edificata di 507 ha del 1954 a 1.746 ha nel 2007; nello stesso periodo la popolazione \u00e8 passata da 37.600 residenti a 62.200. Quindi mentre il popolazione \u00e8 cresciuta del 165% la superficie urbanizzata \u00e8 cresciuta del 287% con un incremento dell\u2019indice di consumo del suolo che \u00e8 passato dal 4,18 al 14,39 %.<\/p>\n<p>Se \u00e8 vero, come si dice nella <em>\u201cRelazione Illustrativa\u201d<\/em> del P.P. in esame, che \u201c<em>Il paesaggio costituisce il prodotto storico, in costante evoluzione, dei processi sociali economici e produttivi delle comunit\u00e0 locali<\/em>\u201d \u00e8 altrettanto vero che la maggior parte dei cittadini non giudicano pi\u00f9 ammissibile la manomissione del paesaggio, <span style=\"text-decoration: underline\">senza forti motivazioni di utilit\u00e0 sociale e di sostenibilit\u00e0 ambientale. <\/span><\/p>\n<p>La bassa pianura del Metauro e la zona costiera, tra la strada statale adriatica e la collina, conservano ancora una forte identit\u00e0 riconoscibile nel paesaggio agrario e una vocazione naturale, che \u00e8 quella agricola. Se si esclude la Frazione di Bellocchi, nella zona compresa tra la superstrada e la statale Flaminia le abitazioni sono sparse in un vasto territorio coltivato, e insistono prevalentemente lungo le strade comunali. Andare a perimetrare numerose porzioni di questo territorio dandogli l\u2019identit\u00e0 di zone urbane, significa sacrificare per sempre la vocazione naturale della pianura del Metauro (ma ci\u00f2 vale anche per le zone tra Metaurilia e Marotta) agli interessi del cemento.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 <strong>contrasta anche con il<\/strong> <em>\u201cDocumento di Indirizzi in materia di Pianificazione Urbanistica: criteri per l\u2019adeguamento del PRG al PPAR e per la Definizione del Progetto Urbanistico\u201d <\/em><strong>(P.T.C.P.), <\/strong>in particolare con il punto 1.3 &#8211; Sostenibilit\u00e0 delle Nuove trasformazioni Urbanistiche.<\/p>\n<p>La\u00a0 ragione secondo cui gli ampliamenti di 120 mq, consentendo la permanenza sul luogo ai nuclei famigliari che si allargano, svolgono anche una funzione sociale e di presidio del territorio (pag. 3 Rel. Ill.va) \u00e8 falsa e pretestuosa: a poche centinaia di metri dai lotti a cui sono stati concessi gli ampliamenti esistono aree gi\u00e0 urbanizzate e\/o costruite (fraz. di Bellocchi, Rosciano, Carrara, Ponte Sasso, Marotta, ecc) con <strong>appartamenti vuoti, in vendita o in affitto.<\/strong><\/p>\n<p>Nella Relazione illustrativa si dice che il Piano in oggetto \u00e8 stato avviato in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere di conformit\u00e0 agli strumenti urbanistici sovraordinati al PRG, espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino, ponendosi quale obiettivo prioritario da perseguire quello di <em>\u201c<span style=\"text-decoration: underline\">contrastare il fenomeno della dispersione insediativa<\/span> salvaguardando al contempo il patrimonio edilizio rurale di interesse storico, nel rispetto dei vincoli esistenti sul territorio del comune e del sistema insediativo-infrastrutturale esistente<span style=\"text-decoration: underline\">, in base alle reali necessit\u00e0 di ampliamento dei fabbricati esistenti<\/span> e delle loro caratteristiche architettoniche e volumetriche, nonch\u00e9 <span style=\"text-decoration: underline\">del relativo carico urbanistico che ne consegue<\/span>\u201d.<\/em><\/p>\n<p><strong>A nostro giudizio nessuno degli obiettivi sopra elencati \u00e8 stato rispettato. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Condividiamo infatti i contenuti della <em>\u201cValutazione di significativit\u00e0 degli impatti ambientali\u201d<\/em><\/strong><em> <\/em>espressa dalla P.O.in indirizzo alle pagg. 17, 18, 19\u00a0 e 20 della determinazione n. 588 del 08\/03\/2011; <strong>non comprendiamo invece la decisione di escludere la variante alla procedura di V.A.S.<\/strong> condizionatamente all\u2019accoglimento delle prescrizioni contenute nella stessa determina, e ci\u00f2 per due motivi:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <span style=\"text-decoration: underline\">il P.r.g. approvato nel 2008 non era stato sottoposto a V.A.S.<\/span> e quindi \u00e8 necessario che varianti come questa, che interessano un terzo del territorio comunale, siano oggetto di valutazioni pi\u00f9 approfondite e partecipate;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <span style=\"text-decoration: underline\">le prescrizioni, anche se attuate, non danno alcuna soluzione ai rilevanti problemi della dispersione insediativa<\/span> (sprawl) che la variante genera, all\u2019esubero di aree fabbricabili rispetto ai reali fabbisogni, ed alle motivazioni di interesse pubblico che dovrebbero essere alla base di qualsiasi scelta urbanistica.<\/p>\n<p>Nel parere n. 2937\/11 del dirigente del Servizio 4.2 della Provincia leggiamo che <em>\u201cal fine di contenere il consumo del suolo andr\u00e0 valutata la possibilit\u00e0 di prescrivere la realizzazione degli ampliamenti articolati su due piani\u201d.<\/em> Non solo <strong>di questa prescrizione non c\u2019\u00e8 traccia nelle N.T.A. della variante,<\/strong> ma <strong>non ci sembrano nemmeno sufficienti<\/strong>, allo scopo di evitare fenomeni di sovraffollamento o speculativi, ne il <strong>limite di 54 mq di superficie util<\/strong>e calpestabile per ogni alloggio (in pratica in 120 mq si ricavano due alloggi), ne <strong>la norma che impedisce l\u2019alienabilit\u00e0 delle superfici aggiunte prima di cinque anni<\/strong> dalla ultimazione dei lavori.<\/p>\n<p>Anche la norma, di cui all\u2019art. 35 c.9 delle nuove N.T.A., che subordina il permesso di costruire alla previsione da parte del comune dell\u2019attuazione delle opere di urbanizzazione primaria nel successivo triennio, <strong>non risponde ai pareri di A.S.U.R.,\u00a0 A.A.T.O., Servizio 4.1 della Provincia<\/strong>, che prescrivono che gli interventi edificatori <span style=\"text-decoration: underline\">siano sempre subordinati alla realizzazione e completamento delle reti acquedottistiche e fognarie <\/span>(e non alla previsione!).<\/p>\n<p>Inoltre al fine di tutelare la falda idrica superficiale a pagina 20 della Relazione Illustrativa si afferma di che <em>\u201csi ritiene opportuno evitare la realizzazione dei piani interrati o seminterrati<\/em>\u201d ma <strong>di tale prescrizione, che riteniamo doverosa, non c\u2019\u00e8 alcuna traccia nelle N.T.A<\/strong>.<\/p>\n<p>La determina 588 del 08\/03\/2011 prescrive che le nuove zone B5 siano in prossimit\u00e0 di zone di completamento gi\u00e0 esistenti o urbanizzate. Questa indicazione \u00e8 stata tradotta dal Comune di Fano nella misura di <em>\u201c<strong>150 m.<\/strong> da zone di completamento gi\u00e0 esistenti\u201d.<\/em> Riteniamo che questa <strong>distanza <\/strong>sia<strong> eccessiva<\/strong> perch\u00e9 include vaste porzioni di territorio agricolo, <strong>favorendo la dispersione insediativa.<\/strong><\/p>\n<p><strong><\/strong>L\u2019art. 53 delle N.T.A. vigenti del Comune di Fano, detta precise regole per gli interventi edilizi nelle zone agricole: si ricorda il divieto di trasformare un edificio esistente in residenza qualora lo stesso sia stato realizzato originariamente come accessorio agricolo o comunque non destinato ad abitazione rurale. Nelle Schede dei Lotti rileviamo <strong>aumenti di volumi concessi a capanni, pollai, ricoveri attrezzi<\/strong> (es. schede NEU22-L06 e NEU23-L01), <strong>edifici rurali che hanno perso la\u00a0 funzione di abitabilit\u00e0 o trasformati in accessori agricoli<\/strong> (trasformazione che ha permesso la costruzione di nuove abitazioni vicine o addirittura in aderenza, es. scheda NEU23-L03). In alcuni lotti sono presenti solo queste strutture oppure ricoveri attrezzi trasformati in abitazioni presumibilmente a seguito di condono.<\/p>\n<p>In merito alle 11 osservazioni presentate, proponiamo alla vostra attenzione\u00a0 il contenuto e le motivazioni.<\/p>\n<p>1) <strong>Il P.P. in oggetto \u00e8 in contrasto con la L.R. 13\/1990 \u201cNorme edilizie per il territorio agricolo\u201d e la L.R. 14\/2008 \u201cNorme per l\u2019edilizia sostenibile<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Infatti <span style=\"text-decoration: underline\">la variante \u00e8 uno strumento messo in atto per aggirare le norme che regolano le costruzioni nelle zone agricole <\/span>(L.R. 13\/1990 &#8211; art. 3). Tale normativa \u00e8 stata emanata proprio per fermare il fenomeno, in atto negli anni \u201960 e \u201970, di proliferazione diffusa e disordinata di abitazioni in aree agricole, per esigenze abitative non sempre connesse con l\u2019attivit\u00e0 di imprenditore agricolo a titolo principale. Siamo convinti che tale norma non abbia perso la sua funzione, anzi oggi sembra essere l\u2019ultimo baluardo per arginare il fenomeno dello \u201csprawl urbano\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre contrariamente a quanto si sostiene nella\u00a0 relazione <em>\u201cSostenibilit\u00e0 ambientale negli strumenti urbanistici\u201d<\/em> il <span style=\"text-decoration: underline\">P.P. non rispetta nessuno dei criteri di sostenibilit\u00e0 stabiliti dalla L.R. 14\/2008<\/span>, (Norme per l&#8217;edilizia sostenibile), art. 5, c. 1,ovvero: \u201c<em>l\u2019ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano&#8230;;la compatibilit\u00e0 dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l\u2019integrit\u00e0 fisica e l\u2019identit\u00e0 storico-culturale del territorio stesso; il miglioramento della qualit\u00e0 ambientale, architettonica&#8230;; la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, \u2026;la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l\u2019occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico\u2026.\u201d<\/em> <span style=\"text-decoration: underline\">La relazione <em>\u201cSostenibilit\u00e0 ambientale negli strumenti urbanistici\u201d<\/em> non contiene le analisi di settore richieste dalla legge (art. 5, c. 2) ma \u00e8 un documento insufficiente, contradditorio e pieno di inesattezze.<\/span><\/p>\n<p>2) <strong>La variante che introduce 130 nuovi lotti edificabili pari ad una S.U.L. 15600 mq (49920 mc)<\/strong><strong> <\/strong><strong>non effettua nessuna verifica dello stato di attuazione del PRG relativamente alle aree residenziali coerentemente sia a quanto previsto in tal senso dal P.T.C.P. vigente<\/strong>, ma anche in ossequio al principio sancito dalla nuova L.R. 22\/2011 sulla riqualificazione urbana, che prescrive che non pu\u00f2 essere attivata nessuna variante ai PRG vigenti sino a quando gli stessi non siano attuati almeno sino al 75% delle loro previsioni (art. 11). <span style=\"text-decoration: underline\">Ricordiamo che l\u2019adozione \u00e8 stata effettuata in tutta fretta pochi giorni prima dall\u2019approvazione della suddetta L.R. proprio per eluderne gli effetti.<\/span><\/p>\n<p>Inoltre nella Relazione si afferma che <em>\u201cle reti tracciate potrebbero non essere rappresentative della situazione effettivamente presente sul territorio, in quanto in molti casi i dati a disposizione non erano certi o comunque non verificabili in maniera puntuale in sito\u201d<\/em>.\u00a0 Quindi l\u2019incertezza della presenza funzionale e funzionante di opere anche di urbanizzazione secondaria nei diversi nuclei o agglomerati rurali assoggettati al presente P.P. porta a considerare le zone interessate da nuova edificazione come vere e proprie aree di espansione residenziale, considerato che le stesse risultano fortemente carenti non solo di opere di urbanizzazione secondarie, ma addirittura di quelle primarie. In tale scenario il P.P. dovr\u00e0 indicare anche le aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione secondaria (verde attrezzato pubblico, parcheggi pubblici..) a servizio del relativo nucleo o agglomerato ed in rapporto alla edificabilit\u00e0 complessiva in esso prevista, nonch\u00e9 ai fabbisogni pregressi che dovranno puntualmente essere verificati caso per caso.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Il non rispetto di tale procedura pu\u00f2 configurare un danno all\u2019erario in quanto ad arte si spacciano per zone di completamento aree ancora libere addirittura agricole prive di urbanizzazioni che dovrebbero soggiacere invece, piccole o grandi che siano, alla disciplina propria delle aree di espansione con obbligo di cessione di superfici per le opere di urbanizzazione secondarie.<\/span><\/p>\n<p>3) Gli art. 35 e 36, c.3, delle nuove N.T.A. specificano che <em>\u201cgli indici si applicano ai soli lotti gi\u00e0 edificati, intendendosi che in tali zone <span style=\"text-decoration: underline\">non sono ammesse nuove costruzioni<\/span> ma solo ristrutturazioni ampliamenti e demolizioni con ricostruzione\u201d<\/em>. Poi \u00a0al c.4 dell\u2019art. 35 si stabilisce che la S.U.L. aggiunta pu\u00f2 essere <em>\u201canche staccata dall\u2019edificio principale\u201d<\/em>. <strong>A nostro avviso c\u2019\u00e8 una contraddizione evidente all\u2019interno della norma, perch\u00e9 la S.U.L. aggiunta staccata dall\u2019edificio principale <span style=\"text-decoration: underline\">\u00e8 di fatto una nuova costruzione<\/span>.<\/strong> Se tale agevolazione pu\u00f2 essere comprensibile e giustificabile per gli edifici censiti al catasto pontifico o di primo impianto per evitarne lo snaturamento tipologico, non \u00e8 ammissibile per i restanti lotti.<\/p>\n<p>Infatti la costruzione in sede separata, invece che rispondere esclusivamente alla necessit\u00e0 di nuovi vani per il nucleo famigliare, pu\u00f2 prestarsi ad operazioni di speculazione edilizia dal momento che dopo 5 anni i nuovi edifici potrebbero essere alienati.\u00a0 <span style=\"text-decoration: underline\">Quindi si chiede che la norma sia modificata,\u00a0 limitando la possibilit\u00e0 di \u00a0ampliamento in sede staccata, e aumentano il vincolo di inalienabilit\u00e0 a 10 anni.<\/span><\/p>\n<p>4) Ai sensi dell\u2019art. 3 delle N.T.A. (Sistema Paesistico Ambientale) del P.R.G. vigente nelle zone a tutela orientata <em>\u201c\u2026sono consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti\u2026ivi comprese le\u00a0 nuove abitazioni a servizio delle aziende agro-silvo-pastorali<\/em>\u201d e inoltre \u00e8 vietata <em>\u201c\u2026ogni nuova altra edificazione\u2026\u201d,<\/em> <strong>pertanto riteniamo che gli ampliamenti previsti dal P.P nella fascia costiera (120 mq. realizzabili anche in maniera staccata dall\u2019edificio principale) non siano compatibili con le esigenze di tutela, non potendo configurarsi come opere minori ma come nuove abitazioni.<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto concerne il rapporto del P.P. con le <strong>zone vincolate<\/strong> si evidenzia che: i lotti NEU22-L06, NEU23-L05-L06-L07-L08,\u00a0 NEU07-L07, NEU16-L01-L02, ricadono in aree di tutela di cui all\u2019art. 142 e 136 del D.Lvo. 42\/2004 (<strong>vincolo paesaggistico<\/strong>) e ss.mm.ii., e\/o nel vincolo di P.P.A.R.\u201clitorali marini\u201d (art 11 N.T.A. vigenti); i lotti NEU03-L01-L02, NEU09-L01-L02-L03, ricadono nel vincolo \u201c<strong>aree e strade archeologiche<\/strong>\u201d (art. 20); i nuclei NEU17, NEU18, NEU19, NEU21, NEU22, NEU23 ricadono nel vincolo aree soggette a <strong>pericolosit\u00e0 idrogeologica<\/strong>-falda inf. a 5 m. (art. 7); <span style=\"text-decoration: underline\">quindi sarebbe opportuno, per assicurare una piena salvaguardia ambientale, modificare il perimetro dei nuovi nuclei o escludere i lotti che sono interessati dai vincoli<\/span>.<\/p>\n<p>5) Facendo un confronto tra gli elaborati \u201cTav2_Reti\u201d, \u201cTav2_PPAR\u201d e\u00a0 \u201cTav1_Vinc_Prg\u201d rileviamo che per i seguenti lotti che sono in zona di vincolo\u00a0 per \u201cZona di Rispetto dei pozzi comunali\u201d e per \u201cFalda inf. a m. 5\u201d <strong>non \u00e8 previsto l\u2019allaccio alla rete fognaria<\/strong>: NEU05-L10-L12-L13-L14, NEU16-L01-L02, NEU23-L04, NEU18-L01, NEU17-L03.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Chiediamo che tali lotti siano stralciati dal Piano o quanto meno sia reso obbligatorio il collegamento alla rete fognaria pubblica. <\/span><\/p>\n<p>6) <strong>Nella relazione e negli elaborati del P.P. non \u00e8 presente nessun dato che dimostri che l\u2019individuazione del perimetro dei nuovi nuclei extra-urbani sia stato fatto nel rispetto del D.M. 2.4.1968 n\u00b01444<\/strong>: \u201c<em>sono considerate zone territoriali omogenee \u2026 B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densit\u00e0 territoriale sia superiore ad 1,5 mc\/mq;)\u201d<\/em><\/p>\n<p>Dal momento che le nuove zone residenziali interessate dal P.P. si collocano in gran parte in aree quasi del tutto prive di opere di urbanizzazione secondaria ed addirittura in assenza di quelle di urbanizzazione primaria, e considerato che il PRG vigente prevede nuove aree di espansione C1 e C2 per 408.000 mq (da Verifica Standard Urbanistici e Dati Dimensionali), \u00e8 assolutamente necessario verificare che la norma\u00a0 del D.M. 1444 sia rispettata affinch\u00e9 non si contrabbandino delle vere e proprie zone di espansione come zone di completamento (zone territoriali omogenee B).<\/p>\n<p>7) Infine si segnala che <strong>l\u2019osservazione n. 27 sub 7<\/strong> presentata dalla scrivente associazione e parzialmente accolta nella deliberazione 117 del 22\/05\/2012 <strong>sembra<\/strong> <strong>non sia stata recepita nelle tavole del Piano adottato in via definitiva.<\/strong><\/p>\n<p><strong><\/strong>Restando a disposizione per confronti e chiarimenti in merito a quanto sopra esposto, porgiamo i nostri pi\u00f9 distinti saluti<\/p>\n<p>Fano, 19\/07\/2012<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\">Il V. presidente<\/p>\n<p align=\"center\"><em>Claudio Orazi<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Spett.le Provincia di Pesaro ed Urbino Servizio 4.1 Viale Gramsci \u2013 Pesaro P.e.c.: provincia.pesarourbino@emarche.it E p.c. 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