Legge regione Marche sulle aree protette naturali
Legge 28 Aprile 1994 n.15

Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali.

TITOLO I

Norme relative alle aree protette regionali

Art. 1. Finalità.

1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla normativa del PPAR, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale allo scopo di:

a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;

c) promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;

d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici;

e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali.

2. Nelle aree regionali protette si favorisce la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente.

3. In dette aree si promuove la più ampia partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.

Art. 2. Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

1. Le aree naturali protette di interesse regionale si distinguono in:

a) parchi naturali;

b) riserve naturali.

2. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

3. Nell'allegato alla presente legge sono indicate le simbologie relative alle aree protette regionali; all'interno di tali simbologie gli organi di gestione aggiungono il simbolo caratteristico di ciascuna area protetta.

Art. 3. Parchi naturali regionali.

1 . I parchi naturali regionali sono costituiti da vaste aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono nell'ambito della regione o di questa e altre regioni limitrofe un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi dai valori paesaggistici nonché da quelli artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Art. 4. Riserve naturali regionali.

1. Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

2. Le riserve naturali si dividono in generali e particolari, a seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela dei suoi specifici valori.

3. Le riserve naturali generali si distinguono in:

a) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti;

b) orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'articolo 12, comma 2, della legge 394/1991; la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate.

Art. 5. Aree di reperimento per parchi e riserve regionali.

1. Le aree di interesse naturalistico nelle quali possono essere istituiti parchi e riserve naturali regionali sono con riferimento alle previsioni del PPAR:

a) le aree di cui agli articoli 53, 54 e 55 delle NTA, tavola 11, elenco allegato 1, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'istituzione di parchi archeologici;

b) le aree di elevato valore botanico vegetazionale, aree BA, di cui all'articolo 33 delle NTA, tavola 4, elenco allegato 1;

c) le emergenze geologiche e geomorfologiche, aree GA, di cui all'articolo 28 delle NTA, tavole 3A e 13, elenco allegato 1;

d) le foreste demaniali di cui all'articolo 34 delle NTA, tavole 5 e 14, elenco allegato 1. 2. Con il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 possono essere individuate nuove aree di reperimento.

Art. 6. Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette.

1. E' istituito il comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette quale organismo di consultazione tecnica in materia di protezione della natura e di coordinamento tecnico degli interventi in materia ambientale in ambito regionale.

2. Il comitato oltre ad esprimere pareri nei casi previsti dalla presente legge, può avanzare proposte e suggerimenti agli organi competenti e propone studi e ricerche relativi all'ambiente regionale.

3. Il comitato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno alla giunta e al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta esprimendo le proprie valutazioni sullo stato dell'ambiente regionale, il grado di attuazione della normativa regionale relativa alla protezione della natura e avanzando proposte in merito. Nel bollettino ufficiale della Regione è data notizia della presentazione della relazione e del servizio regionale presso cui è depositata a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

4. Il comitato tecnico scientifico è composto da:

a) quattro componenti del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54 della L.R. 34/1992 indicati dallo stesso comitato;

b) due componenti scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

c) sei componenti scelti sulla base di una rosa di nomi presentata dalle università di Urbino, Ancona e Camerino aventi le seguenti specializzazioni: geologia, agraria, biologia, economia, botanica, zoologia;

d) due componenti scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni professionali agricole più rappresentative della regione;

e) il dirigente dell'ufficio parchi della Regione.

5. Alla nomina degli esperti di cui alle lettere b), c), d) del comma 4 provvede il consiglio regionale.

6. Alla prima convocazione del comitato provvede il presidente della giunta regionale. Nella prima riunione il comitato elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario designato dalla giunta. La giunta regionale assicura i mezzi ed il personale per l'espletamento delle funzioni di segreteria del comitato stesso.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54 della L.R. 34/1992.

Art. 7. Programma triennale per le aree protette.

1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale attraverso un programma triennale.

2. Il programma triennale:

a) può procedere all'individuazione di nuove aree di reperimento di interesse naturalistico individuandone la delimitazione di massima;

b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5 e loro eventuali modifiche, nelle quali la Regione intende istituire nel periodo di riferimento parchi o riserve naturali individuandone la perimetrazione provvisoria e fissando il termine per la loro istituzione;

c) ripartisce le disponibilità finanziarie tra ciascuna area protetta, istituita o di nuova istituzione e per ciascun anno finanziario, con riferimento ai contributi per spese di funzionamento e di investimento.

Prevede, altresì, l'ammontare complessivo nel triennio dei contributi per particolari progetti di recupero, restauro e/o valorizzazione ambientale delle aree interessate, nonché di informazione ed educazione ambientale.

Il trasferimento dell'intero contributo assegnato per spese di funzionamento, ivi comprese le somme concesse e non ancora trasferite ai soggetti gestori delle aree protette alla data di entrata in vigore della presente legge, viene operato all'atto di approvazione del programma di intervento.

Entro il 31 luglio dell'anno successivo al trasferimento, il legale rappresentante dell'area protetta trasmette un'unica attestazione controfirmata dal Collegio dei revisori dei conti riguardo l'ammontare delle spese sostenute con i contributi concessi per le spese di funzionamento, ai sensi della l.r. 11 marzo 1997, n. 24, fatto salvo quanto previsto, per le Comunità montane, dall'articolo 33, comma 1, della l.r. 35/1997.

I finanziamenti per spese di investimento attribuiti ai soggetti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali, nell'ambito dei programmi finanziati sono immediatamente trasferiti, nella misura del 95 per cento di ciascuna assegnazione, contestualmente all'approvazione del programma di interventi.

E' fatta salva la possibilità del soggetto gestore di poter trasferire somme da un intervento all'altro, tra quelli approvati, dandone immediata comunicazione motivata alla Regione.

La rimanente quota del 5 per cento del finanziamento è trasferita a seguito di istruttoria finale del complesso degli atti attinenti l'intervento; in caso di mancato o parziale impegno del finanziamento assentito, decorso il termine di trenta mesi dal ricevimento del decreto di trasferimento della quota del 95 per cento, si procederà al recupero degli importi non utilizzati (1);

d) prevede contributi per il finanziamento dei piani pluriennali economico-sociali delle aree parco approvati dalle province ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi tradizionali funzionali alla protezione dell'ambiente;

e) determina gli indirizzi per l'attuazione del programma da parte dei soggetti destinatari dei contributi ivi compresi i compiti relativi all'informazione e all'educazione ambientale.

3. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8, il programma triennale, con riferimento alle aree di cui alla lettera b), del comma 2, può stabilire particolari misure di salvaguardia che operano dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione dell'area protetta.

4. Al programma triennale è allegato un elenco contenente le aree protette già istituite nell'ambito della regione.

5. Il programma triennale è approvato in occasione dell'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale sentito il comitato tecnico scientifico regionale e la conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della L.R. 46/1992.

6. Prima della presentazione della proposta di programma al consiglio regionale, il presidente della giunta regionale indice, con riferimento alle indicazioni di cui alla lettera b) del comma 2, la conferenza per l'istituzione delle aree protette nei rispettivi territori ai sensi del successivo articolo 10. I documenti di indirizzo in tale sede approvati sono allegati alla proposta di programma triennale.

7. Gli organismi di gestione delle aree protette, che intendono accedere ai contributi regionali disposti con il programma triennale per le aree protette (PTRAP), presentano alla Giunta regionale apposita domanda, corredando la stessa di adeguata documentazione, entro il 15 novembre di ogni anno (2.

8. Il programma triennale può essere aggiornato ogni anno con le modalità di cui al comma 5.

9. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un incremento delle relative risorse finanziarie disponibili.

Art. 8. Misure di salvaguardia.

1. In caso di necessità ed urgenza il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta e sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 o su iniziativa dello stesso, può individuare nel territorio regionale aree, non facenti parte di parchi o riserve naturali statali, da sottoporre a particolare tutela mediante la fissazione di apposite misure di salvaguardia.

2. La proposta di istituzione dell'area protetta in tali territori e le norme di salvaguardia devono essere incluse nel programma triennale o nei suoi aggiornamenti entro e non oltre un anno dalla adozione delle misure stesse. Decorso tale termine le misure di salvaguardia adottate perdono efficacia.

3. Dalla data di pubblicazione del programma triennale fino alla istituzione delle singole aree protette, e comunque non oltre il termine di vigenza del programma stesso, operano direttamente, all'interno delle aree protette da istituire di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le misure di salvaguardia di cui al comma 4, se più restrittive della normativa in vigore, nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e le misure di incentivazione di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Sono vietati fuori dai centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico scientifico regionale, può ; consentire deroghe alle presenti misure di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro ed il risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento, operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 16 e le altre misure eventualmente disposte dall'atto istitutivo.

6. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.

Art. 9. Misure di incentivazione.

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale e agli altri soggetti ivi residenti, è attribuita, nell'ordine, priorità nella concessione di finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i suoi confini, dei seguenti interventi ed opere previsti nel piano di cui all'articolo 15 della presente legge:

a) restauri e risanamento conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione, valorizzazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività agricole compatibili;

h) strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Stesso ordine di priorità è attribuito alle iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta regionale realizzate da privati, singoli o associati.

Art. 10. Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta.

1. Ogniqualvolta la Regione intende procedere all'istituzione di parchi o riserve naturali indice una apposita conferenza cui partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle comunità montane dei territori interessati.

2. In tale conferenza è redatto un documento di indirizzo relativo alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, in termini di tutela e sviluppo dell'area alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta, alle soluzioni organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area.

3. La conferenza è indetta dal presidente della giunta regionale secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7.

4. Il documento di indirizzo di cui al comma 2 è approvato dalla conferenza entro e non oltre sessanta giorni dalla data della sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale presenta la propria proposta di programma al consiglio per l'approvazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, prescindendo dal documento stesso.

Art. 11. Istituzione di parchi e di riserve regionali.

1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale.

2. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione del consiglio regionale. Tale deliberazione è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Gli atti di istituzione sono approvati - previo parere del comitato tecnico scientifico regionale, dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative.

4. L'atto istitutivo, tenuto conto del documento di indirizzo approvato dalla conferenza di cui all'articolo 10, delle indicazioni del programma triennale e delle norme della presente legge definisce tra l'altro:

a) perimetro provvisorio dell'area almeno in scala 1 :10.000;

b) tipo di area protetta nell'ambito della classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;

c) organi di gestione, criteri per la loro composizione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa;

d) sede amministrativa;

e) principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 15;

f) principi per l'elaborazione del regolamento dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 16;

g) norme di salvaguardia;

h) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta;

i) personale dell'area protetta;

l) previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

5. La Regione istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali della Regione nonché, sentiti i rispettivi rappresentanti, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

6. Per l'istituzione di aree protette regionali che si estendono nel territorio di più regioni si osserva quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della legge 394/1991.

7. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Nel caso di istituzione di un parco nazionale in un'area protetta regionale o provinciale l'organo di gestione dell'area decade automaticamente con l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale.

Art. 12. Soggetti preposti alla gestione delle aree protette.

1. La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 - 160 del R.D. 3267/1923 e 7 e 10 della legge 984/1977 o costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per le riserve naturali l'atto istitutivo può affidare la gestione:

a) alle province o alle comunità montane o ai comuni, quando l'area interessata ricade integralmente nel territorio di tali enti;

b) agli organismi di gestione di parchi già istituiti;

c) ad organismi di carattere privato con particolare riferimento a quelli di riconosciuta capacità organizzativa e competenza;

d) alle comunanze agrarie, università agrarie o altre associazioni agrarie, comunque denominate, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776 anche associate tra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle stesse.

3. Le riserve naturali relative alle foreste demaniali sono gestite dalla Regione secondo le modalità fissate nell'atto istitutivo, che può prevedere anche l'affidamento ad altro soggetto associativo già preposto alla gestione di aree e territori agro-silvo-pastorali.

Art. 13. Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali.

1. Sono organi necessari dei parchi naturali regionali:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente;

c) il direttore;

d) i revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. Nei casi in cui alla gestione del parco siano preposte province e comunità montane, gli enti stessi vi provvedono attraverso l'organizzazione amministrativa prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e rappresenta il parco.

4. Il direttore è organo tecnico del parco e svolge le funzioni di segretario del consiglio. Egli è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

In particolare ad egli compete:

a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;

c) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno che la legge e lo statuto espressamente non riservano al consiglio direttivo o al presidente;

d) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

5. Il collegio dei revisori dei conti nei parchi regionali è composto da un massimo di tre revisori, di cui uno designato dal ministro del tesoro ed uno designato dalla Regione.

6. La comunità del parco, organo consultivo dei parchi regionali, è costituita dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni, dai presidenti delle comunità montane e delle università e comunanze agrarie nei cui territori sono comprese le aree parco e dai rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative secondo quanto stabilito da ciascun statuto: va comunque prevista la presenza di rappresentanti delle maggiori associazioni ambientaliste e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il parere della comunità del parco è obbligatorio per i seguenti atti:

a) piano del parco;

b) regolamento del parco;

c) bilancio preventivo e consuntivo;

d) piano pluriennale economico sociale.

7. Gli enti di gestione delle aree protette possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici: possono altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la normativa valida per ciascun organismo di gestione.

8. Gli enti di gestione delle aree protette possono utilizzare personale inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai addetti ai lavori forestali e di sistemazione idraulica, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate.

Art. 14. Statuto.

1. L'organizzazione amministrativa di ciascuna area protetta è definita, anche in modo differenziato, dallo statuto della stessa.

2. Lo statuto. nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'articolo 24 della legge 394/1991: nei parchi regionali esso può in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicità della gestione.

3. Nello statuto deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco.

4. Lo Statuto prevede altresì la sede dell'ente di gestione.

5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo competente e le altre modalità per l'approvazione dello statuto.

Art. 15. Piano del parco.

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco.

2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco.

3. Esso è adottato dall'organismo di gestione sentita la comunità del parco e il comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della L.R. 34/1992 entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed è depositato presso le sedi dei comuni, province e comunità montane interessate.

4. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte sulle quali si esprime l'organismo di gestione del parco adottando definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

5. Il piano è trasmesso alla giunta regionale che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui alla presente legge.

6. Il piano del parco è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede del parco regionale, delle comunità montane e dei comuni interessati ricompresi, anche solo in parte, nel territorio del parco stesso.

7. Il piano del parco ha anche valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi, in esso previsti.

9. Il piano è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo.

10. In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalità previste da! presente articolo .

Art. 16. Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 394/1991.

2. Nel territorio del parco, in conformità a quanto previsto dalla legge 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991.

3. Nel territorio del parco sono in ogni caso ammessi gli interventi manutentivi di impianti tecnologici esistenti.

4. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione che procederà mediante appositi piani. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale dell'organismo di gestione del parco. da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'organismo di gestione del parco stesso o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle province secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa intesa con le province stesse.

5. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 394/1991.

6. Il regolamento del parco è adottato dall'organismo di gestione previo parere della comunità del parco, anche contestualmente all'adozione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua adozione.

7. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia, il regolamento adottato è trasmesso alla provincia stessa che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette, di cui all'articolo 6 e degli enti locali interessati. Il parere degli enti locali deve essere espresso entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

8. Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione del parco.

9. Quando il territorio di un'area protetta interessa il territorio di più province all'approvazione del regolamento provvede la Regione con le modalità di cui ai commi 7 e 8, intendendosi sostituiti agli organi provinciali i corrispondenti organi regionali.

10. Il regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

Art. 17. Piano pluriennale economico sociale.

1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità ; che risiedono nell'area del parco è predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del parco stesso.

2. Il piano è adottato dall'organismo di gestione tenuto conto del parere espresso dalla comunità del parco.

3. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia, il piano pluriennale adottato è trasmesso alla Provincia che lo approva dopo aver sentito il parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 6 e nel rispetto dei piani e dei programmi di competenza regionale e provinciale (3.

4. Quando l'area protetta interessa il territorio di più province il piano pluriennale economico sociale è trasmesso alla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette.

5. Dopo l'approvazione il piano è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

6. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti interessati.

Art. 18. Attività silvo-pastorali e agricole.

1. Le attività silvo-pastorali e quelle agricole rientrano fra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette.

Art. 19. Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali.

1. Strumento attuativo delle finalità delle riserve naturali regionali è il piano di gestione della riserva stessa secondo la disciplina risultante dall'articolo 15 della presente legge.

2. L'atto istitutivo della riserva naturale può stabilire criteri particolari e semplificati per la elaborazione e approvazione del piano e del regolamento attuativo dell'area protetta in relazione agli specifici scopi dell'area stessa, alla sua classificazione e alla sua stessa estensione.

3. In tali aree si applicano in ogni caso:

a) i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 16 e gli altri principi desumibili da tale articolo;

b) i principi desumibili dall'articolo 15 con particolare riferimento alla pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano della riserva.

Art. 20. Acquisti, espropriazioni e indennizzi.

1. L'organismo di gestione dell'area protetta può prendere in locazione gli immobili compresi nell'area o acquisirli, anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. La giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri per l'attuazione del presente comma sulla base delle disposizioni di attuazione previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 394/1991.

3. Agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco provvede l'organismo di gestione dello stesso.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi da corrispondere entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento secondo quanto previsto dalla L.R. 28 dicembre 1990, n. 59.

Art. 21. Entrate.

1. Costituiscono entrate dell'area protetta:

a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti;

b) contributi dello Stato;

c) contributi degli enti locali;

d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da altri enti o organismi pubblici e privati;

e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'area protetta o dei quali essa abbia la gestione;

f) proventi delle sanzioni;

g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;

h) mutui, secondo la normativa propria di ciascun organismo di gestione.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 394/1991.

Art. 22. Contabilità.

1. Agli organismi di gestione dei parchi si applicano le somme di contabilità previste dalla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 in quanto rivestono la natura di enti regionali dipendenti o le norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 in quanto rivestono la natura di enti locali, enti strumentali degli stessi o loro forme associative.

2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nel rispetto della legislazione vigente, può stabilire appositi criteri per la gestione contabile delle aree protette al fine di omogeneizzare le procedure tra le diverse aree.

Art. 23. Vigilanza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla giunta regionale. Ove l'area protetta ricada nel territorio di più ; regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. La giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aree protette.

3. In caso di ritardi od omissioni degli organismi di gestione dei parchi, previamente invitati a provvedere, la giunta regionale nomina un apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.

4. In caso di gravi violazioni di legge o gravi inadempienze nell'attuazione dei piani e dei regolamenti dell'area protetta o in caso di persistente inattività o impossibilità di funzionamento degli organismi di gestione, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può procedere allo scioglimento dei consigli direttivi degli enti regionali di gestione. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi degli enti di gestione.

5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 siano compiute da un ente locale, un suo ente strumentale, o una forma associativa di enti locali prevista dalla legge 142/1990, la Regione, con le modalità di cui al comma 3, può sostituirsi per compiere gli atti obbligatori, improrogabili ed urgenti e prevedere con legge regionale una diversa forma organizzativa del parco stesso.

Art. 24. Sorveglianza dei territori.

1. La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette è di competenza del personale di vigilanza dell'organismo di gestione dell'area protetta, del personale del corpo forestale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991, delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.

2. L'organismo di gestione può incaricare guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29, guardie giurate dei consorzi forestali o aziende speciali costituite ai sensi del R.D. 3267/1923 e degli articoli 7 e 10 della legge 984/1977 o altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

3. I soggetti di cui al presente articolo operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dipendente dall'organismo di gestione o, in loro assenza, del personale del corpo forestale dello Stato.

Art. 25. Segnaletica.

1. I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle.

2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, ove necessario e in particolare nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 26. Nulla osta.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 394/1991.

Art. 27. Poteri degli organismi di gestione delle aree protette.

1. Quando venga esercitata una attività non conforme al piano o al regolamento dell'area protetta o alle norme sul nulla osta, il legale rappresentante dell'organismo di gestione ordina la sospensione dell'attività stessa, il ripristino dei luoghi e delle specie vegetali ed animali ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 29 della legge :194/1991.

Art. 28. Sanzioni.

1. Ferma restando per la violazione delle misure di salvaguardia e le trasgressioni dei regolamenti dei parchi regionali l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge 394/1991,ai sensi del comma 8 dello stesso articolo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 29,30 e 31.

Art. 29. Danno ambientale con possibilità di ripristino.

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità ; di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'ente di gestione del parco provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra tale limite.

6. Decorso invano il termine fissato, l'ente di gestione del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 30. Danno senza possibilità di ripristino.

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dall'articolo 30, comma 6, della legge 394/1991 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'ente di gestione del parco provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra detto termine.

5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 31. Danno ambientale di minima entità.

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità ;, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000.

2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ridotta fino a lire 50.000.

Art. 32. Irrogazione delle sanzioni amministrative.

1. Gli organismi di gestione dei parchi hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative, limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette.

2. La Regione si sostituisce agli organismi di gestione fino alla loro costituzione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti agli organismi di gestione dei parchi o al comune territorialmente competente per le infrazioni commesse nei territori delle riserve.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge in tema di sanzioni amministrative si osservano le norme della L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 33. Norma transitoria per il parco del Conero. (4)

1. Fino all'approvazione del piano del parco del Conero, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, nell'area individuata come territorio del parco dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 23 aprile 1987, n. 21, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28.

3. Il Consorzio del parco del Conero provvede all'adozione del piano del parco, all'elaborazione del regolamento del parco e del piano pluriennale economico e sociale secondo le modalità di cui alla presente legge.

4. Il consorzio del parco del Conero provvede altresì alla costituzione della comunità del parco stabilendo preliminarmente la sua composizione secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della presente legge. Gli atti relativi alla composizione e alla costituzione di detta comunità sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

5. Al parco del Conero si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3,16, comma 2, e 26 della presente legge.

Art. 34. Aree contigue.

1. Per la individuazione e disciplina delle aree contigue alle aree protette da sottoporre a particolare tutela si provvederà in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 della legge 394/1991.

2. In sede di revisione della L.R. 21/1987 di cui al comma 1 dell'articolo 33 potrà procedersi alla individuazione di aree contigue al territorio del parco del Conero anche attraverso eventuale riperimetrazione del parco stesso.

Art. 35. Norma finale.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 394/1991 in quanto applicabili.

Art. 36. Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello, come individuati dal PPAR. Viene, altresì, riconosciuta priorità alla futura costituzione dei parchi di Valleremita e Alpe della Luna.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca ai sensi dell'articolo 10 le conferenze delle aree protette da istituire, presentando una proposta relativa alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in termini di tutela e sviluppo, agli organismi di gestione, alle altre problematiche organizzative, alle risorse finanziarie da destinare all'area protetta.

3. Ogni conferenza sulla base delle proposte presentate dalla Regione approva il documento di indirizzo entro e non oltre sessanta giorni dalla sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, procede alla costituzione dell'organo di gestione dei parchi di cui al comma 1 prescindendo da tale documento.

4. Gli organismi di gestione dei parchi, di cui al presente articolo, provvedono all'approvazione dei rispettivi statuti entro novanta giorni dal loro insediamento.

5. Ai parchi istituiti ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 37. Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa di lire 400 milioni di cui lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995.

2. Per l'acquisizione di terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 300 milioni.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1994, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della somma rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993 sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio 1993, di lire 200 milioni alla partita 4 dell'elenco 1;

b) per l'anno 1995, mediante impiego degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale a carico del capitolo 51 001 01, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla medesima partita 4 dell'elenco 1 per lire 200 milioni.

4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della somma di lire 300 milioni rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100201 del bilancio 1993, partita 1 dell'elenco 4.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) "Spese per l'istituzione delle aree protette naturali", lire 100 milioni;

b) "Spese per il funzionamento delle aree protette naturali", lire 100 milioni;

c) "Interventi per l'acquisizione dei terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero", lire 300 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Allegato

(Si omettono i simboli grafici)

Simbolistica

Per la Mascotte, utile per operazioni promozionali e di merchandising è stato predisposto un simbolo grafico rappresentante una farfalla formata dal ribaltamento geometrico della sagoma della regione marche, successivamente deformata, al fine di renderla più dinamica, pur mantenendone la riconoscibilità, accompagnato dalla dicitura "I Parchi delle Marche".

La farfalla così ottenuta è bordata da un filetto di colore nero, l'interno è verde prato (rif. Pantone 354.

Sotto la farfalla vive un'ombra della stessa, sfalsata verso il lato sinistro in basso. di colore celeste (rif. Pantone 305 o Cyan al 40 per cento nel caso di stampa in quadricromia.

Il logo tipo è composto in colore nero, con carattere Goudy light italic, condensato elettronicamente.

Un'ulteriore applicazione della "farfalla" è quella all'interno del simbolo generale delle "Aree protette delle Marche" inserita in un cartiglio elissoidale forato di colore verde e coordinato con tutti i simboli dei parchi e delle riserve naturali. Tale scelta si è resa necessaria al fine:

a) di isolare i singoli simboli dal contesto d'uso, in modo da poterli utilizzare anche nella segnaletica;

b) di favorire la concentrazione dell'attenzione.

Tali cartigli contengono:

a) il simbolo della Regione Marche;

b) la tipologia e il nome dell'area protetta in questione (carattere Friz quadrata bold);

c) il simbolo specifico della tipologia dell'area.

Restando costanti le colorazioni per quanto riguarda il simbolo della Regione Marche (nero e verde, rif. Pantone 354) e i logotipi (colore nero), cambieranno quelle relative ai cartigli e agli specifici simboli tenendo presenti che questi ultimi saranno disegnati in maniera definitiva dall'organismo di gestione di ogni singola area protetta. Ogni area avrà cioè un simbolo esclusivo che pur richiamando il coordinamento con tutto il resto dell'immagine, conserverà una propria personalità, basata su un "segno" caratterizzante il territorio.

I colori scelti per i cartigli sono i seguenti:

Parchi naturali cartiglio verde prato (rif. Pantone 354)

Riserve naturali cartiglio giallo caldo pastello (rif. Pantone 122)

Nel caso di aree protette poste sotto l'egida di terzi (es. organizzazioni di tutela dell'ambiente) al cartiglio principale viene sovrapposto un cartiglio più piccolo, in posizione centrale, in basso contenente l'eventuale marchio, simbolo o mascotte dell'ente terzo, nello stesso colore di quello principale.

L'uso del sistema, in applicazione con l'immagine coordinata e con il sistema segnaletico, verrà disciplinato in fasi successive, tenendo conto anche dei supporti e dei sistemi di stampa.

_____________________

(1) Lettera sostituita dall'art. 25 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12 e così modificata dall'art. 13 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

(2) Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 2 settembre 1997, n. 58.

(3) Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

(4) Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 1998, n. 8.

 

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