Spett.le

Regione Marche

Servizio Progettazione OO.PP., V.I.A.

e Gestione Integrata delle Aree Costiere

 

Via Palestro, 19

60100 Ancona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Osservazioni al Piano di gestione integrata delle aree costiere. L.R. n. 15/2004

 

 

 

1)      Osservazione all’art. 12 delle N.T.A..

Sostituire, al primo comma,  le parole “venticinque per cento” con “trentacinque per cento”.

 

Motivazione. Negli utimi anni, in corrispondenza con l’introduzione dell’euro, si è avuto un incremento considerevole dei prezzi di vari prodotti e servizi. Le famiglie, in particolare quelle a mono reddito e quelle a reddito fisso, si trovano sempre più in difficoltà e nell’impossibilità di affrontare alcune spese che in passato caratterizzavano il loro stile di vita. Anche l’affitto dei servizi di spiaggia (ombrellone, sdraio, lettino, cabina ecc.) è diventato per alcuni un costo non più sopportabile, e quindi con maggiore frequenza si preferisce utilizzare le spiagge libere, portando da casa le attrezzature che servono per la balneazione. Questo fenomeno era piuttosto evidente osservando le spiagge del nostro litorale, nella scorsa estate: nelle spiagge libere si notavano centinaia di persone ammassate, le une vicino alle altre, mentre nelle spiagge in concessione frequenti erano gli ombrelloni chiusi o i posti vuoti, anche nei fine settimana. Aumendando la domanda di spiagge libere, si deve prevedere una dotazione più equilibrata delle stesse, in relazione alle spiagge in concessione. Riteniamo che determinare un limite minimo del 35% di spiagge utilizzabili a fini turistico ricreativi, invece del 25%, sia una previsione più corretta e più in linea con i bisogni dei cittadini.

 

2)      Osservazione all’art. 14 delle N.T.A..

Sostituire tutto il terzo comma con il seguente: L’estensione lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita agli stabilimenti balneari, non può essere inferiore a trenta metri e superiore a ottanta metri. Il limite massimo di cui sopra più raggiungere i cento metri, solo se la larghezza dell’area oggetto della concessione (intesa come la somma dei valori delle fasce indicate ai commi 2 e 3 dell’art. 8) sia, almeno in un punto, inferiore a ottanta metri.

Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano.

 

 

 

Motivazione. Ci sono elementi reddituali ed economici (es. costo delle licenze di concessione demaniale scambiate tra privati) che ci portano a credere che quello dei concessionari di spiaggia, nonostante il calo dei clienti, sia un settore economico ancora in buona salute, che consente buoni margini di redditività. Crediamo quindi che ottanta metri di lunghezza, in presenza di spiagge ampie, siano sufficienti a conseguire profitti adeguati, considerato che si tratta comunque di attività stagionali. Inoltre “sforbiciando“ le ampie concessioni demaniali esitenti (che arrivano fino a 120 metri), è possibile offrire opportunità economiche e lavorative ad altri soggetti in cerca di prima occupazione. La larghezza dell’area oggetto della concessione è un parametro da considerare visto che non tutte le spiagge hanno le stesse caratteristiche. Per cui se nella lunghezza della concessione ci sono uno o più punti in cui la spiaggia si restringe sotto gli 80 metri lineari, riteniamo necessario  introdurre un elemento di compensazione, che consiste nel limite massimo di estensione fino a 100 metri. La larghezza diventa quindi un elemento di perequazione.

 

3)      Osservazione all’art. 14 delle N.T.A..

Sostituire al quarto comma la parola “venti” con “cinquantae aggiungere fino alla loro scadenza” dopo la parola “Piano”.

 

Motivazione. a) Deve essere garandita una alternanza tra spiagge in concessione e spiagge libere, altrimenti si rischia che le spiagge libere siano solo quelle più disagiate, degradate e meno interessanti sotto il profilo economico e paesaggistico. Quindi la lunghezza di 50 metri non garantisce solo il libero accesso il mare, ma anche la sosta e la balneazione in tratti di costa liberi da attrezzature fisse.

b) Come per il comma 3 dello stesso art. 14, alla scadenza le concessioni devono adeguarsi alle nuove regole, in modo da uniformare l’applicazione del Piano lungo tutta la costa.

 

4)      Osservazione all’art. 15 delle N.T.A.

Aggiungere al termine del comma uno, dopo la parola ”arenile”, le seguenti parole: e degli accessi allo stesso.

 

Motivazione. Frequentemente osserviamo che i Comuni si limitano a pulire le spiagge libere (quando lo fanno!!) ma lasciano in condizioni indecenti gli accessi alle stesse, come i sovrapassi o sottopassi ferroviari, i parcheggi o le aree antistanti alle spiagge. Questo degrado è penalizzante per la promozione turistica della nostra costa.

 

Fano, 05/11/2004

 

 

LA LUPUS IN FABULA

Il Presidente

Luca Gemignani