STATUTO

 

 

Art.1 - Finalità

 

È costituita, con durata illimitata, a carattere apartitico e aconfessionale, un'Associazione per l'Ambiente denominata:

 

"LA LUPUS IN FABULA"

 

 L'Associazione ha carattere volontario, non ha in alcun modo finalità lucrative, persegue scopi di utilità sociale, in particolare avendo per fine la promozione e l'organizzazione di attività di tutela ambientale si pone contro ogni tipo di abuso, danno e manomissione della natura (intendendo per natura ambienti naturali, semi naturali o singoli elementi degli stessi) e contro la violenza o i maltrattamenti usati nei confronti degli animali; a tale scopo, l'Associazione intende organizzare attività di: informazione, sensibilizzazione, formazione, denuncia, conservazione e prevenzione attraverso metodi a carattere non violento.

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente funzionale lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’Associazione ha sede nel Comune di Fano (PU).

I Princìpi guida che ispirano l'Associazione sono inviolabili e non possono essere modificati da nessun organo dell'Associazione.

 

 

Art.2 - Soci

 

Possono essere Soci dell'Associazione sia le persone fisiche (cittadini italiani e stranieri residenti in Italia o all'estero di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) sia le persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione.

L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario o da altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale in un apposito registro.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

Fondatori

Ordinari

Benemeriti

Sono Soci Fondatori coloro che hanno creato e fondato l'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota annuale o mensile sociale stabilita dall'Assemblea dei Soci (o dal Consiglio Direttivo Nazionale), nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono Soci Benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale con validità annuale.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i Soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea, a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali.

Gli iscritti di età inferiore ai 18 anni (la cui domanda di ammissione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci) costituiscono una categoria di soci definita: "Soci Giovani". Tale categoria non ha diritto di voto nelle assemblee, né possibilità di essere eletti alle cariche istituzionali dell'associazione fino al raggiungimento della maggiore età.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è automatica all’atto del versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di respingere le iscrizioni di soggetti i cui comportamenti o i cui fini statutari siano contrari al presente Statuto. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare il Socio deve mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, difendendone il buon nome.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

-  dimissioni volontarie o decesso;

-  per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;

-  per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, pronunciata contro il Socio che commetta, entro e fuori l'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione. Il Socio radiato può essere riproposto solo nel caso in cui vengano meno le cause che hanno motivato la radiazione; spetterà al Consiglio Direttivo Nazionale decidere sulla reintegrazione.

 

 

Art.3 - Entrate e patrimonio sociale

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha potere decisionale in merito al reperimento di fondi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

-dalle quote sociali;

-da elargizioni, liberalità e/o contributi di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;

-dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;

-dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e servizi;

-da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;

-dal ricavato da spettacoli, manifestazioni o partecipazioni ad esse;

In nessun caso potranno essere accettati finanziamenti o sponsorizzazioni da parte di soggetti economici la cui attività contrasti con i princìpi e le finalità dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito:

-dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

-dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

-da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio iniziano il 1°gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

 

Art.3.1 - Quote sociali

 

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.

È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato.

 

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute da oltre un anno, comporterà la decadenza automatica dallo stato di Socio.

 

 

Art.4 - Organi sociali

 

Gli organi sociali sono:

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (ORDINARIA E STRAORDINARIA )

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (se nominato)

LE SEZIONI (se costituite)

IL CONSIGLIO DEI RESPONSABILI DI SEZIONE (se nominato)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

 

 

Art.5 - Assemblea

 

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa.

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Generale in seduta Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, e per la presentazione delle previsioni di spesa- entrata per l'anno in corso.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria può essere convocata dai Soci, oppure dal Presidente - motu proprio -,dal Consiglio Direttivo Nazionale a seguito di propria deliberazione, dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda scritta e motivata al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tutti i casi la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

 Art.5.1 - Partecipazione all'Assemblea

 

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi.

 

 

 Art.5.2 - Deleghe

 

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura. Nessun Socio può avere più di tre voti compreso il suo.

 

 

 Art.5.3 - Convocazione

 

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, in seduta Ordinaria e Straordinaria, deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La stessa regola vale per le Assemblee Elettive.

 

 

 

Art.5.4 - Attribuzioni dell'Assemblea

 

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede Ordinaria delibera in merito a:

-discute ed approva la relazione - morale - tecnica - economica e finanziaria sull'attività sociale dell'anno sociale trascorso;

-approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dall'organo competente;

-elegge, fra tutti i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione;

- l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;

-approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;

-decide sulle proposte del Consiglio Direttivo Nazionale (con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali), su quelle presentate dai Soci, nonché sull'indirizzo "politico" dell'Associazione.

-l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

-quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

 

L'Assemblea Generale dei Soci in sede Straordinaria:

-delibera le modifiche statutarie;

-decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo Nazionale riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;

-provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto;

-delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori..

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati purché costituiscano almeno i due terzi del totale dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro Socio delegato dal Consiglio. Il Presidente incarica un Socio di espletare le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

 

 

 

Art.6 - Il Presidente

 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale scegliendo tra uno dei consiglieri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo Nazionale.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Responsabili Regionali e di Sezione Locale

In caso di dimissioni, assenza, impedimento temporaneo o definitivo, del Presidente, questi è temporaneamente sostituito dal Vicepresidente più anziano in carica, ovvero in caso di parità di carica da quello più anziano di età. In caso d'impedimento definitivo il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà all'elezione del nuovo Presidente scegliendo tra i suoi membri.

Il Presidente dimissionario dovrà presentare le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale, al quale spetta il compito di rieleggere un nuovo Presidente tra uno dei suoi membri.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile. Inoltre, dovrà essere verificato se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza.

 

 

Art.7 - Consiglio Direttivo Nazionale

 

Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente e da un minimo di 7 (sette) Consiglieri fino ad un massimo di 19 (diciannove) componenti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi amministrativi dell'Associazione, previa candidatura, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote da almeno un anno e che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare da parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i propri membri il Presidente, il/i Vicepresidente/i ed il Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta al Presidente un terzo dei Consiglieri o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato). Le sedute del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo Nazionale nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri in caso di impedimento, assenza o dimissioni.

Il Segretario assicura tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Al Consiglio Direttivo Nazionale sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo Nazionale:

-predispone il conto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale e i programmi dell'attività da svolgere;

-stabilisce la data dell'Assemblea Generale dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qual volta lo reputi necessario;

-dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-stabilisce le modalità di voto dell'Assemblea;

-emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;

-approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

-amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

-propone la quota sociale e le modalità di pagamento all'Associazione;

-nomina i Responsabili Regionali ed i Responsabili di Sezione Locale (se costituite).

È fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione in natura, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni a Soci componenti di organi deliberativi e/o di controllo per l'attività svolta all'interno dell'Associazione, avendo tutte le cariche sociali carattere onorario. I Soci così nominati avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nel conto e per l'interesse dell'Associazione.

Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, in numero inferiore alla metà, il Presidente ed i restanti membri del Consiglio Direttivo Nazionale non decadono. I posti vacanti dovranno essere ricoperti dai Soci candidatisi alle ultime elezioni e risultati non eletti. La priorità d'ingresso spetta ai candidati con il maggior numero di preferenze ottenute alle precedenti elezioni.

Nell'eventualità che il numero dei candidati non eletti non dovesse essere sufficiente a coprire i posti vacanti, il Consiglio Direttivo Nazionale sceglie tra i Soci, per chiamata nominale, i membri mancanti i quali resteranno in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria utile, che provvederà all'elezione dei membri cessati.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale - anche non contemporanee- comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Straordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria .

Qualora l'Assemblea Ordinaria non approvi la "Relazione morale- tecnica- finanziaria" del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci effettivi che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.

Il membro del Consiglio Direttivo Nazionale che non partecipi alle riunioni del Consiglio per cinque riunioni consecutive o per tre mesi consecutivi, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti; nell'eventualità che il numero dei candidati non eletti non dovesse essere sufficiente a coprire i posti vacanti, il Consiglio Direttivo Nazionale sceglie tra i Soci, per chiamata nominale, i membri mancanti i quali resteranno in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria utile, che provvederà all'elezione dei membri cessati.

 

Art.8 - Collegio dei Revisori dei Conti

 

Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e un supplente, i quali vengono eletti tra i Soci dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella medesima seduta in cui è eletto il Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e sono rieleggibili.

Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea.

In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sull'Amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il collegio dei revisori dei conti svolge, nelle Assemblee il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni. In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, nel corso della legislatura, subentra il revisore supplente.

 

Art.9 - Approvazione bilancio

 

 L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo Nazionale procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il conto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

I conti economici finanziari consuntivi o preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

 

 

Art.10 - Clausola compromissoria

 

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto e i Regolamenti societari.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza  della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo , alla nomina dell’arbitro provvederà  il Giudice di Pace competente per la sede dell’associazione.

 

Art.11 - anullato

 

Art.12 - Sezioni

 

Le Sezioni (se costituite) sono gruppi di lavoro decentrati. Le Sezioni si definiscono Locali e hanno il compito di trasferire in una particolare porzione di territorio le direttive, emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale, attraverso un'attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, conservazione e prevenzione.

La Sezione Locale nasce con un minimo di tre Soci attivi.

La Sezione Locale è gestita e coordinata da un Responsabile di Sezione nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale che sceglie tra i Soci attivi.

All'interno di una stessa regione, le varie Sezioni Locali sono coordinate da un Responsabile Regionale, nominato anch'esso dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I Responsabili di Sezione Locale nonché il Responsabile Regionale decadono dal loro incarico alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati. I Responsabili di Sezione Locale e il Responsabile Regionale possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio.

Le Sezioni Locali possono essere sciolte per disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

 Art.13 - Assemblea Nazionale dei Responsabili di Sezione

 

L'Assemblea dei Responsabili di Sezione (se costituite) viene convocata e almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente presiede l'Assemblea. Essa ha una funzione consultiva e propositiva. Inoltre durante detta Assemblea verranno esposti i resoconti relativi alle attività svolte localmente. Partecipano all'assemblea anche i Responsabili regionali di Sezione.

 

 

Art.14 Regolamento

 

 Il Regolamento contiene disposizioni sull'organizzazione, la gestione e il finanziamento delle attività dell'Associazione. Può essere modificato su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

 

Art.15 - Scioglimento dell'associazione

 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei soci presenti o rappresentati che costituiscono almeno i due terzi di tutti i Soci.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i quattro quinti dei soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, acquisito il parere dell'organo di controllo, di cui all'art.3, comma 190 L.23 dicembre 1996, n.662 ed eventuali successive modificazioni, delibera sul patrimonio sociale che può essere, salvo diversa destinazione disposta dalla legge:

devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe;

destinato a finalità di pubblica utilità.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi di appartenenza.

 

 

Art.16 - Legge applicabile

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

 

Art.18 - Norme integrative

 

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Costituente, riunitasi il 14 ottobre 2000, così come modificato in data 13 dicembre 2003 ed in data 11 maggio 2007, deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

 

 

 

Fano Lì 11 Maggio 2007

 

 

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