PROPOSTE PER MISURE DI CONSERVAZIONE RETE NATURA 2000 REGIONE MARCHE
a cura di LUPUS IN FABULA e SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA

Riportiamo di seguito la proposta elaborata nel Novembre 2006 da Lupus in Fabula e Societas Herpetologica Italica relativa all'approvazione da parte della Regione Marche di una serie di misure di conservazione nell'ambito della direttiva europea Natura 2000.
Si tratta di un lavoro serio e scientifico, fatto dietro a ciò che si prospettava come una svolta storica della Conservazione nella Regione Marche. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo.

ALLEGATO 1 - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO E ZOOTECNICO

1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure di conservazione per i Siti della rete Natura 2000 e vanno applicate a tutto il territorio della Rete Natura 2000: . Divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, é necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica. . Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi Gestione delle superfici ritirate dalla produzione. . Sono previsti i seguenti impegni: a) presenza mantenimento di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno; b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Detto intervento non deve essere effettuato nel periodo compreso fra il primo marzo e il 31 luglio o 15 agosto di ogni anno e dovrà essere effettuato adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica (sfalcio da effettuare dal centro dell'appezzamento verso l'esterno)

2. Per le misure di cui al punto 1 sono previste le seguenti deroghe: per le misure di cui al punto 1. sono ammesse deroghe nei seguenti casi: Nel caso di prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente. Per le misure di cui al punto 1 la necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge. In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: . pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; . terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; . colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432 Ministeriale del 7 marzo 2002. . lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno é destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto é ammesso ogni tipo di lavorazione; . nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del primo gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale, in tale circostanza é comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione); . nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. Dovrà comunque essere garantita una fascia perimetrale di rispetto, incolta, larga almeno 5 metri, come "effetto tampone" tra il terreno e gli ambienti limitrofi (bosco, confine di proprietà, strada, ecc.). In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche: . idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate; . operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione: tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo. In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, é ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito il mantenimento del cotico-erboso. Dovrà comunque essere garantita una fascia perimetrale di rispetto, incolta, larga almeno 5 metri, come "effetto tampone" tra il terreno e gli ambienti limitrofi (bosco, confine di proprietà, strada, ecc.).

3. Vengono inoltre stabilite le seguenti misure di salvaguardia che dovranno essere applicate all'intero territorio della Rete Natura 2000 della Regione Marche: . é vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM; fermi restando i criteri di gestione previsti dalla legge regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 ed in particolare quanto previsto all'art. 24 della legge regionale n. 6 del 23 febbraio 2005, è vietata la rimozione di siepi o filari naturali o naturaliformi così come definiti ai sensi dell'articolo 2 della sopra citata legge; . é vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per urgenti e indifferibili esigenze di protezione civile, avendo cura di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali a fini irrigui. Il prelievo idrico, ad eccezione degli interventi urgenti di protezione civile, dovrà essere effettuato usando la massima cura e attenzione nei confronti delle specie animali eventualmente presenti nel sito, evitando di asportarne esemplari anche in via accidentale; . lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno; . la pulizia degli abbeveratoi (vasche, fontanili, trogoli, ecc.), é permessa soltanto dal 30 settembre al 31 dicembre dal 15 ottobre al 15 gennaio, non deve superare al massimo i 2/3 della superficie totale dell'abbeveratoio stesso e dovrà essere effettuata prestando la massima attenzione a non danneggiare le specie animali eventualmente presenti nel sito; . nella realizzazione di nuovi punti d'acqua (abbeveratoi, stagni, laghi, ecc.), é fatto obbligo al proprietario di rendere facilmente accessibile il sito, in ingresso e in uscita dal bacino, alle specie di fauna selvatica, evitando che lo stesso si trasformi in una sorta di trappola; . nella realizzazione di nuovi abbeveratoi e stagni per il bestiame, dovrà essere istallata un'idonea protezione trasversale che protegga almeno metà bacino e che impedisca agli animali in abbeverata di danneggiarne le sponde e calpestarne il fondo.

4. Per le porzioni dei Siti Natura 2000 ricadenti all'interno di aree naturali protette in cui sia stato approvato un Piano di Gestione o un Regolamento, oltre alle misure generali di cui ai punti 1 e 2, valgono le misure di conservazione presenti in detti Piani e regolamenti. In caso di parziale sovrapposizione di queste norme con le misure di conservazione generali di cui ai punti 1 e 2, vale la norma più restrittiva.

ALLEGATO 2 - MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nei siti di interesse comunitario (SIC) dove é presente, anche se non stabilmente, il Lupo (Canis lupus), é fatto divieto di esercitare l'attività venatoria.

 

2. Nelle altre Zone di protezione speciale e negli altri siti di interesse comunitario (SIC) é fatto divieto di: .esercitare l'attività venatoria, sotto ogni forma, in prossimità dei valichi montani a quote superiori ai 1.000 metri sul livello del mare; .esercitare l'attività venatoria, sotto ogni forma, in prossimità delle foci dei fiumi; .esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre; .esercitare l'attività venatoria con battuta o braccata; .esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio; .svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; .effettuare la preapertura dell'attività venatoria; .esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979; .attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; .effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio; .abbattere esemplari appartenenti alle specie: Combattente (Philomacus pugnax), Moretta (Aythia fuligula) e Coturnice (Alectoris graeca).

A decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 é vietato l'uso dei pallini di piombo per lo svolgimento dell'attivitý venatoria in zone umide, quali lagune, laghi naturali ed artificiali, paludi salmastre e d'acqua dolce, prati allagati, corsi d'acqua naturali e artificiali e in una fascia di 150 m dai loro confini. A decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 é vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartuccia con bossoli in materiale plastico.

ALLEGATO 3 - MISURE DI CONSERVAZIONE PER IL SETTORE FORESTALE

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei siti di interesse comunitario (SIC) sono previste le seguenti misure di conservazione relative al settore forestale:

1. Note generali: a. gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali o nel Piano di gestione del sito Natura 2000 devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni e le mitigazioni contenute nei Piani stessi; qualora tali prescrizioni siano assenti o giudicate insufficienti dall'ente gestore e/o dall'ente competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale ovvero, l'ente citato dovrà prescriverle;

b. gli interventi di gestione forestale, comprese le manutenzioni alla viabilità di servizio forestale, devono essere sospesi nel periodo di nidificazione della fauna (1 febbraio - 30 settembre), qualora gli ambiti di intervento costituiscono un potenziale habitat riproduttivo;

c. é vietato il taglio del bosco e degli alberi in prossimità, e per una "fascia tampone" non inferiore a 30 metri in larghezza, di corsi d'acqua perenni e temporanei, sorgenti, fontanili, vasche, stagni, pozze d'abbeverata, laghi, grotte, caverne, forre, canaloni, crinali, conoidi detritiche , sentieri escursionistici, carrarecce, mulattiere e in tutte le superfici montane con pendenza media del suolo uguale o superiore al 30%,

e. le domande di autorizzazione che prevedono interventi selvicolturali di superficie superiore all'ettaro e mezzo (pur se non accorpata) devono essere sottoposti a valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6

f. è fatto obbligo di utilizzare animali da soma (es: muli, cavalli) per tutte le operazioni selvicolturali in zona montana;

g. è vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canaloni costituiti da corsi d'acqua perenni o temporanei quali vie di trasporto del legname a valle;

h. deve essere gradualmente favorita la conversione attiva e progressiva dei boschi cedui in fustaie disetanee, sia per evoluzione naturale che per interventi guidati.

2. Misure di conservazione nel caso di ceduazione: a. per "cedui invecchiati" si devono considerare i popolamenti che abbiano superato i 30 anni per il faggio ed i 25 anni per le querce e le altre latifoglie (con l'esclusione delle specie alloctone);

b. le ceduazioni sono ammesse solo su superfici aventi estensione massima pari a 3 ettari; particelle confinanti o prossime alla zona oggetto di taglio (anno "0"), potranno essere a loro volta tagliate non prima di 8 anni (anno "0" + 8);

c. è obbligatorio il mantenimento di un certo numero di isole intatte di bosco per una superficie non inferiore al 30% del totale della particella oggetto di taglio;

d. devono essere mantenute a invecchiamento indefinito almeno tre (3) piante per ettaro;

e. devono essere salvaguardate, ove esistenti, le grandi piante "morte in piedi" o a terra, nel numero di almeno un (1) esemplare per ettaro;

3. Misure di conservazione nelle altre operazioni selvicolturali: a. per i tagli di rinnovazione nelle fustaie, se ritenuti necessari, è necessario trattare "a gruppi" le particelle interessate per raggiungere l'obiettivo di interruzione della coetaneità su vaste superfici;

b. per i diradamenti e le cure colturali è fatto obbligo di intervenire solo laddove ritenuto necessario con tagli di minimo impatto per ridurre la densità di popolamenti;

c. nelle stazioni di minore fertilità, in quelle con funzione protettiva, nelle stazioni costituite da versanti soggetti a erosione, nei siti ubicati al limite superiore della vegetazione, é fatto obbligo prevedere cure colturali "passive" che favoriscano il processo di evoluzione controllata e libera (come indicato nel Piano Forestale Regionale redatto dall'IPLA);

4. Altre misure: . qualora fosse necessario tagliare piante di interesse ambientale, paesaggistico, ed in particolare per la fauna, prevedere opportune opere di mitigazione e compensazione specificate in una relazione a firma di un tecnico competente (naturalista, biologo, agronomo con esperienza in campo faunistico); . in ogni intervento forestale devono essere sempre rilasciate le specie secondarie, sporadiche, rare ed accessorie in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino; . in ogni intervento forestale deve essere sempre evitato il taglio di arbusti e cespugli, che costituiscono fasce importanti all'esterno (mantello) ed all'interno (sottobosco) delle cenosi arboree; . evitare, nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, qualsiasi danno alla rinnovazione naturale ed ai rilasci mediante abbattimenti guidati e percorsi di esbosco pianificati e progettati in quest'ottica; . la ramaglia, la scortecciatura, parte delle ceppaie e i residui della lavorazione vanno sempre depezzati e lasciati sul letto di caduta e non disposti in cordoni; ciò per favorirne un più rapido processo di ossidazione e restituzione dei composti e degli elementi al soprassuolo, e la pronta mineralizzazione della sostanza organica. L'eventuale accordonamento del materiale minuto non commerciabile andrà fatto lungo le curve di livello e non secondo la massima pendenza per difendere il suolo forestale dal dilavamento e dall'erosione; . qualora fosse indispensabile e comunque prima di abbattere soggetti di notevoli dimensioni verificare con un esperto (tecnico faunista, ornitologo) la presenza di nidi od altre nicchie ecologiche.


ALLEGATO 4 - ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE

1. Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e per i Siti di interesse comunitario (SIC), in aggiunta alle misure di cui agli allegati 1, 2 e 3, sono individuate le seguenti misure di conservazione: . divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e di ampliare quelli esistenti; . divieto di apertura di nuove cave o di ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione del presente atto, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e conservazionistici, attraverso la creazione di idonee zone umide e/o di aree boscate. . divieto di realizzazione di nuove linee elettriche di alta e media tensione e di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi tipo elicord; . divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita, di impianti a fune permanenti e di piste da sci ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data di approvazione del presente atto, e ad eccezione degli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico degli impianti di risalita, nonché delle piste da sci esistenti, necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento; . divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto.

 

2. Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS):

a. é fatto divieto di realizzare centrali eoliche di qualsiasi tipo, ad eccezione dei mini-impianti a servizio di rifugi e altre strutture ad uso pubblico (previa valutazione di incidenza positiva). La realizzazione dell'intervento é comunque subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

b. per i progetti di centrali eoliche per i quali é stata avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prima dell'entrata in vigore del presente atto, la valutazione di incidenza relativa a tali interventi dovrà essere basata su un monitoraggio dell'avifauna e della chirotterofauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico delle stesse (comunque non inferiore a 2 anni). La realizzazione dell'intervento é comunque subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

ALLEGATO 5 - AZIONI DA PROMUOVERE O DA INCENTIVARE

In tutte le ZPS e i SIC della regione sono da promuovere e da incentivare, soprattutto attraverso i progetti, i piani ed i programmi di iniziativa pubblica di competenza della Regione e degli Enti locali le seguenti azioni: Le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, a basso impatto ambientale, che sono direttamente o indirettamente connesse al mantenimento o al miglioramento ambientale e delle specie oggetto della Direttiva 79/409/CEE e dei loro habitat. Le pratiche agricole con il metodo della produzione biologica. Le misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di creare complessi macchia-radura, zone umide e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle superfici agricole situate lungo le fasce destinate a corridoi ecologici ed ai margini delle zone umide già esistenti. Il mantenimento e il recupero dei prati - pascoli. Le pratiche pastorali tradizionali, evitando comunque l'instaurarsi di situazioni di sovrappascolo. Il ripristino degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti; Lo sfalcio dei prati praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti. I ripristini ed i recuperi ambientali. Le misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti attraverso l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o l'interramento dei cavi, specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre specie sensibili e di siti di passaggio dei migratori. La conservazione degli elementi forestali nei pressi dei corsi d'acqua permanenti o temporanei e dei canali, in aree che non comportino comunque un elevato rischio idraulico. La conservazione di aree boscate ad evoluzione libera nei pressi di forre, grotte, caverne, crinali, conoidi detritiche, corsi d'acqua permanenti o temporanei, sorgenti, fontanili, vasche per l'abbeverata, stagni, laghi, pozze temporanee o permanenti. La conservazione di aree boscate ad evoluzione libera, non soggette a tagli, in prossimità di crinali e superfici con pendenza del suolo uguale o superiore al 30%. La conservazione di aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli alberi morti o marcescenti. La conservazione del sottobosco. La conservazione ed il ripristino di aree aperte, di pascoli e di aree agricole all'interno del bosco, preferibilmente nei pressi delle aree forestali frequentate in particolare dal Falco pecchiaiolo e dal Nibbio bruno, evitando, comunque, l'instaurarsi di situazioni di sovrappascolo ed il pascolo brado all'interno delle aree boschive. Il ripristino di stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili con vasche o trogoli, fossi e muretti a secco. Le misure di controllo e di diminuzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole, favorendo la creazione di sistemi e bacini di fitodepurazione delle acque. Il mantenimento del management passato, sottoposto ai regolamenti forestali (es. ceduazione, pascolo in bosco), solo nel caso in cui si reputi che proprio le pratiche selvicolturali messe in atto da molto tempo, perpetuate sino ai nostri giorni od ancora condotte, siano state e siano tra i fattori determinanti la presenza dell'habitat comunitario, di specie floro-faunistiche di interesse comunitario, nazionale e regionale e di equilibri ecosistemici strutturali dell'habitat considerato. Il rilascio, se non di intralcio alle operazioni selvicolturali, di tutti gli arbusti presenti. Modalità di esbosco a basso impatto (animali da soma, cavalli di ferro, piccoli trattori forestali, canalette, filo a sbalzo, avvallamento manuale degli assortimenti) in percorsi obbligatori prestabiliti (anche nell'eventualità di uso dei consueti mezzi meccanici). Per i soprassuoli a rischio di incendio, laddove vi sia una realistica minaccia, si incentiva l'adozione di criteri gestionali di prevenzione attraverso l'esecuzione degli interventi indicati nel paragrafo "operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco" nel BURM n. 103 del 17 settembre 2002, bollettino ufficiale regionale in cui é pubblicato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - DGR n. 1462/2002; La valutazione preventiva della sostenibilità ecologica, economica e sociale, nonché la relativa attenzione alla biodiversità, ai sensi delle Risoluzioni della Conferenza interministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, della possibilità di condurre interventi ispirati alle recenti teorie della selvicoltura sistemica nelle fustaie e nelle fustaie transitorie (cfr. "Linee guida per la gestione sostenbile delle risorse forestali e pastorali dei Parchi Nazionali", a cura di Ciancio, Corona, Marchetti e Nocentini, Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze 2002) e di interventi nei cedui che tengano conto delle indicazioni conservative, manutentive e migliorative contenute nel volume "Il bosco ceduo - selvicoltura, assestamento, gestione", di O. Ciancio e S. Nocentini, Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze 2004; Il rilascio di alberi senescenti, monumentali o cavi, atti alla nidificazione di varie specie ornitiche, chirotteri ed habitat di insetti xilofagi e il rilascio dei soggetti di specie forestali fruttifere; preservare dallíintervento una fascia di 10 metri di larghezza per lato lungo i maggiori impluvi e preservare dall'intervento una congrua fascia di rispetto dai crinali e dagli ecotoni. Diversificare il più possibile la struttura ampliando l'offerta alimentare, mantenendo, se presenti, le vecchie matricine (a meno che non abbiano chioma troppo espansa ed aduggiante) e tutte le piante da frutto. Conservare e favorire la presenza di fasce ecotonali con arbusti del mantello. Evitare la ceduazione in stazioni di modesta feracità e fertilità.

Per la Societas Herpetologica Italica e Per La Lupus in Fabula
David Fiacchini
Andrea Pellegrini

Novembre 2006

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