OSSERVAZIONI

AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

DELLA REGIONE MARCHE

 

 

 

 


 

 

SOMMARIO

0. PREMESSA   3

A. OSSERVAZIONI GENERALI 3

A.1- La definizione dei bacini idrografici 3

A.2- Il ricorso a deroghe  3

A.3- Rapporto tra criticità, strategie e NTA   4

A.4- Naturalità e Siti Natura 2000  4

B. OSSERVAZIONI SPECIFICHE ALLE NTA   5

Art.15 – Riduzione o eliminazione di sostanze pericolose  5

Art.17 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola  5

Art. 18 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari 5

Art.19 – Aree di salvaguardia  5

Art.22 – Aree di pertinenza dei corpiidrici 6

Art. 54 – Applicazione del DMV: disciplina ordinaria. 6

Art. 56 – Protocolli di sperimentazione  6

Art. 59 – Criteri per l’applicazione del DMV   7

Art. 64 – Ripristino della capacità di accumulo degli invasi 7

Art. 70 – Misure per il settore agricolo  7

Art. 74 - Sanzioni 8

INTRRODUZIONE CAPO VI – RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE  8

Rinumerazione dell’articolato finale  8

 

 

 


0. PREMESSA

Il progetto di piano di tutela delle acque costituisce il recepimento, per la Regione Marche degli obiettivi di tutela delle acque posti a livello nazionale e comunitario. In questo senso, il documento rappresenta un ottimo strumento per attuare, nelle Marche, una gestione sostenibile delle risorse idriche, finalizzata al mantenimento e al miglioramento dell’ ”acqua” intesa nella sua accezione più completa.

Risulta pertanto indispensabile che le strategie delineate dal piano siano efficaci per il raggiungimento degli obiettivi preposti e che, al contempo, vengano valorizzate tutte le componenti ambientali con cui le risorse idriche interagiscono.

 

 

A. OSSERVAZIONI GENERALI

 

A.1- La definizione dei bacini idrografici

La definizione dei bacini, o comunque di ambiti omogenei di riferimento, risulta fondamentale per le fasi di analisi preliminari e per quelle di indirizzo strategico delle misure gestionali.

La lettura del progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche sembra mostrare una incongruenze tra la parte A (“Stato di fatto”) e B (Individuazione degli squilibri - Misure di Piano”). Nella parte A la suddivisione sembra essere quella “classica” basata sulle caratteristiche fisiografiche, geologiche e idrogeologiche del territorio regionale (fig. 2- A.1.1). In fig. 14-A.2.1 viene introdotto il concetto di “Aree idrografiche” ed “Unità idrografiche”, individuate principalmente sulla base di fattori di pressione. Le aree e le unità idrografiche sono poi riprese nella parte B per l’individuazione degli squilibri.

Il progetto di piano non permette tuttavia di chiarire alcuni punti fondamentali:

a)     non chiaro quale sia il processo metodologico attraverso il quale si è arrivati alla definizione delle aree idrografiche tenendo conto delle analisi e delle caratterizzazioni dei bacini idrografici;

b)     Non risulta chiaro il criterio attraverso il quale sono stati aggregati i piccoli bacini costieri e i bacini che non sfociano a mare per l’identificazione delle Aree idrografiche.

Inoltre, nella definizione delle Unità idrografiche sembra non si sia tenuto minimamente conto dei parametri idrogeomorfologici del bacino. La suddivisione sulla base delle stazioni di campionamento è utile ai fini della gestione qualitativa ma fuorviante se si tengono in considerazione i parametri quantitativi.

 

Tutto ciò premesso si propone:

à di esplicitare il processo logico-decisionale che ha portato alla definizione delle aree e unità idrografiche evidenziando la connessione tra queste e i bacini idrografici individuati nella parte A;

à in alternativa alla precedente proposta, valutare le criticità e formulare le conseguenti strategie utilizzando come base i bacini idrografici.

 

A.2- Il ricorso a deroghe

Il ricorso a deroghe, se non bene specificate e limitate, rischia di vanificare parte dell’efficacia del piano. In particolare l’art. 60 delle NTA prevede deroghe al DMV in vari casi, quali l’approvvigionamento idropotabile, le derivazioni ad uso irriguo nei tratti fluviali caratterizzati da ricorrenti deficit idrici, il verificarsi di condizioni di crisi idriche dichiarate. Pur condividendo l’importanza delle casistiche riportate, si ritiene che la deroga al rilascio del DMV debba essere presa in considerazione solo in ultima analisi, dopo che un oculata pianificazione e programmazione, sia in termini di uso delle risorse che in termini di gestione del territorio, abbiano ridotto al minimo la probabilità del verificarsi dei casi suddetti.

 

Tutto ciò premesso si propone:

à di limitare i casi di deroga previsti per le varie NTA e di condizionarli sempre e comunque a studi preliminari di sostenibilità ambientale della deroga stessa.

 

A.3- Rapporto tra criticità, strategie e NTA

La costruzione del progetto di Piano di Tutela delle Acque segue un iter logico che parte dall’analisi dello stato di fatto (Parte A), individua le criticità, stabilisce i relativi obiettivi e individua le possibili strategie (Parte B). Quindi, dopo analisi di carattere economico e ambientale, stabilisce le norme per l’applicazione nel territorio regionale di tali strategie (parte D). Tuttavia, nella lettura del documento si sono evidenziate alcune incongruenze tra le varie parti. In particolare ci si riferisce ai seguenti casi:

-          Nella parte A (A.4.4) sono definite le “Acque a specifica destinazione” e nella parte D (NTA Art. 13) ne viene ripresa la definizione. Tale tipologia di area (a differenza di altre tipologie come le aree vulnerabili) non è stata però trattata nella parte B relativa alle strategie.

-          Nel paragrafo B.3.3.4 vengono discusse una serie di strategie per il risparmio idrico in agricoltura che non si fermano agli aspetti inerenti l’irrigazione ma prendono in considerazione anche aspetti tecnici e agronomici che possono portare a concrete riduzioni dell’utilizzo di risorsa. Nella norma tecnica pertinente il settore agricolo (NTA Art. 70 “Misure per il settore agricolo”) tali aspetti sono completamente tralasciati.

-          Nei paragrafi B.3.5 si parla di riqualificazione fluviale in termini di metodologia e di approccio. Tale argomento non viene però minimamente ripreso nelle NTA.

 

Tutto ciò premesso si propone di colmare le incongruenze rilevate ed in particolare:

à Integrare il capitolo B.4 con le strategie relative alle acque a specifica destinazione;

àCompletare la NTA art. 70 con indicazioni di carattere tecnico-agronomico, come meglio specificato nel capitolo B delle presenti osservazioni

à Introdurre nelle NTA una Capo VI (prima delle disposizioni transitorie e finali) dedicato alla riqualificazione fluviale, come meglio specificato nel capitolo B delle presenti osservazioni

 

A.4- Naturalità e Siti Natura 2000

Nel capitolo B.4.6 “Aree di pregio legate alla presenza di acqua” viene fatta una selezione dei siti della rete Natura 2000 sulla base di parametri “geografici” (presenza nel sito di corsi d’acqua significativi) e di elementi naturalistici. Tale selezione viene poi ripresa nello studio per l’incidenza ambientale (parte E.2). Gli elementi naturalistici sono derivati dall’analisi dei formulari standard. Eventuali carenze informative di questi ultimi o inadeguatezze rispetto alla situazione attuale potrebbero avere portato a non tenere in considerazione Siti la cui importanza ecologica è invece legata alla presenza di acqua.

 

Tutto ciò premesso si propone:

à di valutare i Siti esclusi dall’elenco sulla base di analisi più approfondire al fine di non sottovalutare nessuno dei possibili impatti derivanti dall’attuazione del piano.

 

 


 

B. OSSERVAZIONI SPECIFICHE ALLE NTA

 

Art.15 – Riduzione o eliminazione di sostanze pericolose

Osservazione: al comma 4, dopo la dicitura “la Giunta Regionale […] provvede ad emanare un apposito provvedimento di attuazione” si propone di  inserire “entro e non oltre 180 giorni dall’approvazione del presente Piano di Tutela”

Motivazione: il provvedimento di attuazione previsto al comma 4 del presente articolo si configura come strumento sine qua non  per l’applicazione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo. In altre parole, gli effetti positivi attesi sulla tutela qualitativa della risorsa derivanti dalla norma in oggetto non potranno verificarsi senza l’emanazione del regolamento citato: diviene quindi prioritario stabilire un limite temporale all’emanazione di tale regolamento.

Osservazione: al comma 5, dopo la dicitura “la Giunta Regionale stabilirà” si propone di  inserire “entro e non oltre 180 giorni dall’approvazione del presente Piano di Tutela”

Motivazione: valgono le stesse considerazioni di cui sopra

 

Art.17 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Osservazione: al comma 3, dove viene citato il “Piano d’Azione” specificare i termini entro cui verrà adottato dalla Giunta Regionale.

 

Art. 18 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

Osservazione: Si propone di eliminare il comma 1 “Quale prima designazione, si assume che le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidano con le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all’articolo precedente.” Si propone di inserire il seguente comma: “La Giunta Regionale, entro 180 giorni dall’approvazione del presente Piano, designa le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari”.

Motivazione: I meccanismi di trasporto, accumulo, e trasferimento nella matrice suolo delle due categorie di inquinanti sono completamente differenti. Non si capisce quali siano le motivazioni che portano a ritenere che vi sia una validità scientifica nella sovrapposizione dei due perimetri.

Osservazione: Si propone di inserire un limite temporale per l’espletamento delle funzioni attribuite alla Giunta nei commi 2 e 3.

Motivazione: il monitoraggio e il progressivo aggiornamento della perimetrazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, congiuntamente ad idonei programmi di controllo, sono strumenti essenziali al fine di beneficiare nel concreto dell’applicazione della presente NTA.

 

Art.19 – Aree di salvaguardia

Osservazione: al comma 5 , dopo “ha un’estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione delle acque superficiali” si propone di eliminare “ove possibile” introducendo eventualmente indicazioni particolari per i casi di “non possibilità”.

Motivazione: la dicitura del comma non chiarisce quale debba essere la zona di tutela assoluta nei casi non meglio specificati di impossibilità di calcolarla rispetto ai punti di derivazione delle acque superficiali.

 

 

Art.22 – Aree di pertinenza dei corpiidrici

Osservazione: al comma 6, dopo “la larghezza della fascia è stabilita dalla Giunta regionale” si propone di aggiungere “entro 180 giorni dall’approvazione del presente Piano”.

Motivazione: la definizione dell’estensione delle aree di pertinenza  può variare anche notevolmente da un corpo idrico all’altro e anche all’interno dello stesso corpo idrico. La fissazione a 10 metri di cui al comma 7 si configura come un’utile misura di tutela transitoria che andrebbe sostituita nel più breve tempo possibile con una perimetrazione adeguata al contesto. Risulta dunque fondamentale porreun limite temporale all’emanazione del provvedimento. L’importanza di porre tale limite viene ulteriormente incrementata dal comma 8 dello stesso articolo in cui si precisa che nello stesso provvedimento del comma 6 verranno forniti indirizzi e criteri per “la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo” nella fascia di pertinenza.

 

 

 

Art. 54 – Applicazione del DMV: disciplina ordinaria.

Osservazione: sostituire la tabella 7.d.5 con la seguente

Punteggio IFF

(medio tra le sponde

SX e DX)

Giudizio di funzionalità

 

Valori del parametro

PIF

201 - 300

elevato

elevato-buono

buono

1,00

101-200

buono-mediocre

mediocre

mediocre-scadente

1,10

14-100

scadente

scadente-pessimo

pessimo

1,20

 

Motivazione L’art. 54 al comma 2 per l’applicazione ordinaria del DMV fa riferimento alla formula riportata all’allegato II della parte D, ovvero  DMV = DMVidr · Bmon · Cma

Tale formula, per il calcolo della componente morfologico – ambientale (Cma) prevede, tra gli altri parametri, di utilizzare il massimo valore tra N (Naturalità) e PIFF (Indice di Funzionalità Fluviale). Per i valori di PFF si fa riferimento alla tabella in Figura 7.D.5 nella quale si attribuiscono valori tanto più altri quanto la funzionalità è bassa. Anche se la funzionalità può indicare la capacità di “ripresa” del sistema fiume, è anche vero che fiumi con IFF elevato contengono buoni valori di naturalità. Non si capisce perché, in assenza di vincoli di protezione (contemplati con il parametro N) le componenti ecologiche presenti in fiumi con IFF alto non debbano essere adeguatamente tutelate con un calcolo del DMV cautelativo.

 

Art. 56 – Protocolli di sperimentazione

Osservazione: al comma 1 specificare quali sono gli strumenti che verranno utilizzati per incentivare l’approccio sperimentale. In particolare si chiede di dettagliare meglio, eventualmente in apposito allegato, i contenuti e le modalità di attuazione degli “accordi con i concessionari delle derivazioni” e dei “protocolli di sperimentazione” citati nello stesso comma 1.

Motivazione: I valori di DMV ottenuti attraverso le sperimentazioni andranno a sostituire quelli calcolati attraverso la disciplina ordinaria. È pertanto di estrema importanza che tali sperimentazioni utilizzino i parametri e le metodologie che meglio riescono a fornire un quadro della situazione congruente con la realtà.

 

 

Art. 59 – Criteri per l’applicazione del DMV

Osservazione: al comma 1 dopo “mantenere la continuità dell’ecosistema fluviale” si propone di aggiungere “L’applicazione del principio di compensazione non dovrà in nessun caso portare alla compromissione degli obiettivi di qualità ambientale del tratto di fiume considerato”.

Motivazione: la concentrazione dei rilasci prevista a seguito dell’applicazione del principio di compensazione potrebbe portare a notevoli riduzioni di deflusso in determinati tratti fluviali. Si ritiene quindi opportuno porre a garanzia della tutela del fiume il rispetto degli obiettivi di qualità.

Art. 64 – Ripristino della capacità di accumulo degli invasi

Osservazione: al comma 3 si chiede di specificare cosa si intende per “riduzione dell’interrimento … come pratica ordinaria” nella gestione degli invasi ed in particolare se negli interventi di “manutenzione periodica” è contemplato l’intervento con mezzi meccanici.

Motivazione: gli invasi e i laghetti collinari cui l’articolo si riferisce si trovano spesso in contesti di seminaturalità e rappresentano interessanti hot spots di biodiversità. Sebbene la loro destinazione funzionale sia prettamente “antropica” (accumulare/fornire risorsa idrica a vari scopi, dall’irriguo al potabile all’idroelettrico) è innegabile che gli invasi, nella maggioranza dei casi, assumano spontaneamente un elevato valore naturalistico. Pertante è opportuno fare in modo che qualsiasi intervento sia portato avanti in maniera da minimizzare i potenziali danni sugli ecosistemi ad essi associati.

 

Art. 70 – Misure per il settore agricolo

Osservazione: Al comma 2, dopo “ottimizzazione degli usi” aggiungere: “In ogni caso, nella gestione delle reti irrigue si dovrà:

• migliore programmazione temporale dell’irrigazione;

• migliorare l’uso dei canali per erogazioni calibrate;

• operare una distribuzione dell’acqua secondo necessità delle colture e non della struttura di distribuzione;

• migliore manutenzione dei canali e dei fossi;

• operare il riciclo dell’acqua di drenaggio.

Motivazione: La sostenibilità nella gestione della risorsa deve essere perseguita sempre, e non solo in progetti o interventi sperimentali.

 

Osservazione: al comma 3, dopo “la Giunta regionale provvederà ad emanare” si propone di inserire “entro un anno dall’approvazione del presente Piano”.

Motivazione: l’efficacia della presente norma è vincolata alla emanazione del regolamento da parte della giunta. Risulta quindi imprescindibile porre un termine temporale.

 

Osservazione: al comma 4, dopo la lettera f) inserire:

“g) tecniche agronomiche che favoriscono l’immagazzinamento dell’acqua nel terreno mediante:

- opportune sistemazioni idraulico agrarie che favoriscono l’infiltrazione dell’acqua piovana ed evitano il ruscellamento;

- opportune tecniche di lavorazione conservative della sostanza organica e che migliorino la capacità di “immagazzinare” l’acqua nel terreno;

- aumento della capacità di campo del terreno.

h) tecniche agronomiche che limitano le perdite d’acqua dal terreno;

i)  l’adozione di tecniche colturali compatibili con la disponibilità di acqua”

Motivazione: le misure strettamente tecniche non sono sufficienti a garantire un utilizzo sostenibile della risorsa idrica. Risulta pertanto opportuno integrarle con misure di carattere agronomico come quelle proposte.

 

Osservazione: Aggiungere comma 5 “La Giunta regionale favorisce il risparmio idrico in agricoltura anche attraverso l’introduzione di tariffe che favoriscano il risparmio idrico attraverso l’attribuzione del costo della risorsa idrica non per superficie irrigata ma per quantità consumata”.

Motivazione: Si ritiene che tale introduzione possa costituire un reale incentivo alle riduzioni di consumo di risorsa.

 

 

Art. 74 - Sanzioni

Osservazione: al comma 1, dopo “la Giunta regionale presenterà” si propone di inserire “entro un anno dall’approvazione del presente Piano”. Si propone inoltre di aggiungere il comma 2: “L’entità delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente terrà conto del danno ambientale arrecato dalla trasgressione della norma e del guadagno economico ottenuto dal trasgressore”.

Motivazione: L’impianto sanzionatorio sarà con buona probabilità il principale incentivo all’applicazione di determinate sezioni del Piano. È pertanto necessario che le sanzioni amministrative entrino in vigore entro un tempo congruo dall’approvazione del Piano di Tutela delle Acque. È altresì importante che le sanzioni siano di entità tale da rappresentare un reale disincentivo all’applicazione delle norme.

 

 

INTRRODUZIONE CAPO VI – RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

Osservazione: si propone di introdurre un capo VI dedicato alla riqualificazione fluviale, così articolato:

“art. 71 - Definizioni

Per riqualificazione fluviale si intende quel insieme di azioni che attraverso un approccio integrato consente di:

- migliorare il contesto ecologico complessivo dell’ecosistema fiume e di conseguenza:

- evitare ulteriori peggioramenti dello stato di qualità delle acque e alterazioni dello stato di naturalità dell'ecosistema ripariale;

- attivare azioni che contribuiscono ad un suo miglioramento.

 

Art. 72 – Applicazione della riqualificazione fluviale

1. La Giunta Regionale incentiva l’utilizzo delle tecniche di riqualificazione fluviale per il raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica di cui al presente Piano.

2. Per i fini di cui al comma precedente la Giunta regionale attiva progetti di sperimentazione per l’individuazione delle migliori tecniche attuabili nel contesto regionale.

3. La Giunta Regionale inoltre incentiva l’utilizzo della riqualificazione fluviale anche nell’attuazione di piani e programmi per la gestione del territorio non direttamente finalizzati alla conservazione delle risorse idriche.

 

Rinumerazione dell’articolato finale

In caso di recepimento dell’osservazione precedente, le parti finali delle NTA saranno così rinumerate:

Capo VI Capo VII– Disposizioni Finali

Art. 71 Art.73 – Modificazioni e integrazioni delle presenti NTA

Art. 72 Art. 74 – Adeguamento regolamenti del gestore del servizio idrico integrato

Art. 73 Art. 75 – Disposizioni finali

Art. 74 Art. 76 – Sanzioni