SIC E ZPS
Il Parlamento ha demandato al Ministro dell'Ambiente il compito di decretare i criteri minimi ed uniformi di tutela

Intervento dell' arch. Rodolfo Bosi Con il doppio voto di fiducia ottenuto dapprima al Senato lo scorso 15 dicembre e poi alla Camera il successivo 21 dicembre è stata approvata la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 concernente le <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)>> (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 244 della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2006): Ë costituita da un unico articolo formato da 1.364 commi ed Ë entrata in vigore dal 1 gennaio 2007. Il comma 1226, che recepisce un apposito emendamento (n. 18.5157) presentato dai Senatori Verdi Loredana De Petris, Natale Ripamonti, Mauro Bulgarelli, Anna Donati, Marco Pecoraro Scanio e Gianpaolo Silvestri, testualmente recita:<<Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1007, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri minimi ed uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dellíambiente e della tutela del territorio e del mare>>. Il D.P.R. n. 357/1997 è il Regolamento di attuazione della direttiva Habitatî 92/43/CEE, il cui art. 4 (così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003) al 1° comma prevede come adempimenti specifici per Regioni e Province Autonome l'obbligo di assicurare per tutti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) delle opportune misure di protezione che rimangono in vigore fino alla loro designazione a Zone Speciali di Conservazione (ZSC), mentre l'art. 6 al comma 2 estende lo stesso obbligo di dettare misure di conservazione anche per le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Come dovrebbe esser noto, il Governo aveva emanato con il Decreto-Legge n. 251/2006 delle misure di conservazione inderogabili solo per le ZPS, sostituendosi alla cosiddetta delibera Ronchi del 2 dicembre 1996 con cui il Comitato per le Aree Naturali Protette aveva incluso i siti di Natura 2000 nellíelenco delle aree naturali protette: il provvedimento è stato fatto decadere, senza essere convertito in legge, dopo lo stravolgimento del suo testo proposto dapprima dalle Regioni ed operato poi materialmente dalla Commissione Agricoltura, facendo tornare pienamente in vigore la delibera Ronchi e le conseguenti misure di salvaguardia prescritte dai commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge n. 394/1991, quest'ultimo combinato con il comma 3 dell'art. 11 della legge n. 394/1991, che prescrive fra l'altro il divieto assoluto di caccia. Come si può ben vedere, nella legge finanziaria il Parlamento ha nuovamente sancito il diritto-potere dello Stato di dettare standard minimi ed uniformi di tutela non solo della fauna selvatica (specie nelle ZPS), ma anche della flora e della vegetazione (nei SIC), sotto forma di criteri che ha ora il compito di definire il Ministro dell'Ambiente On. Alfonso Pecoraro Scanio con un suo apposito decreto. E' stato in pratica accolto, anche se in extremis e non nei termini sperati, quanto VAS aveva auspicato nel comunicato stampa emanato il 17/11/2006 dal titolo <<SIC e ZPS: l'emendamento alla finanziaria che il Governo dovrebbe presentare e che la maggioranza del Parlamento dovrebbe approvare nell'interesse di tutti>>: nel 1° maxiemendamento di 18 articoli, su cui il Governo ha chiesto il voto di fiducia che la Camera dei Deputati ha poi dato il 19/11/2006, era stato cancellato all'ultimo momento un testo che in modo più esplicito rimetteva in gioco lo Stato riguardo alla tutela di SIC e ZPS, dopo la decadenza del D.L. n. 251/2006. All'esame della Commissione Bilancio del Senato sono stati presentati entro le ore 20 del 30/11/2006 tre distinti emendamenti all'articolo 18 che hanno specificatamente riguardato la tutela di SIC e ZPS. I Senatori di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea Tommaso Sodano, Raffaele Tecce e Martino Albonetti, raccogliendo l'invito poi trasmesso per posta elettronica dal sottoscritto a tutti i 322 Senatori, hanno presentato l'emendamento n. 18.597 che proponeva di inserire dopo il comma 720 dell'art. 18 il seguente testo: <<720-bis. Al fine di prevenire l'instaurazione di ulteriori procedure di infrazione di cui agli articolo 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, con decreto del Ministro dellíambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di protezione e di conservazione di carattere generale, necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per cui sono stati individuati i siti di Natura 2000, che fanno parte dell'elenco delle aree naturali protette. Con il medesimo decreto vengono definite le ulteriori misure minime ed uniformi di conservazione e le modalità di esercizio che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono rispettare per ciascuna delle specifiche tipologie ambientali di riferimento, individuate sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e delle esigenze ecologiche delle specie presenti. Con il medesimo decreto vengono altresì individuate le altre Zone di protezione speciale (ZPS) da designare per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dalla normativa comunitaria.>> I Verdi del Senato Loredana De Petris, Natale Ripamonti, Mauro Bulgarelli, Anna Donati, Marco Pecoraro Scanio, Fernando Rossi e Gianpaolo Silvestri hanno a loro volta presentato l'emendamento 18.1556 che proponeva di aggiungere dopo il comma 730 dell'art. 18 i seguenti commi: <<730-bis. » autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di finanziare interventi urgenti di salvaguardia nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS). Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione e ad assicurare il pieno rispetto della direttiva 79/409(CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, sulla base di criteri stabiliti con decreti del Ministro dellíambiente e della tutela del territorio e del mare che devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 730-ter. I decreti di cui al comma 730-bis definiscono le misure di conservazione che si applicano a ZPS e ZSC, ad integrazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e sue successive modifiche, nonchè le misure di conservazione applicabili inderoigabilmente nelle ZPS, in sostituzione di quelle precedentemente adottate. I decreti stabiliscono le ulteriori misure di conservazione, valide fino all'adozione degli specifici provvedimenti regionali, con particolare riferimento alle attività antropiche aventi impatto ambientale. Per le ZPS che ricadono in aree naturali protette restano comnunque vigenti le norme di tutela di cui alla legge 394/1991. 730-quater. D'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole sono individuate le specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche presenti nonchè i requisiti minimi uniformi cui dovranno attenersi le regioni nellíemanazione dei provvedimenti di tutela. Il decreto elenca in maniera i casi e le condizioni in cui si può ricorrere alla deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, limitandola ai casi di tutela della salute e della sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la prevenzione di gravi danni alle colture, la bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, la protezione della flora e delle fauna ed a condizione che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. » esclusa ogni deroga a fini venatori, previo parere vincolante dell'INFS. Il decreto disciplina altresì le procedure d'urgenza per l'annullamento dei provvedimenti di deroga emanati in violazione della Direttiva 79/409/CEE. Sono sospesi gli effetti dei provvedimenti regionali di deroga difformi dalle previsioni di cui allíarticolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. 730-quinques. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dai commi 730-bis, 730-ter e 730-quater, per i siti di Rete Natura 2000, ZPS, SIC e ZSC restano in vigore le misure di tutela e i divieti previsti nella Legge 394/1991 in materia di tutela della fauna selvatica e dellíattivitý venatoria, nonchè le misure di salvaguardia di cui alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle flora e della fauna selvatiche.>> Come di può ben vedere, con tale emendamento sono stati sostanzialmente riproposti i contenuti del decaduto Decreto-Legge n. 251/2006 anche per quanto riguarda i prelievi in deroga, scavalcando la delibera Ronchi del 1996, di cui viene però stavolta riconosciuta la validità delle misure di tutela fino a che non verranno emanati i provvedimenti del Ministro dell'Ambiente. In subordine al suddetto emendamento, i Verdi del Senato hanno presentato l'emendamento n. 18.557 che è stato poi recepito dal Governo ed è diventato il comma 1226 dellíarticolo 1 della legge n. 296/2006. Il dispositivo del comma 1226, così come formulato, ha sbagliato del tutto la previsione dei tempi di attuazione, perchè ha considerato soltanto i tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 entro cui le Regioni e le Province Autonome dovranno provvedere agli adempimenti sopra detti, vale a dire entro il 31 marzo 2007, ma non ha tenuto conto di quelli occorrenti al Ministro dell'Ambiente per definire i criteri minimi ed uniformi da emanare con apposito decreto, per emanare il quale nell'emendamento n. 18.1556 si dava un termine di tempo di 90 giorni: ne deriva che il Governo dovrà disporre lo slittamento dei tempi, per consentire l'espletamento delle incombenze spettanti dapprima al Ministro e poi alle Regioni e Province Autonome. Un altro aspetto non del tutto considerato nella formulazione del comma 1226 riguarda il fatto che nel frattempo, specie dopo la decadenza del D.L. n. 251/2006, molte Regioni hanno provveduto ad emanare misure di conservazione per lo più per le sole ZPS con i seguenti atti: deliberazione VIII/1971 del gennaio 2006 con cui la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato delle ìmisure di conservazioneî temporanee per i soli SIC, valide fino a che non verranno approvati i relativi piani di gestione. deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2371 del 27 luglio 2006, concernente <<Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997>>; deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 533 del 4 agosto 2006, concernente le <<Misure di conservazione transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale>>, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 2006 ed entrata in vigore il giorno stesso; deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 975 dellí11 settembre 2006, concernente <<DPR 357/97 ñ DL 251/2006 ñ definizione di misure transitorie di conservazione delle zone di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, in adeguamento al DECRETO-LEGGE 16 agosto 2006, n. 251 e revoca delle DGR n. 897 e n. 899 del 31 luglio 2006>> pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 93 del 21 settembre 2006, poi revocata dalla deliberazione n. 1277 del 6/11/2006; deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1077 del 17 ottobre 2006, concernente le <<Misure transitorie di conservazione nelle Zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente allíattivitý venatoria>>, resa immediatamente esecutiva con la semplice pubblicazione allíAlbo della Regione; deliberazione della Giunta Regionale dellíEmilia-Romagna n. 1435 del 17 ottobre 2006, concernente le <<Misure di conservazione per la gestione delle Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss. mm. >>, resa immediatamente esecutiva con la semplice pubblicazione allíAlbo della Regione; deliberazione della Giunta Regionale dellíUmbria n. 1775 del 18 ottobre 2006, concernente le <<Misure di conservazione per la gestione delle Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss. mm.>>, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 29/11/2006; deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1622 del 30 ottobre 2006, concernente la <<Presa díatto del decreto-Legge n. 251 del 16 agosto 2006 e relativi adempimenti>>, pubblicata sul supplemento 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 2 novembre 2006, poi revocata con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1637 del 7 novembre 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 16 novembre 2006; legge regionale della Liguria n. 35 del 31 ottobre 2006, concernente la <<Attuazione dellíarticolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale>>, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006, data della sua entrata in vigore; deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1277 del 6/11/2006, concernente <<D.P.R. 357/97 - Definizione di prime misure di conservazione delle zone di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE ñ revoca della DGR n. 975/2006>>; deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 923 dellí11 dicembre 2006, concernente la <<Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003 >>. Se il Decreto Ministeriale dovrà definire i criteri minimi ed uniformi sulla base dei quali le Regioni e le Province Autonome dovranno poi a loro volta provvedere agli adempimenti di propria competenza, appare evidente che ai medesimi criteri dovranno essere adeguate tutte le misure di conservazione regionali nel frattempo emanate: a tal riguardo la formulazione del comma 1226 parla troppo genericamente di completamento degli adempimenti spettanti a Regioni e Province Autonome, quando sarebbe stato meglio parlare invece di adeguamento. Allo stesso riguardo va messo in evidenza ad ogni modo che la maggior parte delle Regioni che hanno contribuito in modo determinante a far affossare il Decreto-Legge n. 251/2006, hanno poi deliberato per lo più delle proprie misure di conservazione che sono praticamente le stesse emanate dal Governo, quasi a volerne provocatoriamente rivendicare di averne l'esclusivo diritto-potere, che invece la Corte Costituzionale ha ripetutamente riconosciuto anche in capo allo Stato in termini di standard da dettare in modo uniforme sia per le Regioni che per le Province Autonome: la circostanza lascia intendere la differenza sostanziale che si è venuta a determinare tra ieri ed oggi e che suggerisce ora il metodo da seguire stavolta senza ripetere gli stessi errori già fatti con il D.L. n. 251/2006 e senza quindi incorrere di nuovo in una totale opposizione quanto meno delle Regioni e delle Province Autonome, oltre che delle associazioni venatorie. Si tratta nella sostanza di ottenere una preventiva intesa sui criteri da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni, ripartendo dai risultati già concordati e formalizzati il 30 maggio 2006 riguardo sia alle misure di carattere generale che alle misure specifiche per tipologie ambientali, che sono state redatte dalle Regioni su invito del Direttore della Direzione Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente, dott. Aldo Cosentino, e che vanno ora messe a confronto con le misure di conservazione per lo più deliberate dalle diverse Giunte Regionali, per addivenire ad un testo definitivo comunemente condiviso. Il metodo suddetto va esteso non solo alle 13 tipologie ambientali individuate nel Manuale per la gestione di IBA e ZPS commissionato alla LIPU dal Ministero dellíAmbiente, ma anche ai SIC, definendo per essi in via generale misure di protezione analoghe alle misure di conservazione delle ZPS, che siano però entrambe integrate con una previsione allargata pure alle rimanenti attività antropiche, tra cui soprattutto quelle a carattere edilizio, ivi compresi gli impianti pubblici e privati di vario tipo (centrali idroelettriche e termoelettriche, inceneritori dei rifiuti, desalinatori ecc.). Il comma 1226 della legge n. 298/2006, così come formulato, non lascia intendere nulla riguardo alla delibera Ronchi del 1996 e quindi all'obbligo o meno di mantenere SIC e ZPS nell'elenco delle aree naturali protette. Anche sotto tale aspetto si apre la possibilità di far quadrare finalmente il cerchio, se solo lo si vorrà politicamente, ottenendo una più che accettabile mediazione fra tutte le parti in causa, perchè è ora percorribile una strada che permette di mantenere SIC e ZPS nell'elenco delle aree naturali protette, consentendovi quelle forme di caccia limitata peraltro non vietate dalla stessa Direttiva Uccelli, senza dover contestualmente modificare la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991. Quest'ultimo aspetto è il più delicato, perchè su di esso si sono spaccate le associazioni ambientaliste tra favorevoli a mantenere i siti di Natura 2000 nell'elenco delle aree naturali protette (come VAS, Italia Nostra, LAC e LAV), e tutte le altre per lo più contrarie (come Animalisti Italiani, ENPA, Legambiente, LIPU e WWF) quanto meno per ragioni di opportunità politica, che vanno ormai superate perchè se ne presenta la possibilità. Per superare l'empasse le misure di salvaguardia ed i divieti di caccia (imposti in linea generale a livello cautelativo dai commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge n. 394/1991 anche per le aree naturali protette che sono diverse da parchi e riserve naturali) debbono e possono continuare ad essere vigenti, perchè da un lato oltre che ai SIC ed alle ZPS riguardano anche i monumenti naturali, le oasi ed i parchi urbani, mentre dall'altro lato il D.M. di attuazione della legge 394/1991 andrebbe a disciplinare la fase successiva al regime di misure di salvaguardia, in quanto sarebbe riferito al momento temporale (a valle del procedimento) in cui Regioni e Province Autonome provvederanno materialmente ad emanare le misure di protezione per i SIC e le misure di conservazione per ZSC e ZPS, dovendo rispettare i criteri minimi ed uniformi dettati dallo Stato proprio con tale D.M., che quindi produrrà i suoi effetti proprio in tale fase come vera e propria normativa quadro. In tal modo si manterrebbero SIC e ZPS nell'elenco della aree naturali protette, senza intaccare la legge quadro n. 394/1991, ma di fatto "aggiornandola" attraverso un D.M. con una normativa "innovativa" di adeguamento alle Direttive "Uccelli" ed "Habitat" che in quanto tale consente forme limitate di caccia all'interno di SIC e ZPS più o meno alla stessa stregua dell'art. 32 della legge 394/1991, che autorizza forme di caccia controllata allíinterno delle aree contigue a parchi e riserve naturali: le forme di caccia controllata sarebbero poi in definitiva quelle previste dai criteri minimi ed uniformi dettati dal decreto del Ministro dell'Ambiente. Si ribadisce che alle suddette ragioni di legittimità si aggiungono anche e soprattutto ragioni di opportunità di dare come contenuti del D.M. da emanare più o meno le stesse misure di conservazione dettate dalle Regioni sopra dette con deliberazioni di Giunta, che ricalcano per lo più non solo quelle emanate con il D.L. n. 251/2006, ma soprattutto quelle concordate a larga maggioranza in sede di Conferenza Stato-Regioni e formalizzate in data 30/5/2006 in una bozza che prevedeva tanto le misure di carattere generale quanto le misure specifiche per tipologie ambientali che ricalcano le 13 tipologie individuate nel Manuale per la gestione di IBA e ZPS: in tal modo gli standard minimi ed uniformi, definiti in modo pressochè analogo anche per i SIC, verrebbero sì dettati dallo Stato, ma in perfetta intesa con la Conferenza Stato-Regioni, riducendo di fatto al minimo il rischio di una impugnazione al TAR del D.M. che verrà emanato dal Ministro Alfonso Pecoraro Scanio. Con nota prot. n. 315/PAR del 21/11/2006 VAS ha chiesto espressamente al Ministro Alfonso Pecoraro Scanio <<anche al fine di conoscere l'attuale linea politica del Ministero dell'Ambiente, se non altro per un opportuno confronto con quella del Governo precedente, Ödi rinunciare a resistere in giudizio contro il ricorso dell'associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) e di ritirare il decreto del 25/3/2005 dell'On. Altero Matteoli>>. Una analoga richiesta è stata successivamente inoltrata anche dalla associazione LAC: ad entrambe le richieste il Ministro dell'Ambiente non ha a tutt'oggi dato alcun seguito.

La risposta ormai definitiva verrà con l'emanando Decreto Ministeriale: se il provvedimento escluderà nuovamente SIC e ZPS dall'elenco delle aree naturali protette, vorrà dire che all'On. Alfonso Pecoraro Scanio così come alla attuale maggioranza di Governo ed in particolare ai Verdi del Parlamento, oltre che alle associazioni ambientaliste che l'appoggeranno incondizionatamente, sta di fatto veramente a cuore consentire soltanto la caccia nei SIC e nelle ZPS, più che la tutela vera e propria di tutti i siti della rete Natura 2000, che è stata finora garantita in misura oggettivamente migliore dal divieto assoluto di caccia conseguente alla delibera Ronchi del 1996, fatta tornare pienamente vigente dall'associazione VAS.

Roma, 7 gennaio 2007

 

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