{"id":1283,"date":"2011-01-04T19:41:27","date_gmt":"2011-01-04T18:41:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lalupusinfabula.it\/?p=1283"},"modified":"2011-01-24T13:42:21","modified_gmt":"2011-01-24T12:42:21","slug":"2011-una-data-importante-per-i-diritti-dei-cittadini-contributo-di-peppe-dini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lalupusinfabula.it\/?p=1283","title":{"rendered":"2011 \u2013 Una data importante per i diritti dei cittadini (contributo di Peppe Dini)"},"content":{"rendered":"<p>Dal 1 gennaio 2010 tutte le amministrazioni pubbliche erano obbligate ad attivare l&#8217;albo pretorio digitale, che dal 1 gennaio 2011 ha il suo pieno valore legale. Ci\u00f2 significa che dovranno predisporre l&#8217;inserimento nei propri siti web, di tutti i provvedimenti amministrativi da esse attuati. Questo permetter\u00e0, ai singoli cittadini di conoscere direttamente dal proprio computer domestico, tutto quanto l&#8217;amministrazione ha prodotto e, se coinvolto, procedere automaticamente all&#8217;accesso Cosicch\u00e9 anche il cittadino pi\u00f9 lontano possibile, potr\u00e0 avere in diretta la conoscenza di quanto i singoli uffici regionali, provinciali, comunali hanno prodotto, o accedere ai procedimenti di un qualsiasi ministero.<br \/>\nLa cosa non \u00e8 di poco conto, per quanto riguarda la cosiddetta trasparenza amministrativa. Non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile che un cittadino si veda montare un impianto fotovoltaico, un eolico, una fabbrica, una strada, senza avere la possibilit\u00e0 di esserne informato e di fare le giuste osservazioni. A dir la verit\u00e0 nella nostra provincia di Pesaro Urbino \u00e8 proprio successo il contrario. Dirigenti poco accurati, non hanno pubblicato i procedimenti amministrativi di ben 133 impianti energetici, in barba alle leggi vigenti, attivando cos\u00ec una serie di impianti discussi, non solo dalle associazioni protezionistiche , ma soprattutto, da una mole di cittadini che si sono sentiti non coinvolti, violati nei loro diritti di confinanti, esproprianti, vicini. Ci\u00f2 ha significato un via vai continuo, presso l&#8217;ufficio energia della provincia, di avvocati e persone che chiedevano giustamente l&#8217;accesso agli atti, ovviamente con il conseguente aumento di contenziosi. Anche chi scrive ha richiesto gli atti dell&#8217;impianto di Ripe di Montelabbate, eppure a mesi di distanza, ancora e nonostante la relativa diffida, non ha ricevuto i documenti richiesti.<br \/>\nE pensare che il Presidente della nostra provincia di Pesaro Urbino, Ricci, assieme al sindaco di Firenze Renzi, hanno partecipato alla fine del 2009 alla conferenza dedicata ai giovani, su cittadinanza e democrazia partecipativa.<br \/>\nPer ritornare al tema, nella definizione di amministrazione pubblica, troviamo queste spiegazioni:<br \/>\n\u201csi intendono tutti i soggetti di diritto pubblico o di diritto privato limitatamente all\u2019attivit\u00e0 di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario\u201d, dalla L.241\/90 sulla trasparenza amministrativa\u201d.<br \/>\n\u201c\u00abAutorit\u00e0 pubblica\u00bb: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonch\u00e9 ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilit\u00e0 amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico\u201d, dal D.L.vo 195\/2005 sull&#8217;accesso ai dati ambientali.<br \/>\nEcco quindi, che anche i gestori privati di servizi pubblici, sono di fatto equiparati alla pubblica autorit\u00e0 ed in quanto tale, soggetti alle stesse norme. Quante volte riceviamo cartelle, lettere, fatture, con una firma illeggibile, oppure il solo nome del gestore, o anche il numero del call center. La normativa prevede anche per loro l&#8217;individuazione del responsabile del procedimento, cos\u00ec come per l&#8217;ente pubblico. Ad aiutare il cittadino viene la Posta Elettronica Certificata PEC, che seppure essendo un semplice indirizzo e-mail, di pura invenzione del tutto italiana, \u00e8 equiparata per legge, ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, a valore legale. Quindi per chi vuole, le sue richieste possono essere effettuate tramite PEC; ci\u00f2, per chi come me si occupa di tutela ambientale, con la conseguente mole di invio di richieste, osservazioni, diffide, \u00e8, di fatto, una notevole agevolazione.<br \/>\nNelle modifiche del 28 ottobre 2010, del Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale, voluto dal ministro Brunetta, \u00e8 stata inserita una mia considerazione, riguardante la conferma dell&#8217;obbligo per i gestori privati di servizi pubblici, dell&#8217;utilizzo della PEC per i contenziosi con gli utenti. Ecco che allora, \u00e8 necessario che questi pubblichino la propria PEC nei rispettivi siti; non averla o non metterla in evidenza, comporta, come per le pubbliche amministrazioni, una trasgressione di legge.<br \/>\nLa stessa norma sull&#8217;accesso agli atti, riconosce la partecipazione al procedimento, non solo ai privati interessati, ma anche ai comitati costituitisi anche spontaneamente e che fanno parte di un territorio, chiamandoli \u201cportatori di interessi diffusi\u201d, mentre le associazione riconosciute a livello nazionale, sono definite \u201cportatori di interessi collettivi\u201d riconoscendo cos\u00ec a loro non solo l&#8217;interesse privatistico, ma anche quello pubblicistico: ecco che quindi le associazioni ambientaliste, dei consumatori, di categoria, sindacati, acquistano in pi\u00f9 il riconoscimento della tutela allargata e pubblica.<br \/>\nAccade spesso che, viene invocata la legge sulla privacy a diniego dell&#8217;accesso agli atti: le amministrazioni si oppongono a quanti richiedono l&#8217;accesso ai procedimenti, attraverso il meccanismi della tutela dei dati sensibili, che per\u00f2 sono ben descritti dalla normativa; anzi va detto che l&#8217;accesso ha priorit\u00e0 sulla privacy e non ha senso ricorrere a chiedere il consenso ai \u201ccontrointeressati\u201d che hanno chiesto ad esempio, un \u201cpermesso di costruire\u201d, per far accedere agli atti il cittadino che li richiede. Cos\u00ec ha fatto il comune di Cagli che addirittura l&#8217;ha aggiunto nel proprio regolamento di accesso, o il comune di Urbania alla semplice richiesta, di avere le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dallo stesso UTC per tre impianti fotovoltaici. Sentenze dei diversi TAR e circolari esplicative ritengono giustamente, la concessione edilizia un atto pubblico di per s\u00e9, pubblicato all&#8217;albo pretorio, scritto nel cartello di cartiere a dover escludere ogni carattere di privacy. Anzi sar\u00e0 la nostra domanda di accesso ad essere soggetta se mai, alla richiesta di consenso.<br \/>\nNon esiste la possibilit\u00e0 di non risposta per la pubblica amministrazione; entro 30 gg, nel caso che regolamenti interni non provvedano diversamente, se questa non risponde, \u00e8 necessario fare una espressa diffida scritta, da parte del cittadino richiedente, dare un termine preciso di scadenza, individuando il responsabile dell&#8217;atto e in caso di ulteriore silenzio inviare alla procura competente. Una sentenza della Cassazione dell&#8217;aprile 2009 non solo ha confermato le omissioni , ma ha rafforzato la condanna ravvisando proprio il rifiuto alla risposta, raddoppiando cos\u00ec la pena.<br \/>\nSe si volesse invece procedere amministrativamente, per gli atti locali, comune, provincia, regione, occorre rivolgersi ai difensori civici; bisogna dire comunque che dal marzo 2010 queste figure sono scomparse a livello locale, mentre dovrebbe essere attivato quello provinciale, che ancora in provincia di Pesaro Urbino non \u00e8 stato nominato, mentre \u00e8 presente quello regionale. Per gli atti statali \u00e8 prevista una apposita Commissione presso la Presidenza del Consiglio a cui ricorrere. C&#8217;\u00e8 infine la possibilit\u00e0 di arrivare anche al TAR, dove la difesa pu\u00f2 essere sostenuta anche dal privato stesso, senza necessit\u00e0 dell&#8217;avvocato, che \u00e8 invece necessario per il ricorso in appello.<br \/>\nResta il fatto, che l&#8217;accesso agli atti per il cittadino \u00e8 sempre una impresa da dimostrare e sostenere, a causa di amministrazioni e dirigenti poco a conoscenza della materia, o che addirittura vedono nel cittadino richiedente un rompiscatole, o quando peggio contrastano in tutte le maniere possibili l\u2019accesso alle informazioni richieste. Sono in molti che si riempiono la bocca di libert\u00e0 e democrazia, ma la risposta pi\u00f9 bella viene da una canzone di Giorgio Gaber:<br \/>\n\u201cLa libert\u00e0 non \u00e8 star sopra un albero,<br \/>\nnon \u00e8 neanche avere un\u2019opinione,<br \/>\nla libert\u00e0 non \u00e8 uno spazio libero,<br \/>\nlibert\u00e0 \u00e8 partecipazione.\u201d<br \/>\nUn invito quindi alle amministrazioni ad essere aperte alle richieste della gente ed una sollecitazione ai cittadini, per capire il vero senso di partecipazione. Buon anno a tutti!<\/p>\n<p>Peppe Dini WWF Marche<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=550\">http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=550<\/a> testo di legge aggiornato alle pi\u00f9 recenti modifiche<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.moduli.it\/item.php\/247\">http:\/\/www.moduli.it\/item.php\/247<\/a> moduli vari per diverse richieste di accesso<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/via.regione.piemonte.it\/dwd\/normativa\/statale\/dlgs_195_05.pdf\">http:\/\/via.regione.piemonte.it\/dwd\/normativa\/statale\/dlgs_195_05.pdf<\/a>\u00a0 la norma integrale<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/sira.arpat.toscana.it\/sira\/documenti\/dlgs195.pdf\">http:\/\/sira.arpat.toscana.it\/sira\/documenti\/dlgs195.pdf<\/a> un articolo interessante sulla storia dell\u2019accesso agli atti ambientali<\/p>\n<p>Marco Mariani \u201cGuida alla L. 241\/1990\u201d Nuova Giuridica ed. Malignano (AP) marzo 2010; 52 \u20ac<\/p>\n<p>Roberto Tiberi \u201cIl diritto alle informazioni Ambientali\u201d Free Service ed. Falconara (AN) 2010; 25 \u20ac<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1 gennaio 2010 tutte le amministrazioni pubbliche erano obbligate ad attivare l&#8217;albo pretorio digitale, che dal 1 gennaio 2011 ha il suo pieno valore legale. 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