{"id":2101,"date":"2012-02-18T09:11:05","date_gmt":"2012-02-18T08:11:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lalupusinfabula.it\/?p=2101"},"modified":"2012-02-18T09:11:05","modified_gmt":"2012-02-18T08:11:05","slug":"osservazioni-al-p-p-delle-zone-residenziali-di-completamento-dei-nuclei-extraurbani-b5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/?p=2101","title":{"rendered":"OSSERVAZIONI AL P.P. DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI &#8211;  B5 &#8211;"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<div>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p align=\"left\">Comune di Fano<\/p>\n<p align=\"right\">Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Fano<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>OSSERVAZIONE <\/strong><\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"652\">\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI &#8211;\u00a0 B5 &#8211;<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>Adottato con Deliberazione Consiliare n\u00b0 325 del\u00a0 14.11.2011<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p align=\"left\">\u00a0<\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td rowspan=\"4\" valign=\"top\" width=\"197\">N.RO<\/td>\n<td colspan=\"2\" valign=\"top\" width=\"468\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" valign=\"top\" width=\"468\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" valign=\"top\" width=\"468\">\n<p align=\"left\">\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" valign=\"top\" width=\"468\">\n<p align=\"left\">\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"197\">\n<p align=\"center\"><strong><\/strong>\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"252\">\n<p align=\"left\">\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"216\">\n<p align=\"left\"><strong><\/strong>\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p align=\"left\"><strong>Il sottoscritto:<\/strong><\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td rowspan=\"4\" width=\"130\">\n<p align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"6\" width=\"535\">\n<p align=\"left\">Nominativo \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Orazi Claudio\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"102\">\n<p align=\"left\">Residente in Fano<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"158\">\n<p align=\"left\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"46\">\n<p align=\"left\">Prov.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"85\">\n<p align=\"left\">Pesaro-Urbino<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35\">\n<p align=\"left\">Cap.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"109\">\n<p align=\"left\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 61032\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"102\">\n<p align=\"left\">Via Gino Bartali<\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"3\" width=\"289\">\n<p align=\"left\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35\">\n<p align=\"left\">N\u00b0<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"109\">\n<p align=\"left\">1\/a<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"102\">\n<p align=\"left\">Tel. 347\/0512010<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"158\">\n<p align=\"left\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"130\">\n<p align=\"right\">\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"144\">\n<p align=\"left\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong><\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"130\">\n<p align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td colspan=\"6\" width=\"535\">\n<p align=\"left\">In rappresentanza dell\u2019associazione ambientalistaLA LUPUS INFABULA onlus\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Orazi Claudio\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0ESPONE QUANTO SEGUE:<\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"666\">\n<p align=\"left\"><strong>PREMESSA<\/strong><\/p>\n<p>Sempre pi\u00f9 spesso i cittadini assistono impotenti a rapide e significative trasformazioni dei propri luoghi di vita e di relazioni. La citt\u00e0, il territorio e pi\u00f9 in generale il paesaggio \u2013 sia esso urbano o rurale \u2013 invece di essere tutelato nell\u2019interesse della collettivit\u00e0 come bene comune, riconosciuto dalla Costituzione e dalla Convenzione\u00a0 Europea, \u00e8 spesso considerato opportunit\u00e0 di rendite private.<\/p>\n<p>Con i tagli ai finanziamenti locali e con lo svincolo della destinazione degli oneri di urbanizzazione, le amministrazioni pubbliche praticano una politica, convergente con gli interessi di proprietari e di costruttori, che vede nella cementificazione dei territori urbani ed extra-urbani, nonch\u00e9 in grandi opere talvolta inutili, la fonte primaria della propria stessa sussistenza.<\/p>\n<p>Dissesto idrogeologico, consumo di suolo agricolo, degrado della qualit\u00e0 sociale e ambientale dei luoghi sono tra gli esiti pi\u00f9 evidenti di questi processi. Ma siamo sicuri che i \u2018vantaggi\u2019 per la collettivit\u00e0 (pur sotto il ricatto della gravissima crisi economica ed occupazionale odierna) siano superiori ai costi che \u2013 tanto ora quanto nel lungo periodo \u2013 ci troveremo a pagare?<\/p>\n<p>Secondo lo studio \u201c<em>Ambiente e consumo di suolo nelle aree urbanizzate funzionali\u00a0 delle Marche<\/em>\u201d condotto dalla Regione e pubblicato nel 2009, ogni abitante dell\u2019 Area Urbana Funzionale (FUA) di Fano \u201cpossedeva\u201d, nel 2007, 290 mq di territorio urbanizzato, con un ritmo di crescita media (dal 1954 al 2007) di23,37 ha all\u2019anno. A Fano si \u00e8\u00a0 passati da una superficie edificata di507 ha del1954 a1746 ha nel 2007; nello stesso periodo la popolazione \u00e8 passata da 37600 residenti a 62200. Quindi mentre il popolazione \u00e8 cresciuta del 165% la superficie urbanizzata \u00e8 cresciuta del 287% con un incremento dell\u2019indice di consumo del suolo che \u00e8 passato dal 4,18 al 14,39 %.<\/p>\n<p>\u00a0Se \u00e8 vero, come si dice nella Relazione illustrativa, che \u201cIl paesaggio costituisce il prodotto storico, in costante evoluzione, dei processi sociali economici e produttivi delle comunit\u00e0 locali\u201d \u00e8 ormai opinione ampiamente diffusa che la manomissione del paesaggio storicamente percepito non \u00e8 pi\u00f9 possibile senza forti motivazioni di utilit\u00e0 sociale e di sostenibilit\u00e0 ambientale. Se in passato sotto la spinta di processi speculativi, non si voluto porre un argine alla crescita delle zone industriali e all\u2019estensione delle periferie, oggi c\u2019\u00e8 una consapevolezza nuova tra i cittadini, che \u00e8 necessario salvare il salvabile. La bassa pianura del Metauro e la zona costiera tra la strada statale adriatica e la collina conservano ancora una forte identit\u00e0 riconoscibile nel paesaggio agrario e una vocazione che \u00e8 quella agricola. Se si escludela Frazionedi Bellocchi, nella zona compresa tra la superstrada e la statale Flaminia le abitazioni sono sparse in un vasto territorio coltivato, e insistono prevalentemente lungo le strade comunali. Andare a perimetrare numerose porzioni di questo territorio dandogli l\u2019identit\u00e0 di zone urbane, significa sacrificare per sempre la vocazione e la percezione della pianura del Metauro (ma ci\u00f2 vale anche per le zone tra Metaurilia e Marotta) agli interessi del cemento e dell\u2019asfalto.<\/p>\n<p align=\"left\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\"><strong>MOTIVAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Nella Relazione illustrativa si dice che il Piano in oggetto \u00e8 stato avviato in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere di conformit\u00e0 agli strumenti urbanistici sovraordinati al PRG, espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino, ponendosi quale obiettivo prioritario da perseguire quello di \u201c<em>contrastare il fenomeno della dispersione insediativa salvaguardando al contempo il patrimonio edilizio rurale di interesse storico, nel rispetto dei vincoli esistenti sul territorio del comune e del sistema insediativo-infrastrutturale esistente, in base alle reali necessit\u00e0 di ampliamento dei fabbricati esistenti e delle loro caratteristiche architettoniche e volumetriche, nonch\u00e9 del relativo carico urbanistico che ne consegue<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>A nostro giudizio nessuno degli obiettivi sopra elencati \u00e8 stato rispettato<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>a)\u00a0 <\/strong><strong>Dispersione insediativa<\/strong><\/p>\n<p>Per le ragioni esposte in premessa non \u00e8 pi\u00f9 accettabile che le trasformazioni urbanistiche avvengano con l\u2019uso continuo di varianti che non permettono una valutazione completa e ponderata dei carichi urbanistici e del consumo di suolo.<\/p>\n<p>Il consumo del suolo e la sua impermeabilizzazione in maniera frastagliata, attraverso nuove costruzioni o infrastrutture legate alla mobilit\u00e0 o ai servizi, causa la perdita di identit\u00e0 dei luoghi, trasformandoli in territori dove non esiste pi\u00f9 ne la citt\u00e0 ne la campagna, ma una indistinta variegata periferia spesso priva di servizi sociali e luoghi di aggregazione. Gli interventi ricadono in un territorio che nonostante gli insediamenti esistenti e quelli in previsione mantiene ancora <strong>prevalentemente\u00a0 il carattere di zona agricola:<\/strong> <strong>con la nuova previsione si rischia di compromettere definitivamente questa percezione<\/strong> causando una perdita di valore economico, turistico e sociale per tutta la collettivit\u00e0. Nella variante si prevedono <strong>128 nuovi lotti<\/strong> che possono essere edificati in ampliamento di costruzioni esistenti o con nuove costruzioni con una <strong>S.U.L. complessiva pari a 15360 mq (49152 mq)<\/strong> <strong>in una vasta area<\/strong> nella piana del Metauro, tra le fraz. di Carrara e Rosciano, e lungo la costa, tra le frazioni Metaurilia e Marotta: <strong>se questa non \u00e8 dispersione insediativa cos\u2019\u00e8?<\/strong>\u00a0 Inoltre:<\/p>\n<p>-gli interventi sono previsti in <strong>lotti molto grandi<\/strong>, con indice UF 0,60: quindi la superficie aggiuntiva di concessa (120 mq) sar\u00e0 realizzabile ovunque;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>il tessuto urbanistico in cui si inseriscono le nuove B5 \u00e8 quello agricolo<\/strong> (questa \u00e8 la sua vera attitudine)\u00a0 e non necessita di riqualificazione o riorganizzazione in quanto gli <strong>immobili<\/strong> individuati sono <strong>isolati<\/strong>, spesso lontani alcune centinaia di metri dalle strade principali.<\/p>\n<p>&#8211;<strong>il criterio<\/strong> (150m da zone di completamento esistenti) che per il comune di Fano sottintende l\u2019individuazione delle zone B5.1 e B5.2, potrebbe essere applicato in tutte le zone agricole con caratteristiche simili nel resto della provincia, e sar\u00e0 la <strong>premessa per utilizzare in maniera barbara e rovinosa tutto il territorio <\/strong>non particolarmente vincolato, come area di futuri insediamenti di espansione,\u00a0 perch\u00e9 gi\u00e0 completo di servizi;<\/p>\n<p>&#8211;<strong>la variante \u00e8 un modo per eludere e scardinare la L. 13\/1990 che norma gli interventi ammessi nelle zone agricole, e permette di superare l\u2019art. 53 delle N.T.A. che detta precise regole per gli interventi edilizi nelle zone agricole<\/strong>. Tra quest\u2019ultime\u00a0 si ricorda il divieto di trasformare un edificio esistente in residenza qualora lo stesso sia stato realizzato originariamente come accessorio agricolo o comunque non destinato ad abitazione rurale. <strong>Nelle schede proposte rileviamo aumenti di volumi concessi a capanni, pollai, ricoveri attrezzi <\/strong>(es. schede NEU22-L06 e NEU23-L01), <strong>edifici rurali che hanno perso la\u00a0 funzione di abitabilit\u00e0 o trasformati in accessori agricoli<\/strong> (trasformazione che ha permesso la costruzione di nuove abitazioni vicine o addirittura in aderenza, es. scheda NEU23-L03). In alcuni lotti sono presenti solo queste strutture oppure ricoveri attrezzi trasformati in abitazioni presumibilmente a seguito di condono. <strong>Se altri comuni seguissero l\u2019esempio di Fano sarebbe uno sfacelo per le aree agricole non particolarmente vincolate<\/strong>;<\/p>\n<p>-nella relazione e negli elaborati del P.P. non \u00e8 presente nessun dato che comprovi che l\u2019individuazione del perimetro dei nuovi nuclei extra-urbani sia stato fatto nel <strong>rispetto del D.M. 2.4.1968 n\u00b01444<\/strong>: \u201c<em>sono considerate zone territoriali omogenee \u2026 B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui <strong>la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% <\/strong>(un ottavo) <strong>della superficie fondiaria della zona <\/strong>e nelle quali la densit\u00e0 territoriale sia superiore ad 1,5 mc\/mq;)\u201d<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0 <\/strong><strong>Rispetto del sistema insediativo infrastrutturale<\/strong><\/p>\n<p>Nella relazione si afferma che \u201c<strong><em>le reti tracciate potrebbero <span style=\"text-decoration: underline\">non essere rappresentative della situazione effettivamente presente sul territorio<\/span>, in quanto in molti casi i dati a disposizione non erano certi o comunque non verificabili in maniera puntuale in sito<\/em><\/strong>\u201d.\u00a0 Quindi <strong>la mancanza di una puntuale verifica dello stato della presenza funzionale e funzionante di opere anche di urbanizzazione secondaria nei diversi cosiddetti nuclei o agglomerati rurali assoggettati al presente P.P. fa venir meno una delle condizioni prescritte dalla Provincia<\/strong>. Quindi si dovranno trattare le zone interessate da nuova edificazione come vere e proprie aree di espansione residenziale, considerato che le stesse <strong>risultano fortemente carenti non solo di opere di urbanizzazione secondarie ma addirittura di quelle primarie<\/strong> come si evince da tutta la relazione generale ed in particolare dal parere dell\u2019ASUR e della P.O. 4.1.3, dove si arriva a prescrivere che il Piano Particolareggiato dovr\u00e0 <em>\u201cindicare le modalit\u00e0 di programmazione ed attuazione di tali opere infrastrutturali\u201d.<\/em><\/p>\n<p>In tale scenario il P.P. dovr\u00e0 indicare anche le aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione secondaria (verde attrezzato pubblico, parcheggi pubblici..) a servizio del relativo nucleo o agglomerato ed in rapporto alla edificabilit\u00e0 complessiva in esso prevista, nonch\u00e9 ai fabbisogni pregressi che dovranno puntualmente essere verificati caso per caso.<\/p>\n<p>Il non rispetto di tale procedura pu\u00f2 configurare un <strong>danno all\u2019erario<\/strong> in quanto ad arte si spacciano per zone di completamento aree ancora libere addirittura agricole prive di urbanizzazioni che dovrebbero soggiacere invece, piccole o grandi che siano, alla disciplina propria delle aree di espansione con obbligo di cessione di superfici per le opere di urbanizzazione secondarie.<\/p>\n<p>Inoltre:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 rileviamo alcune <strong>contraddizioni<\/strong> quando da un lato (paragr. 4.2.1) si afferma che la parte sn. della vallata del Metauro \u00e8 caratterizzata da \u201c<em>una cattiva\/mediocre qualit\u00e0 delle acque<\/em>\u201d poi invece si giustifica l\u2019assenza della rete idrica in alcuni lotti con \u201c<em>la presenza di acque di falda facilmente utilizzabili attraverso i pozzi esistenti<\/em>\u201d;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 visto che per quanto concerne <strong>la rete fognante 6 nuclei ne sono totalmente sprovvisti <\/strong>e per 16 la rete \u00e8 sulla strada principale, che anche le altre reti (pubblica illuminazione, idrica, gas-metano) sono piuttosto carenti e rintracciabili solo lungo le strade principali\/comunali, che molte case beneficiarie degli ampliamenti sono isolate\u00a0 <strong>i costi di urbanizzazione a carico dell\u2019ente pubblico saranno molto elevati<\/strong>, sicuramente non ripagati dagli oneri relativi, a causa dell\u2019estensione e diffusione degli interventi di allaccio da effettuare;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il <strong>danno economico per la collettivit\u00e0<\/strong> \u00e8 altres\u00ec rilevante considerando che le nuove superfici ammesse dal Piano in questione sono complessivamente equivalenti a due grosse lottizzazioni di espansione, in cui normalmente i lottizzanti sostengono costi di urbanizzazione notevolmente superiori ai relativi oneri, con evidente beneficio pubblico.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Qualora il comune non preveda l\u2019estensione della rete fognante, e il privato rifiuti di prendersi in carico tale onere, <strong>il potenziamento degli impianti di sub-irrigazione per lo smaltimento dei reflui dei nuovi carichi urbanistici andr\u00e0 ad appesantire l\u2019inquinamento della falda superficiale<\/strong>, accertato\u00a0 che \u201c<em>l\u2019andamento delle isopieze evidenzia una elevata permeabilit\u00e0 dei terreni in tutta la zona centrale della vallata<\/em>\u201d; il fatto che la qualit\u00e0 dell\u2019acqua di falda nella zona non rispetti i parametri di legge non giustifica ulteriori peggioramenti.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>c)\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Reali necessita di ampliamento dei fabbricati esistenti<\/strong><\/p>\n<p>Se nel 1979, con il Piano Salvia, si poteva ragionevolmente pensare che la perimetrazione di alcuni raggruppamenti di case in zona agricola\u00a0 e relativa trasformazione in zone di completamento trovasse giustificazione con l\u2019esigenza di agevolare la permanenza dei famigliari degli agricoltori nel luogo di origine, al fine di sostenere l\u2019attivit\u00e0 agricola ed i presidio del territorio, oggi queste motivazioni sono poco credibili. Infatti i lotti che formeranno i \u00a023 nuovi nuclei sono stati individuati con il criterio di prossimit\u00e0 a zone di completamento esistenti o urbanizzate e non con una <strong>analisi analitica dei bisogni abitativi dei familiari delle persone residenti nelle abitazioni da ampliare<\/strong> (es.:necessit\u00e0 di frazionare il nucleo famigliare, membri della famiglia che alloggiano in affitto). Ci\u00f2 \u00e8 ancora pi\u00f9 vero in quanto <strong>sono stati concessi ampliamenti in lotti in cui insistono edifici non abitati<\/strong> (ruderi), capanni, case che a seguito di precedenti interventi di ristrutturazione ampliamento frazionamento sono dei veri condomini, e in pi\u00f9 punti della relazione si afferma che gli edifici interessati dalla variante hanno perso le loro caratteristiche ruralit\u00e0. <strong>Vengono meno quindi le motivazioni su cui si basa questa variante, anche perch\u00e9 i nuovi \u00a0nuclei sono vicinissimi a zone di espansione o di completamento (B2-B3) con una capacit\u00e0 edificatoria notevolissima.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>d)\u00a0 <\/strong><strong>Carico Urbanistico<\/strong><\/p>\n<p>Si prevedono nuovi interventi edilizi per ben <strong>15360 mq<\/strong> \u00a0(15360&#215;3,2=<strong>49152 mc<\/strong>) <strong>senza fare alcuna verifica sullo stato di attuazione del PRG vigente<\/strong>, che gi\u00e0 prevedeva, in una situazione di piena crisi edilizia e forte riflusso demografico, la possibilit\u00e0 di insediare ben 18.943 ab. divenuti poi addirittura molti di pi\u00f9 con l\u2019accoglimento delle varie osservazioni; <strong>l\u2019aggiunta di ben 49152 nuovi mc<\/strong> in uno scenario caratterizzato anche dalla presenza di ingenti quantit\u00e0 di edifici residenziali invenduti o sfitti, presenti in alcuni casi anche all\u2019interno delle aree interessate dal presente P.P. o comunque ad esse prossime, <strong>risulta veramente una scelta senza fondate motivazioni<\/strong> se non quelle di favorire piccole e meno piccole rendite fondiarie. Inoltre:<\/p>\n<p>-consentire<strong> l\u2019ampliamento di 120 q in aggiunta a capanni, ricoveri attrezzi, magazzini, ecc. consente di rendere disponibili a fini abitativi anche quelle superfici<\/strong>,<strong> <\/strong>di fatto aumentando di qualche centinaio di unit\u00e0 gli abitanti previsti da questa variante (n. 614);<\/p>\n<p>-le previsioni del P.P. si vanno ad aggiungere ai generosi volumi concessi alle abitazioni esistenti dal <strong>Piano Casa<\/strong> della Regione Marche, <strong>senza<\/strong> che ci\u00f2 sia subordinato ad <strong>una analisi degli effettivi fabbisogni abitativi<\/strong>, facendo saltare qualsiasi aspirazione programmatoria che la legge affida ai P.R.G. comunali o PTC provinciali; siamo in presenza dell\u2019<strong>ennesimo piano di fabbricazione<\/strong>;<\/p>\n<p>-la previsione di un \u201ctaglio minimo\u201d degli alloggi, stabilendo che la superficie utile calpestabile non dovr\u00e0 essere inferiore a <strong>54 m<\/strong>q (poi\u2026non si spiega perch\u00e9 54 non altro valore!) <strong>non garantisce che dagli ampliamenti concessi non<\/strong> <strong>si ricavino due appartamenti,<\/strong> con conseguente aumento del carico residenziale che di norma \u00e8 calcolato attribuendo 25 mq di s.u.l. per abitante;<\/p>\n<p>-risulta strano e incomprensibile che gli abitanti residenti indicati nella tabella \u201c<strong>verifica degli standard urbanistici<\/strong>\u201d del presente Piano (61352) siano esattamente gli stessi di quelli indicati in analoga tabella datata settembre 2007 allegata al P.r.g approvato il 19\/2\/2009, come se nella citt\u00e0 di Fano nulla fosse accaduto dal punto di vista demografico in circa 5 anni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>e)\u00a0 <\/strong><strong>Salvaguardia del patrimonio edilizio rurale di interesse storico<\/strong><\/p>\n<p>Pur ammettendo uno sforzo, attraverso le 40 schede di intervento, per il recupero e la salvaguardia degli <strong>edifici storici<\/strong> censiti al Catasto Pontificio e al Catasto di Primo Impianto, riteniamo che in questi casi le modalit\u00e0 di intervento pi\u00f9 appropriate possano essere, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro il risanamento filologico e il risanamento conservativo, ma non l\u2019<strong>ampliamento<\/strong>; quest\u2019ultimo intervento <strong>dovrebbe essere ammesso solo in alcuni casi<\/strong>, anche unitamente alla demolizione con ricostruzione, per gli edifici sottoposti a precedenti interventi edilizi che ne abbiano trasformato e pesantemente alterato le caratteristiche architettoniche originali.<\/p>\n<p>Le 40 schede invece prevedono in molte situazioni l\u2019ampliamento in aderenza all\u2019edificio principale, modificandone la \u201cfisionomia\u201d, mentre in altri casi i 120 mq si aggiungono ad accessori esistenti rendendo utilizzabile a fini abitativi anche la volumetria degli stessi. Riteniamo quindi che <strong>gli ampliamenti non vadano concessi agli edifici censiti nel Catasto Pontificio e al Catasto di Primo Impianto al fine di salvaguardarne la tipologia<\/strong>. Inoltre:<\/p>\n<p>-rileviamo che l\u2019edificio identificato al NEU 04-L03 \u00e8 stato catalogato come censito di Primo Impianto (anche se non sembrerebbe!) ma manca la relativa scheda specifica;<\/p>\n<p>-rileviamo altres\u00ec che <strong>esistono<\/strong> <strong>edifici che presentano la tipologia edilizia della casa rurale, <\/strong>apparentemente di una certa vetust\u00e0, i quali sembrano poter possedere pregevoli elementi architettonici che necessiterebbero particolari prescrizioni<strong> <\/strong>nell\u2019azione di risanamento, <strong>ma non sono inseriti tra quelli censiti nel Catasto Pontificio e al Catasto di Primo Impianto<\/strong>: in particolare gli edifici ai NEU03-L03, NEU05-L10, NEU06-L05, NEU12-L03, NEU13-L04, NEU18-L04; quindi a nostro avviso <strong>il criterio adottato per la salvaguardia degli edifici storici non \u00e8 sufficiente<\/strong> ad impedire la manomissione di edifici che pur non essendo censiti nei\u00a0 catasti anzidetti meriterebbero sicuramente una tutela.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>f)\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>Rispetto dei vincoli esistenti<\/strong><\/p>\n<p>Affermare che \u201c<em>il territorio interessato dal Piano non presenta rilevanti potenzialit\u00e0 paesaggistiche e ambientali<\/em>\u201d, oltre ad essere falso, autorizza implicitamente a continuare nell\u2019azione di alterazione dei valori storico\/ambientali generata il disordinato sviluppo urbanistico della piana del Metauro\u00a0 per \u201c<em>per rispondere in maniera ottimale alla domanda d\u2019uso per le diverse attivit\u00e0 o esigenze della popolazione sulla base del proprio stile di vita e delle specifiche condizioni socio-economiche<\/em>\u201d. Ignorare o sottovalutare i vincoli per favorire interessi particolari (anche legittimi) sottopone la collettivit\u00e0 al rischio di gravi danni ambientali a cui non sempre si pu\u00f2 porre rimedio, anche a causa della scarsit\u00e0 delle risorse finanziarie pubbliche.<\/p>\n<p>Dalla Relazione Illustrativa e dalla tavola 2 (rapporto con i vincoli di PPAR) si evince che <strong>l\u2019area litoranea dal fiume Metauro a Marotta<\/strong> (zona 2) \u00e8 caratterizzata da una <strong>falda acquifera a profondit\u00e0 uguale o inferiore a 5m, quindi \u00e8 sottoposta a tutela orientata<\/strong>. Ai sensi dell\u2019art. 3 delle N.T.A. (Sistema Paesistico Ambientale) del P.R.G. vigente <strong>nelle zone a tutela orientata<\/strong> \u201c\u2026<em>sono consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti\u2026ivi comprese le\u00a0 nuove abitazioni a servizio delle aziende agro-silvo-pastorali<\/em>\u201d e inoltre \u00e8 <strong>vietata \u201c\u2026<em>ogni nuova altra edificazione\u2026<\/em>\u201d,<\/strong> pertanto riteniamo <strong>che gli ampliamenti previsti dal P.P. sino a 120 mq (indice UF 0,60), realizzabili anche in maniera staccata dall\u2019edificio principale, non siano compatibili con le esigenze di tutela,<\/strong> non potendo configurarsi come opere minori ma come nuove abitazioni.<\/p>\n<p>Anche per quanto concerne il rapporto del P.P. con le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42\/2004 e ss.mm.ii. si evidenzia che <strong>i nuclei NEU06-07-10-13-16-19-22-23 ricadono in aree di tutela di cui all\u2019art. 142 e 136 del suddetto decreto, quindi \u00e8 opportuno modificare il perimetro dei nuovi nuclei extraurbani escludendo le aree vincolate.<\/strong><\/p>\n<p>Infine <strong>i nuclei\u00a0 NEU08, NEU09 e NEU10 interferiscono con le aree di tutela definite dal P.R.G. adeguato al PPAR<\/strong> (art. 20-Zone archeologiche e strade consolari, i primi due e art. 8-Corsi d\u2019acqua, il terzo) per cui si valuta necessario <strong>escludere dal P.P. queste aree<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong> <strong>Compatibilit\u00e0 del Piano con leggi e strumenti urbanistici sovraordinati.<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p>a) Come dicevamo <strong>il P.P. in esame \u00e8 uno strumento messo in atto per aggirare le norme che regolano le costruzioni nelle zone agricole (L.R. 13\/1990 &#8211; art. 3<\/strong>). Tale normativa \u00e8 stata emanata proprio per fermare il fenomeno, in atto negli anni \u201970 e \u201980, di proliferazione diffusa e disordinata di abitazioni in aree agricole, per esigenze abitative non sempre connesse con l\u2019attivit\u00e0 di imprenditore agricolo a titolo principale. Siamo convinti che tale norma non abbia perso la sua funzione, anzi oggi sembra essere l\u2019ultimo baluardo per arginare il fenomeno dello \u201c<strong>sprawl urbano<\/strong>\u201d un fenomeno urbanistico di grande impatto ambientale e paesaggistico, che genera costi economici\u00a0 e sociali enormi. <strong>Per questo motivo il P.P. andrebbe rigettato il toto.<\/strong><\/p>\n<p>b) Oltre a ci\u00f2 <strong>il P.P. confligge con le norme della L.R. 22\/2011<\/strong> (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico) ed in particolare con l\u2019art. 11 che sancisce \u201c<em>non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, \u2026, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l&#8217;edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d&#8217;uso urbanistica<\/em>\u201d. <strong>Anche se alla data di approvazione delle suddette norme il P.P. era gi\u00e0 stato adottato<\/strong> (da appena una settimana), essendo tale adozione non definitiva, si ritiene che esso sia incompatibile con la normativa regionale.<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Contrariamente a quanto si sostiene nella\u00a0 relazione \u201c<em>Sostenibilit\u00e0 ambientale negli strumenti urbanistici<\/em>\u201d <strong>il P.P. non rispetta nessuno dei criteri di sostenibilit\u00e0 stabiliti dalla L.R. 14\/2008<\/strong> (Norme per l&#8217;edilizia sostenibile) ovvero: l\u2019ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo;la compatibilit\u00e0 dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l\u2019integrit\u00e0 fisica e l\u2019identit\u00e0 storico-culturale del territorio stesso; il miglioramento della qualit\u00e0 ambientale, architettonica e della salubrit\u00e0 degli insediamenti; la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti;la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l\u2019occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione. <strong>Inoltre il P.P. \u00e8 sprovvisto delle seguenti analisi di settore<\/strong>: analisi dei fattori ambientali naturali e dei fattori climatici, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche; analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche, con particolare riferimento all\u2019uso di fonti rinnovabili; analisi dei fattori di rischio ambientale artificiali, corredata dalle relative rappresentazioni cartografiche; analisi delle risorse e delle produzioni locali. Di conseguenza <strong>il P.P. non \u00e8 compatibile con le norme regionali che prescrivono la sostenibilit\u00e0 energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie.\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3)<\/strong> <strong>Assoggettabilit\u00e0 del Piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.<\/strong><\/p>\n<p>Il D.Lgs 152\/06 stabilisce che la V.A.S viene effettuata per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, <strong>salvo che i piani e i programmi determino l&#8217;uso di piccole aree a livello locale o rappresentino modifiche minori dei piani stessi <\/strong>(art. 6 c.1, 2 e 3). <strong>Nel Piano in esame <span style=\"text-decoration: underline\">la V.A<\/span><span style=\"text-decoration: underline\">.S.<\/span> <span style=\"text-decoration: underline\">era necessaria<\/span> perch\u00e9 la variante non interessa \u201cpiccole aree a livello locale\u201d o\u00a0 una \u201cmodifica minore di Piani o Programmi\u201d ma ben 23 nuclei extra-urbani con superficie territoriale molto estesa<\/strong> (ma non quantificata), <strong>una S.U.L. di 15360 mq., in un territorio che \u00e8 circa la met\u00e0 del territorio comunale.<\/strong> Era tanto pi\u00f9 necessaria se si considera che <strong>il PRG approvato nel 2009 non \u00e8 stato sottoposto a VAS.<\/strong> Perci\u00f2 crediamo chela Provincia abbia sbagliato ad escludere il P.P. dalla procedura di V.A.S.\u00a0 e quindi il procedimento \u00e8 viziato dal mancato rispetto di tale normativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4)<\/strong> <strong>Norme Tecniche di Attuazione.<\/strong><\/p>\n<p>Agli art. 35 e 36 si specifica che \u201c<em>gli indici si applicano ai soli lotti gi\u00e0 edificati, intendendosi che in tali zone <span style=\"text-decoration: underline\">non sono ammesse nuove costruzioni<\/span> ma solo ristrutturazioni ampliamenti e demolizioni con ricostruzione<\/em>\u201d. Poi pi\u00f9 avanti si stabilisce che la S.U.L. aggiunta pu\u00f2 essere \u201canche staccata dall\u2019edificio principale\u201d. A nostro avviso <strong>c\u2019\u00e8 una contraddizione profonda all\u2019interno della norma, perch\u00e9 la S.U.L. aggiunta staccata dall\u2019edificio principale <span style=\"text-decoration: underline\">\u00e8 di fatto una nuova costruzione.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Per cui l\u2019opzione di cui al c. 4 dell\u2019art. 35 e c. 6 dell\u2019art. 36 \u00e8 incompatibile con il c. 3 dei rispettivi articoli.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">\u00a0<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong><br \/><\/strong><\/p>\n<div>\n<p>PROPONE<\/p>\n<p>ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 30 comma1 L.R. 05\/08\/1992 N\u00b0 34,<\/p>\n<p>LA SEGUENTE MODIFICAE\/O INTEGRAZIONE A\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 :<\/p>\n<\/div>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"666\">Osservazione n. 1<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede che il P.P. in oggetto sia ritirato<\/span> perch\u00e9 \u00e8 in contrasto conla L.R. 13\/1990 \u201cNorme edilizie per il territorio agricolo\u201d ela L.R. 14\/2008 \u201cNorme per l\u2019edilizia sostenibile\u201d \u00a0per le motivazioni espresse al precedente punto 2.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione n. 2<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede una verifica dello stato di attuazione del PRG<\/span> relativamente alle aree residenziali coerentemente sia a quanto previsto in tal senso dal PTCP vigente ma anche alla luce del principio sancito dalla nuova L.R. 22\/2011 sulla riqualificazione urbana che prescrive che non pu\u00f2 essere attivata nessuna variante ai PRG vigenti sino a quando gli stessi non siano attuati almeno sino al 75% delle loro previsioni (art. 11).<\/p>\n<p>In ogni caso qualsiasi variante ai PRG deve essere sempre e comunque accompagnata da una verifica puntuale sul loro stato di attuazione anche per garantire ai cittadini una partecipazione \u201ccosciente\u201d alle proposte di modifiche o integrazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione n. 3<\/strong><\/p>\n<p>Si contesta il fatto che una variante che prevede l\u2019edificabilit\u00e0 di 49152 nuovi mc, interessanti estese aree soggette a vincolo paesaggistico ed ad altri importanti vincoli ambientali, non sia stata sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e quindi per le motivazioni espresse al punto 3 <span style=\"text-decoration: underline\">si chiede che il P.P. sia assoggettato a procedura di V.A.S..<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione n. 4<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede che il P.P. sia corredato degli studi e delle analisi previste dall\u2019art 5 comma 2 della L.R.\u00a0 14\/2008 \u201cNorme per l&#8217;edilizia sostenibile\u201d.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione n. 5<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede che sia cancellata la possibilit\u00e0 che la S.U.L. aggiunta sia realizzata anche separatamente<\/span> dagli edifici esistenti o staccata dall\u2019edificio principale (N.T.A. art. 35 comma 4 e art. 36 comma 6) per le ragioni epresse al punto 4.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione n. 6 <\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede che siano stralciati i lotti presenti nei nuclei urbani dal 17 al 23<\/span> (Zona Metaurilia-Marotta) <span style=\"text-decoration: underline\">che insistono sulle aree di tutela orientata<\/span> e caratterizzate da una falda acquifera a profondit\u00e0 uguale o inferiore a 5m.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione n. 7<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede che siano stralciati i lotti dei nuclei urbani denominati NEU06, NEU07, NEU10, NEU13, NEU16, NEU19, NEU22, NEU23<\/span> che ricadono nelle aree di tutela del D.Lgs. 42\/2004 e ss.mm.ii<strong>. <\/strong>art. 142 e\u00a0 art.136; e <span style=\"text-decoration: underline\">che siano stralciati i lotti dei nuclei urbani denominati NEU08, NEU09 e NEU10 <\/span>\u00a0che interferiscono con le aree di tutela definite dal P.R.G. adeguato al PPAR (art. 20-Zone archeologiche e strade consolari e art. 8-Corsi d\u2019acqua)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione n. 8<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede che al comma 11\/d dell\u2019art. 35 delle N.T.A. (B5.1) le parole<\/span> \u201c\u2026nei cinque anni successivi alla data di ultimazione lavori\u201d <span style=\"text-decoration: underline\">siano sostituite con le parole<\/span> \u201c\u2026<span style=\"text-decoration: underline\">nei dieci anni<\/span> successivi alla data di ultimazione lavori\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione n. 9<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede di escludere dall\u2019ampliamento di 120 mq e quindi dalla perimetrazione dei nuovi nuclei extraurbani gli edifici censiti nel Catasto Pontificio e al Catasto di Primo Impianto e gli edifici identificati nei lotti NEU03-L03, NEU05-L10, NEU06-L05, NEU12-L03, NEU13-L04, NEU18-L04<\/span> per le ragioni espresse al punto 1 lettera e) delle motivazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione n. 10<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede di stralciare dal P.P. i nuclei n. NEU02, NEU 03, NEU05 NEU06 NEU07 NEU13<\/span> perch\u00e9 non serviti dalla rete fognante e per le motivazioni espresse al precedente punto 1\/b.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Osservazione 11<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">Si chiede che<\/span> al P.P. sia allegato uno studio, o altro documento equivalente, con cui si dimostri che nell\u2019individuazione del perimetro di ogni nuovo nucleo extra-urbano <span style=\"text-decoration: underline\">sia stato rispettato l\u2019art. 2 del \u00a0D.M. 2.4.1968 n\u00b01444.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fano, 01\/02\/2012<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Associazione LA LUPUS IN FABULA onlus<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Vice presidente<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Claudio Orazi<\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; \u00a0 Comune di Fano Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Fano OSSERVAZIONE \u00a0 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI &#8211;\u00a0 B5 &#8211; Adottato con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-2101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-territorio-e-cave"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2101"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2101\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2103,"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2101\/revisions\/2103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}